Legge regionale istitutiva del concorso pubblico incostituzionale: un medico perde il posto di lavoro Nota a Cass. Civ., Sez. Lav., 08/07/2016, n. 14032


«L’incostituzionalità della legge regionale istitutiva del concorso pubblico ha efficacia retroattiva ed i suoi effetti si estendono anche ai rapporti di lavoro non esauriti o comunque non consolidati» (massima non ufficiale).

A stabilire il principio di diritto sopra richiamato, al quale dovrà attenersi il giudice del rinvio, è la Corte di Cassazione, con la recentissima pronuncia che vi segnaliamo dai seguenti estremi: Cass. Civ., Sez. Lav., 08/07/2016, n. 14032.

Il fatto

Un medico era stato assunto con la qualifica di “dirigente medico” presso l’ASL territoriale, dopo essersi collocato in graduatoria, a seguito della partecipazione ad un concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito dalla medesima ASL e riservato ai dirigenti medici già in servizio.

Tuttavia, la legge regionale istitutiva del concorso in questione era stata successivamente dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale, conseguemente alla quale l’ASL aveva comunicato al dipendente pubblico la nullità di diritto del contratto di lavoro ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, 8° comma, D.L. n. 98/2011.

Il ricorso, proposto in primo grado dal dirigente medico, era stato respinto dal Tribunale di Taranto, sentenza che, invece, era stata ribaltata dalla Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che aveva dichiarato la nullità della risoluzione del contratto di lavoro e la reitengra del medesimo sul posto di lavoro.

Il giudizio di Cassazione

L’ASL, datrice di lavoro, ricorreva in terzo grado per la cassazione della sentenza censurata, lamentando, con l’articolazione di quattro motivi di ricorso strettamente connessi da un punto di vista logico-giuridico, la violazione dei principi che regolano gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale.

La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi tutti fondati sotto tale profilo, richiamando l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato del giudice delle leggi, secondo cui

«l’efficacia retroattiva delle pronunce di legittimità costituzionale costituisce principio generale, limitato solo dalla necessità di non compromettere la certezza dei rapporti giuridici e di evitare che la retroattività della dichiarazione di incostituzionalità possa pregiudicare altri diritti di rilievo costituzionale».

La Corte non ha ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte d’appello che riconducevano la situazione concreta ad un diritto soggettivo all’assunzione, che sarebbe risultato, secondo l’orientamento del secondo giudice, ormai consolidato in virtù dell’approvazione definitiva della graduatoria e della mancata impugnazione della stessa.

E ciò sul presupposto dell’esistenza di un inscindibile legame fra la procedura concorsuale e il rapporto di lavoro con l’amministrazione di lavoro che ne era derivato, poichè, sostiene la Corte:

«le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo affermato che nel sistema delineato dal d.lgs. n. 165 del 2001 – che assegna al dominio del diritto pubblico le procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni mentre riserva al diritto privato la fase successiva della gestione ed esecuzione del rapporto»,

e, ancora,

«la approvazione della graduatoria e la successiva sottoscrizione del contratto individuale se, da un lato, segnano il limite all’esercizio del potere di autotutela, dall’altro non impediscono al datore di lavoro, che agisce con le capacità proprie del soggetto privato, di far valere, anche a rapporto di lavoro già instaurato di fatto, la assenza del vincolo contrattuale conseguente alla nullità delle operazioni concorsuali»

Da tali principi discende, dunque, che ove, come nella fattispecie sottoposta all’esame della Corte, venga dichiarata l’incostituzionalità della norma che aveva consentito la procedura concorsuale riservata e non pubblica, il limite alla naturale retroattività della pronuncia non può essere costituito dalla definitiva approvazione della graduatoria, posto che quest’ultima definisce solo la fase prodromica alla costituzione del rapporto, che, anche successivamente, resta condizionato, quanto alla validità, dall’atto presupposto.

Documenti & materiali

Scarica il testo integrale della sentenza Cass. Civ., Sez. Lav., 08/07/2016, n. 14032

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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