La domanda di rimborso di spese di mantenimento anticipate non può essere decisa nel rito camerale Trib. Roma, Sez. I, decreto 21/04/2017

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TRIB. ROMA, SEZ. I, DECRETO 21/04/2017

«La domanda di rimborso delle spese di mantenimento già sostenute può esercitarsi nei limiti degli obblighi gravanti sui genitori in base ai principi di cui all’art. 316-bis c.c., nel senso che è obbligo dei genitori adempiere ai loro doveri nei riguardi dei figli in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo, ma trattandosi di rimborso di spese, già sostenute, queste devono essere adeguatamente provate nel loro an e nel quantum da chi alleghi di averle sostenute anche in luogo dell’altro obbligato, secondo le regole generali dell’azione di regresso.

Non è possibile chiederne la rifusione semplicemente applicando matematicamente al tempo passato la misura del contributo di mantenimento a fissarsi per il futuro, né valutando il contributo che avrebbe dovuto essere prestato pro tempore dal genitore inadempiente.

Si tratta quindi di azione di regresso che dev’essere introdotta nell’ambito di un procedimento ordinario, non potendo essere decisa nelle forme del rito camerale» (Massima non ufficiale)

CONSIDERATO CHE

con ricorso depositato il [Omissis], [Omissis] ha chiesto che vengano adottati provvedimenti concernenti l’affidamento ed il mantenimento dei figli [Omissis], nato il [Omissis], e [Omissis], nata [Omissis], nati dalla relazione more uxorio intrattenuta con [Omissis]. La ricorrente ha chiesto che venga disposto l’affidamento esclusivo dei figli in considerazione del comportamento del padre che, dal momento della cessazione della convivenza nel 2013, avrebbe frequentato solo sporadicamente i minori, non avrebbe provveduto al loro mantenimento, e avrebbe tenuto condotte ostruzionistiche (quali ad esempio il rifiuto a concedere deleghe per consentire a incaricati di prelevare i minori all’uscita di scuola, ovvero rifiutando di fornire la documentazione per la compilazione dei moduli ISEE per la mensa scolastica, o ancora rifiutando di sottoscrivere la richiesta di rilascio dei documenti dei minori). La irreperibilità del resistente, cancellato dalle liste anagrafiche del Comune di Roma dal 2012, avrebbe, inoltre, reso difficoltosa ogni forma di comunicazione. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto in via principale che venisse disposto l’affidamento esclusivo a sé dei figli minori, con disciplina delle modalità di frequentazione padre figli ed imposizione a carico del padre di assegno mensile di € 600,00 quale contributo al mantenimento della prole oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal gennaio 2013 data di cessazione della convivenza, ovvero con condanna del padre a rifondere alla madre le spese da questa anticipate per il mantenimento dei figli dal momento della cessazione della convivenza.

All’udienza del [Omissis] è comparsa la ricorrente dichiarando di percepire reddito mensile medio di € 978 per 14 mensilità e di essere comproprietaria con il nuovo convivente della casa di abitazione gravata da rata di mutuo mensile di € 610 (onere condiviso con il convivente). Il resistente è comparso personalmente senza costituirsi, assistito da un difensore che ha esibito procura riservandosi di effettuare formale costituzione. Il resistente ha dichiarato di percepire reddito mensile medio di € 1250,00 quale titolare di [Omissis] di [Omissis] ereditata dal padre (gestita con tre soci membri di [Omissis] e titolare di [Omissis]), di essere in procinto di acquistare l’immobile di abitazione per € 420.000 provento di eredità paterna, di convivere con la nuova compagna, dipendente presso [Omissis], e di aver avuto un terzo figlio nato dalla nuova relazione in data …2016. Il resistente ha rappresentato di vedere i figli a fine settimane alternati secondo i desiderata della madre, che avrebbe frapposto ostacoli alla loro frequentazione, dichiarando di “non avere mai fatto mancare nulla ai propri figli provvedendo direttamente” e confermando di non aver versato alcun assegno per il loro mantenimento in forza di presunti accordi verbali con la madre. All’ esito dell’udienza il padre si è dichiarato disponibile a corrispondere € 600,00 mensili per il mantenimento dei figli, ma si è opposto alla domanda di affidamento esclusivo degli stessi. Il GD all’esito dell’udienza ha concesso alle parti termine per il deposito di documentazione reddituale e patrimoniale.

Alla successiva udienza è comparsa la sola ricorrente rappresentando che il resistente dalla precedente udienza si era recato solo in un paio di occasioni a vedere i figli, tenendoli con sé per un solo fine settimana presso la casa della madre della compagna, e dichiarando che il [Omissis] non aveva corrisposto alcun importo per il loro mantenimento, ha quindi insistito per l’accoglimento delle domande formulate. Preso atto della mancata costituzione del resistente, non comparso alla successiva udienza, la decisione è stata rimessa al Collegio.

OSSERVA IL COLLEGIO

preliminarmente, la domanda di rimborso delle spese di mantenimento già sostenute, avanzata dalla ricorrente, può esercitarsi nei limiti degli obblighi gravanti sui genitori in base ai principi di cui all’art. 316-bis c.c. (già artt. 148 e 261 c.c.), nel senso che è obbligo dei genitori adempiere ai loro doveri nei riguardi dei figli in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo, ma trattandosi di rimborso di spese, già sostenute, queste devono essere adeguatamente provate nel loro an e nel quantum da chi alleghi di averle sostenute anche in luogo dell’altro obbligato, secondo le regole generali dell’azione di regresso. Non è possibile chiederne la rifusione semplicemente applicando matematicamente al tempo passato la misura del contributo di mantenimento a fissarsi per il futuro, né valutando il contributo che avrebbe dovuto essere prestato pro tempore dal genitore inadempiente. Tanto in conformità all’insegnamento della giurisprudenza in materia (v. Cass. I, 4.11.2010, n. 22506). Si tratta quindi di azione di regresso che dev’essere introdotta nell’ambito di un procedimento ordinario, non potendo essere decisa nelle forme del rito camerale.

Venendo alle domande relative all’affidamento dei minori, la madre ha chiesto l’affidamento esclusivo dei figli, il resistente comparso senza costituirsi alla prima udienza si è opposto a tale domanda evidenziando di aver frequentato i figli (con opposizioni materne) e di aver contribuito al loro mantenimento in via diretta. Il Collegio deve precisare che alla regola dell’affidamento condiviso, prevista dall’art. 337-ter c.c., costituisce eccezione la soluzione dell’affidamento esclusivo: all’affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all’interesse del minore” ai sensi dell’art. 337-quater c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all’affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art.337-quater c.c.). A tale proposito la Suprema Corte afferma: “Perché possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, occorre …. che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che.. l’esclusione della modalità dell’affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all’interesse del figlio dell’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento..”. Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l’interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.

Applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento sono emersi profili di inidoneità genitoriale nei confronti del padre tali da legittimare un affidamento esclusivo dei minori alla madre. Il resistente ha genericamente sostenuto di aver frequentato i figli, senza precisare le modalità e i tempi di tale relazione, inoltre ha affermato di aver provveduto al loro mantenimento in via diretta, dichiarandosi disponibile a corrispondere assegno di 600,00 mensili. Alla successiva udienza il resistente non è comparso e ne è stata rilevata la mancata costituzione, e la ricorrente presente ha rappresentato la scarsa ripresa delle relazioni con i figli e la mancata contribuzione al loro mantenimento dalla data della precedente udienza. Il comportamento processuale tenuto dal resistente, la vaghezza delle affermazioni (non suffragate da alcun riscontro documentale), la mancata ottemperanza agli obblighi spontaneamente assunti all’esito della prima udienza (quale l’obbligo di corrispondere assegno mensile di e 600 per il mantenimento dei figli) costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti della sostanziale inaffidabilità del resistente rispetto agli impegni assunti.

Per quanto esposto il Collegio ritiene conforme all’interesse dei minori disporne l’affidamento esclusivo alla madre, la quale ha dimostrato di accudire e sostenere adeguatamente i figli, provvedendo in via esclusiva al loro mantenimento, e assicurandone la crescita, confermando la collocazione dei minori presso l’abitazione materna.

La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti i minori, con esclusione da tali scelte del padre, ad eccezione della scelta sulla determinazione della residenza abituale dei figli, scelta che dovrà essere condivisa di comune accordo tra i genitori qualora la madre decidesse di trasferire la residenza dei figli al di fuori del Comune di [Omissis].

Quanto alla modalità di frequentazioni padre figli, l’assenza di tensioni tra le parti e il pregresso comportamento del padre qualificato dalla stessa ricorrente come idoneo (seppure incostante) inducono il Collegio a disporre che il padre veda e tenga con sé i figli a fine settimana alterni dal sabato mattina alla domenica sera nonché un pomeriggio a settimana da individuare in mancanza di diverso accordo nel mercoledì pomeriggio dall’uscita dalla scuola alle ore 20.00, e per le vacanze natalizie ad anni alterni per il periodo dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, per le vacanze pasquali ad anni alterni, e per 15 giorni durante le vacanze estive in periodo da individuare, salvo diversi accordi scritti, ad anni alterni dal 1 agosto al mattino del 16 agosto o dal 16 pomeriggio del agosto al 31 agosto.

Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall’art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. É inoltre necessario considerare ai sensi dell’art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

La ricorrente dipendente part time ha dichiarato di percepire i seguenti redditi:

Dichiarazione dei redditi 2016 reddito complessivo € 9.490

Ha depositato buste paga da cui si evince la percezione di reddito netto mensile di € 970. É proprietaria con il nuovo convivente di casa di abitazione gravata da rata di mutuo di € 610 mensili (condivisa con il comproprietario).

Il resistente non ha ottemperato agli ordini di esibizione contenuti nel decreto di fissazione dell’udienza e reiterati all’esito della prima udienza alla presenza dello stesso (assistito da difensore che ha esibito procura). Nel corso dell’udienza ha dichiarato di essere titolare di [Omissis], di gestire tale attività con altri tre soci, e di essere in procinto di acquistare immobile per controvalore di € 420.000 asseritamente provento di eredità paterna, di convivere con la nuova compagna (lavoratrice dipendente) e di dover provvedere al mantenimento del terzo figlio nato 2016. Il [Omissis] ha dichiarato di percepire reddito mensile netto di € 1.250, e di essere disposto a corrispondere assegno mensile di € 600,00 per i figli.

Alla luce di tali risultanze e delle dichiarazioni del resistente l’assegno mensile a suo carico per il mantenimento dei figli deve essere quantificato in € 600,00, tenendo conto dell’impegno in tal senso assunto nel corso dell’udienza, importo da corrispondere con decorrenza dal mese di giungo 2016 in considerazione della data della domanda, oltre rivalutazione annuale ISTAT.

Occorre precisare che l’assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall’ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell’an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l’intestato Tribunale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, il Collegio deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell’assegno di mantenimento sono da considerare: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell’organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Al di fuori di tale elenco sono da comprendere tra le spese straordinarie:

spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;

spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);

spese sportive: attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica;

spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

Le spese straordinarie devono essere poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.

Essendo stato disposto l’affidamento esclusivo del minore la madre sarà la sola a decidere l’effettuazione della spesa, e il padre dovrà corrispondere metà della spesa sostenuta previa esibizione di idoneo giustificativo di spesa.

Le spese in ragione della materia trattata devono essere compensate.

P.Q.M.

visti l’art. 316 c.c., 337-bis e ss. c.c., 38 disp.att. c.c. e 737 ss. c.p.c., ogni altra domanda disattesa, così provvede:

– affida i figli minori [Omissis] e [Omissis] in via esclusiva alla madre [Omissis], attribuendo l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale alla madre per tutte le questioni riguardanti i minori – istruzione, educazione, salute etc. – da assumere tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, disponendo che solo il mutamento della residenza abituale dei minori, qualora sia prospettato lo spostamento di residenza abituale al di fuori del territorio del Comune di [Omissis]. debba essere deciso concordemente da entrambi i genitori;

– dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori a fine settimana alterni dal sabato mattina alla domenica sera nonché un pomeriggio a settimana da individuare in mancanza di diverso accordo nel mercoledì pomeriggio dall’uscita dalla scuola alle ore 20.00, e per le vacanze natalizie ad anni alterni per il periodo dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, per le vacanze pasquali ad anni alterni, e per 15 giorni durante le vacanze estive in periodo da individuare, salvo diversi accordi, ad anni alterni dal 1 al mattino del 16 agosto o dal pomeriggio del 16 agosto al 31 agosto; ad anni alterni per il compleanno dei minori e per le altre festività, ogni anno per il giorno del compleanno del padre;

– determina in € 600.00 il contributo mensile dovuto da [Omissis] per il mantenimento dei figli [Omissis] e [Omissis], da corrispondere a [Omissis] presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da giugno 2016, data della domanda, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall’ISTAT;

– dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli con le modalità indicate in motivazione;

-dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalla ricorrente;

– spese di giudizio interamente compensate;

Decreto immediatamente esecutivo ex lege.

Si comunichi alle parti

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