Il diritto dei nonni di frequentare il nipote è recessivo rispetto a quello del nipote medesimo alla crescita sana ed equilibrata In nota a sentenza Cass. Civ.,Sez. I, 19/05/2020, n. 9145


La previsione codicistica del diritto

L’attuale codice civile, per effetto della riforma introdotta con il D.L.vo 28/12/2013, n. 154, riconosce agli ascendenti, i nonni, un diritto ad avere un rapporto significativo con i nipoti minorenni.

Precisamente, il diritto è disciplinato all’art. 317 bis cc secondo il quale:

«gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni»

La specifica azione dei nonni

E nel caso tale diritto venga negato, all’ascendente viene attribuita una specifica azione prevista sempre dall’art. 317 bis cc, ove al secondo comma si dispone:

«l’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore».

Breve analisi del diritto

Una prima particolarità deriva dal fatto che quando si parla di nonni si registra un’inversione dell’ottica dell’interesse tutelato, nel senso che, quello tutelato ad avere un rapporto equilibrato e continuativo verso i genitori, quando ci si riferisce al genitore, è l’interesse del figlio, mentre, quando si tratta degli ascendenti, l’interesse tutelato ad avere rapporti significativi con i nipoti, è appunto, invece, dell’ascendente medesimo.

Inoltre, dal punto di vista processuale, un’altra distinzione è che mentre l’azione del genitore, in caso di separazione dall’altro genitore, volta a regolare i rapporti con i figli, è di competenza del giudice ordinario, quella dell’ascendente volta a regolare i rapporti con i nipoti è di competenza del Tribunale per i minorenni.

Quali i confini del diritto dei nonni

Ora, ciò premesso, occorre chiedersi quali limiti, quali confini ha il diritto dell’ascendente; fino a che punto esso potrà spingersi; ci si deve chiedere se l’esercizio di questo diritto potrà integrare quello del genitore oppure potrà arrivare addirittura a sostitursi a quello.

La sentenza Cass. Civ., Sez. I, 19/05/2020, n. 9145

Ebbene, nel senso chiarificatore dei confini di questo diritto, in questi giorni, si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza 19/05/2020, n. 9145 che qui si segnala.

Il caso

Il caso è quello di un nonno che agisce in giudizio per vedersi riconoscere ampi spazi di frequentazione nei confronti delle due nipoti e che impugna in cassazione la decisione della Corte territoriale che a sua volta aveva ridotto lo spazio riconosciutogli dal competente Tribunale per i minorenni. La Corte territoriale

«ha richiamato la relazione del Servizio sociale, rilevando che dalla stessa emergevano una situazione irrecuperabile dei rapporti tra gli adulti ed una condizione di sopravvenuto disagio delle minori: premesso che la coppia genitoriale ed il nonno paterno interagivano svalutando reciprocamente il loro ruolo nella vita delle minori e manifestando una chiusura relazionale più profonda rispetto al passato, ha affermato che la coppia genitoriale risultava provata e a rischio di destabilizzazione per effetto delle attività legali del nonno, percepite come volte a legittimare la moglie nel ruolo di nonna, e per effetto del calendario delle visite, che comprometteva la spontaneità del rapporto e limitava le decisioni quotidiane della genitorialità; precisato che le minori erano impegnate in varie attività, anche per la risoluzione di problematiche fisiche e di attenzione, ha rilevato che la conflittualità aveva raggiunto un livello tale che il nonno e la zia paterna ne mettevano in dubbio la veridicità, aggiungendo che gli altri familiari paterni avevano assunto a loro volta una posizione di contrasto, avendo alcuni manifestato comprensione per la necessità dei genitori di contenere il comportamento invasivo del nonno, ed avendo altri aderito alla posizione di quest’ultimo. Ha ritenuto pertanto incensurabile la decisione di modificare il regime di visita attraverso la riduzione della frequentazione, evidenziando la portata recessiva del diritto del nonno a mantenere rapporti significativi con le nipoti, rispetto al diritto di queste ultime di crescere in modo sano ed equilibrato, ed il carattere strumentale dei provvedimenti giudiziali rispetto alla realizzazione dello interesse del minore. Ha affermato che nella fattispecie in esame la relazione con il nonno ed il suo nucleo familiare aveva comportato per le minori un conflitto di lealtà con i genitori, che costituivano le figure primarie di riferimento affettivo ed educativo, cui non era equiparabile il legame con il nonno, il cui coinvolgimento nella vita delle nipoti era stato giustamente ridimensionato, per mancanza del presupposto della fruttuosa cooperazione nell’adempimento degli obblighi formativi ed educativi dei genitori. Ha concluso quindi che in tale contesto familiare, caratterizzato dal venir meno della spontaneità del legame naturale tra le generazioni, la riduzione della frequentazione ad un giorno al mese rappresentava l’unica soluzione idonea a consentire il mantenimento della relazione tra nonno e nipoti nell’interesse di queste ultime».

La decisione della Corte di legittimità

Con la decisione qui in esame, la Corte di legittimità respinge il ricorso del nonno, e definisce il diritto di questi nei confronti delle nipoti, come un diritto dal carattere recessivo e precisamente considera che:

«il riconoscimento del diritto in questione è subordinato, oltre che all’esistenza di una stabile relazione affettiva tra l’ascendente ed il nipote, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psicofisico, ad una valutazione del giudice avente di mira l’interesse esclusivo del minore, configurabile, come precisato da questa Corte, quando il coinvolgimento dell’ascendente si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l’adempimento dei loro obblighi educativi, tale da consentirgli di contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore».

Nel caso di specie la Corte di legittimità, ha ritenuto che mentre il primo presupposto (l’esistenza di un buon rapporto nonno/nipote) è tendenzialmente destinato a durare nel tempo, salvo che non si verifichino eventi traumatici idonei a determinare un’interruzione del rapporto affettivo, il secondo (la cooperazione fruttuosa tra nonno e genitori)

«può andare incontro a mutamenti, in dipendenza di circostanze oggettive o comportamenti dei soggetti coinvolti nella vicenda, tali da rendere non produttiva o addirittura pregiudizievole per il minore la frequentazione dell’ascendente, o comunque da giustificare una modificazione delle modalità di esercizio del diritto».

Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici, si è ritenuto giusto rivedere in senso restrittivo il diritto di frequentazione del nonno nei confronti delle nipoti, in considerazione del deterioramento dei rapporti tra il primo ed i genitori delle minori e nella conseguente condizione di disagio di queste ultime, circostanze emerse dalle indagini demandate al Servizio sociale dal Giudice di primo grado.

Per cui, in sostanza, nel rapporto nonno/nipoti, si è ravvisato un fattore di pregiudizio per la serenità delle minori, tale da escludere la fruttuosità della cooperazione del nonno paterno all’educazione ed alla formazione delle stesse.

I contrasti insorti tra le parti, che avevano peraltro coinvolto anche altri componenti della famiglia, e le ripercussioni di ordine psicologico subite dalle minori, già affette da difficoltà fisiche e/o di attenzione segnalate nella relazione del Servizio sociale, nonchè il rischio di destabilizzazione della stessa coppia genitoriale, dovuto all’irrigidimento dei rapporti familiari, mettendo in pericolo la realizzazione del progetto formativo ed educativo al quale il nonno paterno avrebbe dovuto collaborare, si configuravano infatti come fattori sopravvenuti ostativi all’esercizio del diritto riconosciuto dal precedente provvedimento.

Il carattere recessivo del diritto

Ciò premesso con la sentenza n. 9145/2020 che qui si segnala la Corte ha ulteriormente chiarito che:

«il diritto di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, riconosciuto agli ascendenti dall’art. 317-bis c.c., costituisce una posizione soggettiva piena soltanto nei confronti dei terzi, rivestendo invece una portata recessiva nei confronti dei minori, titolari dello speculare quanto prevalente diritto di conservare rapporti significativi con i parenti: è stato infatti precisato che tale diritto non ha carattere incondizionato, essendo il suo esercizio subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira l’interesse esclusivo del minore, e potendo quindi essere escluso o assoggettato a restrizioni qualora non risulti funzionale ad una crescita serena ed equilibrata di quest’ultimo, in quanto la frequentazione con i nonni comporti per lui turbamento e disequilibrio affettivo».

Nella specie, gli elementi idonei a giustificare la revisione in senso restrittivo della disciplina adottata con il precedente decreto sono stati individuati, come si è detto, nei contrasti insorti tra il ricorrente e i genitori delle minori e nel clima aspramente conflittuale conseguentemente instauratosi all’interno del nucleo familiare allargato, che, comportando nelle minori una tensione tra la lealtà nei confronti della coppia genitoriale ed il legame affettivo con il nonno, hanno cagionato una situazione di disagio psicologico reputata pregiudizievole per il loro sano sviluppo, al punto tale da consentire di ridimensionare, nell’ambito di un opportuno bilanciamento con le esigenze affettive ed identitarie soddisfatte dalla frequentazione dell’ascendente, la fruttuosità dell’apporto fornito da quest’ultimo alla loro formazione ed educazione.

Significativa in proposito è l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui “pur sussistendo il diritto delle minori alla sfera affettiva relazionale con il nonno, solo un mutamento (di cui allo stato non vi è traccia) del contesto complessivo dei rapporti familiari tra gli adulti, che recuperi il rispetto dei ruoli e delle priorità tra i ruoli con riguardo alle minori, può impedire che l’esercizio di quel diritto si tramuti nei fatti nella lesione del ben più pregnante diritto delle minori ad una sana crescita, ad oggi già incrinato per effetto della perdita di spontaneità e per il conflitto di lealtà derivanti dall’essere oggetto di contesa tra i genitori ed il nonno nonchè per la perdita di serenità nella coppia genitoriale, fonte potenziale di ulteriore e più grave disagio per le figlie”.

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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