Avvocato, abogado e insegnamento: incompatibilità


La Cassazione con la sentenza n. 18176/17, depositata alcuni giorni fa, ha affermato che la nuova disciplina dell’ordinamento forense (L. n. 247/2012) prevede un regime di incompatibilità generale tra la professione di avvocato e qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, eccezion fatta per l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblica.

La vicenda trae origine da una domanda di un abogato per la richiesta di iscrizione all’albo ordinario degli avvocati, domanda rigettata dal COA di Perugia sul presupposto della ritenuta incompatibilità della professione con il rapporto di lavoro dell’istante, in essere al momento della richiesta, come docente scolastico di materie scientifico-economiche. La delibera del COA, impugnata avanti il CNF, veniva rigettata stante la sussistenza di incompatibilità, per gli avvocati stabiliti, tra la professione di avvocato e qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, con l’unica eccezione l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche (in università o nelle scuole superiori) e, non invece, scientifico-economiche, come nel caso di specie. Di qui, il ricorso per Cassazione che ha dato seguito alla pronuncia in commento.

Secondo la Cassazione, nel richiamare la disciplina vigente prevista dall’art. 19 L. n. 247/2012 (nuovo ordinamento forense), che conferma l’incompatibilità tra professione di avvocato con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato (anche ad orario limitato), ad eccezione dell’

«insegnamento o ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed entri di ricerca e sperimentazione pubblici»,

l’eccezione appena richiamata relativa all’insegnamento dovrà riguardare materie esclusivamente giuridiche.

Inoltre, prosegue il Collegio, ai fini dell’esclusione dell’applicazione del citato art. 19, a nulla rileva il fatto che l’abogado si fosse iscritto nella sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti prima che entrasse in vigore la nuova disciplina dell’ordinamento forense. È con il compimento del triennio e con l’iscrizione all’albo ordinario degli avvocati, infatti, che si acquisisce ufficialmente il titolo di avvocato.

Pertanto, essendo la richiesta di iscrizione a quest’ultimo albo pervenuta dopo l’entrata in vigore della disciplina, vige, per l’abogado, il regime dell’incompatibilità. La Cassazione, sulla base di tali motivi, ha dunque rigettato il ricorso.

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Scarica il testo di Cass. Civ., Sezioni Unite, 24/07/2017, n. 18176

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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