Efficacia della sentenza penale definitiva di condanna nel procedimento disciplinare C.N.F., 08/07/2019, N. 46

By | 10/01/2020

C.N.F., 08/07/2019, N. 46

«La sentenza penale definitiva di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l’imputato lo ha commesso (art. 653 cpp), essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare»

FATTO

Con ricorso notificato al mezzo Pec al CNF in data 21.02.2018 l’Avv. [Omissis] del Foro di [Omissis] ha chiesto la revocazione della sentenza n. 49/2013, emessa da questo CNF, pronunciata il 21.02.2013 e depositata il 10.04.2013.

Nel ricorso l’Avv. [Omissis] evidenzia che con decisione del maggio 2011 depositata il 15 luglio successivo il COA di [Omissis] aveva ritenuta la professionista responsabile delle violazioni ad essa contestate, per cui aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi 12. Avverso il provvedimento aveva proposto ricorso al CNF che con la decisione sopra richiamata aveva dato parziale accoglimento al ricorso, attenuando la sanzione e quantificandola in mesi 6 di sospensione.

Aggiungeva che il ricorso alle SSUU della Cassazione, proposto avverso la decisione del CNF era stato rigettato con sentenza del 17.12.2013 depositata il 24 maggio 2014. Evidenziava ancora l’Avv. [Omissis] che il procedimento davanti al COA di [Omissis] era stato originato da fatti di cui era stata ritenuta la rilevanza penale (aver indebitamente distratto o dissipato dall’attività di una società, quale legale di fiducia e procuratore, determinate somme, nonché per aver procurato un ingiusto profitto alla società, con corrispondente danno per lo Stato, violando in tal modo i doveri inerenti la professione) per i quali la Corte di Appello lucana, con sentenza divenuta irrevocabile il 04.03.2008 aveva condannato in via definitiva la professionista alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, nonché alla pena accessoria dell’interdizione temporanea della professione.

Che il COA nel decidere aveva pedissequamente richiamato tutte le argomentazioni contenute nella sentenza penale di condanna e che il CNF, investito del gravame, aveva ritenuto che la valutazione fatta dal Giudice penale, divenuta definitiva, avesse efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, all’autore della commissioni e della sua illiceità penale; Il CNF aveva tuttavia ridotto la sanzione applicata dal COA, ritenendo che per uno dai capi di incolpazione, che riproduceva pari il testo di un capo di imputazione, così come formulato in sede panale, era stata applicata la prescrizione, per cui la responsabilità disciplinare non poteva farsi discendere automaticamente dalla sentenza penale, di talché per i fatti addebitati con riferimento a quello che era stato individuato come il capo D, la responsabilità disciplinare dell’incolpata doveva essere esclusa.

Le sezioni Unite civili adite dalla [Omissis], con ricorso avverso la decisione del CNF, avevano rigettato il ricorso per cui, sui fatti disciplinarmente rilevanti, si era formato il giudicato.

Aggiunge ancora la ricorrente che nel luglio del 2017, con sentenza dichiarata irrevocabile il 18.02.2018, la Corte di Appello di [Omissis], evidentemente individuata ex art. 11 cpp, adita quale Giudice della revisione, aveva revocato la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Appello di [Omissis] e assolto l’Avv. [Omissis] dai reati ascritti, con la formula il fatto non sussiste.

L’Avv. [Omissis], forte della sentenza della Corte di Appello di [Omissis], nelle more passata in giudicato, ha chiesto tempestivamente la revocazione della sentenza n. 49/2013, emessa da questo CNF, pronunciata il 21.02.2013 e depositata il 10.04.2013 che risulterebbe fondata unicamente sulle risultanze della sentenza della Corte di Appello di [Omissis] revocata da quella della Corte di Appello di [Omissis].

Rileva infatti la ricorrente un contrasto di giudicati tra le due sentenze, la prima della Corte di Appello di [Omissis] e la seconda della Corte di Appello di [Omissis] evenienza questa che legittimerebbe la revocazione della sentenza del CNF, in quanto fondata su di una sentenza penale i cui effetti sono stati caducati dalla sentenza catanzarese. Chiede pertanto che il CNF in sede rescindente, voglia revocare ai sensi dell’art. 395 comma 1 n. 5 cpc la sentenza n. 49/2013 del 21.02.2013 depositata il 10.04.2013 e conseguentemente voglia decidere nel merito il ricorso, disponendo l’annullamento della sanzione.

In data 12 giugno 2018 l’Avv. [Omissis], sempre a mezzo pec, ha investito il CNF di un’ulteriore questione.

Deduce che a seguito della sentenza del CNF di cui chiede la revoca, era stata disposta da parte del COA potentino, la cancellazione della professionista sia dall’elenco degli avvocati abilitati a difendere i soggetti meritevoli del patrocinio a spese dello stato, che dalle liste dei difensori di ufficio.

Aggiunge e documenta come nelle more, il COA di [Omissis], a seguito della sentenza della Corte di Appello di [Omissis], abbia provveduto a reinserire la professionista nell’elenco dei difensori abilitati a difendere i soggetti non abbienti, mentre per quanto riguarda il reinserimento nell’elenco dei difensori di ufficio, fa rilevare che la competenza, in forza del D.Lgs n. 6/2015 è stata posta in capo al CNF, il quale dovrebbe ordinare il reinserimento della [Omissis] nelle liste dei difensori di ufficio, in virtù dei requisiti che la professionista possedeva al momento della cancellazione, intervenuta in data 15.05.2013, data antecedente di quasi due anni a quella dell’entrata in vigore della novella del 2015 (20.02.2015).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminata la istanza dell’Avv. [Omissis], formulata, in via cautelare, con le note del 12.06.2018, con la quale chiede che il Consiglio Nazionale Forense voglia disporre il reinserimento della istante nell’elenco dei difensori di ufficio, dal quale era stata cancellata a seguito della sentenza del CNF n. 49/2013 di cui ha chiesto la revocazione.

L’istanza dell’Avv. [Omissis] non può trovare accoglimento, sia perché proposta in sede deputata al solo esercizio della competenza giurisdizionale di cui all’art. 36 della legge n. 247/2012, sia perché la domanda di inserimento nell’elenco unico nazionale, indirizzata al Consiglio Nazionale Forense deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati al cui albo l’avvocato è iscritto, mediante la piattaforma informatica gestionale, unitamente ad autocertificazione attestante i requisiti di cui all’art. 29 comma 1 bis disp. att. al c.p.p., ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (vedansi al riguardo Linee guida nazionali interpretative per l’applicazione delle disposizioni legislative – D.Lgs n. 6/2015 art. 1 comma 1 ter e regolamentari ex art. in materia di difesa di ufficio con le modifiche proposte dalla Commissione difese d ‘ufficio/patrocinio a spese dello Stato- approvate in data 30.11.2016)

Merita invece accoglimento l’istanza principale con la quale l’Avv. [Omissis] chiede al CNF di revocare la precedente decisione n. 49/2013, in quanto viziata e di decidere nel merito, disponendo ogni altro provvedimento conseguenziale e in particolare di escludere la sua responsabilità disciplinare, poiché sarebbe venuto meno il giudicato penale sulla base del quale era stata ritenuta responsabile delle violazioni contestate, giudicato penale che costituiva altresì l’unico elemento probatorio utilizzato dal COA nella decisione resa nel maggio/luglio del 2011, decisione che la sentenza del CNF 49/13, adito quale Giudice del gravame, aveva ritenuto corretta proprio sulla base dell’accertamento svolto dal giudice penale, oggi tuttavia sconfessato dalla pronuncia della Corte di Appello di [Omissis], Giudice della revisione.

Ed infatti la decisione del COA di [Omissis] aveva affermato la responsabilità dell’Avv. [Omissis] sulla base delle argomentazioni contenute nella sentenza 168/06 della CdA di [Omissis], nonché sulle argomentazioni della sentenza 1006/08 della Corte di Cassazione, che condannavano la professionista in via definitiva alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e all’interdizione temporanea della professione di avvocato per la durata di anni uno e mesi quattro (pene poi sospese).

Il CNF, con la sentenza 49/13, di cui si chiede la revocazione, confermava la decisione del COA di [Omissis], rigettando le eccezioni proposte, e in particolare quella relativa al difetto assoluto di motivazione, illogicità manifesta e omessa e/o carente motivazione in ordine alla responsabilità disciplinare. Riteneva il CNF con la decisione n. 49/2013 che, sebbene il COA si fosse limitato a richiamare alcuni passi della decisione Cass. Pen. Sez. V, 1006/08, la responsabilità disciplinare dell’incolpata emergeva con nettezza dal materiale probatorio acquisito al procedimento disciplinare, poiché i fatti contestati risultavano accertati dalle sentenze emesse dalla magistratura penale e il COA aveva correttamente utilizzato nel giudizio disciplinare, quanto in esse statuito.

La decisione del COA – ritenuta corretta dal CNF – aveva riconosciuto la responsabilità dell’incolpata esclusivamente sulla base del giudicato penale di condanna, conformemente a quanto disposto dall’art. 653 c.p.p., che così dispone al comma 1-bis: «1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.»

Occorre tuttavia considerare che, a seguito della intervenuta revisione del giudicato penale, ad opera della sentenza irrevocabile della CdA di [Omissis], il giudicato originario è stato travolto, per cui occorre considerare il giudicato di assoluzione (CNF sentenza n. 253/04).

Risulta infatti venuto meno il quadro probatorio a carico dell’incolpata, costituito unicamente dalle decisioni penali di condanna e, di conseguenza, è fuor di dubbio appare accoglibile il ricorso per revocazione, non risultando sussistente un quadro probatorio adeguato.

Peraltro, proprio la norma sopra citata, l’art. 653 c.p.p., al comma 1, regola l’efficacia del giudicato penale (di assoluzione) nel giudizio disciplinare così disponendo: «La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.» (Cass. SSUU 2223/10). Di conseguenza, risulta oggi definitivamente accertato che nessun addebito può essere mosso nei confronti dell’Avv. [Omissis], assolta in sede penale da quegli stessi addebiti sovrapponibili alle incolpazione formulate in sede disciplinare.

Correttamente la ricorrente ha pertanto eccepito l’errore revocatorio di cui al n. 5) dell’art. 395 cpc, che richiede l’identità di oggetto e soggetto tra i due giudizi, affinché tra le due vicende sussista una concordanza degli elementi. Soccorre al riguardo la giurisprudenza CNF, seppur risalente, che è orientata nel considerare corretto invocare il vizio di cui al n. 5) dell’art. 305 cpc (CNF 253/04 e 90/97) stante la identità di oggetto e soggetto tra i due giudizi, in quanto il (nuovo) giudicato penale concerne i medesimi fatti contestati in sede disciplinare.

Il ricorso va pertanto accolto e l’Avv. [Omissis] va prosciolta dagli addebiti contestati.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37,

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso per revocazione della sentenza n. 49/2013 di questo CNF proposto dall’Avv. [Omissis] del Foro di [Omissis], prosciogliendola dagli addebiti contestati.

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