Decreto ingiuntivo: la tutela monitoria e l’opposizione sono una fase unica Commento a Cass. Civ. 24639/2015

La Cassazione, con la pronuncia in commento (Cass. Civ., III, 03/12/2015, n. 24639) risolve l’annosa questione inerente l’onere (o obbligo?) di produzione della documentazione facente parte del procedimento monitorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, conseguentemente, in caso di produzione per la prima volta in grado di appello, della relativa ammissibilità in ordine al “divieto di nova“in appello.

In passato, infatti, alcune pronunce, anche di legittimità, avevano sancito un vero e proprio obbligo di deposito dell’intero fascicolo relativo alla tutela monitoria (ovverosia della documentazione comprovante il diritto di credito dell’ingiungente) nel successivo giudizio di opposizione e del conseguente divieto di produzione quale nuova documentazione in appello.

Oggi, invece, la Cassazione fa marcia indietro.

Vediamo con quali argomentazioni.

Il caso

Nel caso che occupa il creditore istante (un professionista) aveva ottenuto due decreti ingiuntivi per il pagamento di prestazioni professionali, avverso i quali veniva proposta opposizione da parte della debitrice.

Le due procedure venivano riunite ed, in sede di costituzione nel ridetto giudizio di opposizione, tuttavia, il creditore ometteva la produzione della documentazione relativa alla fase monitoria; il giudizio si concludeva con l’accoglimento dell’interposta opposizione.

Avverso tale sentenza, il professionista proponeva appello, allegando all’atto introduttivo i fascicoli dei procedimenti monitori, documentazione che veniva stralciata dalla Corte di Appello ritenendola inammissibile ex art. 345 C.P.C., confermando la sentenza di primo grado.

La sentenza di secondo grado veniva investita del ricorso per Cassazione.

La decisione della Cassazione

Il terzo grado di giudizio si conclude con la sentenza qui in commento con cui la Casazione si discosta apertamente da alcune precedenti pronunce di legittimità sul punto che avevano negato la possibilità di produrre per la prima volta in appello i documenti versati nella fase monitoria.

La Corte, in particolare, richiamando una sentenza delle SS.UU. n. 14475/2015, pronuncia secondo cui

l’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall’art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995) va intepretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell’art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio di non dispersione della prova ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all’atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili.

afferma sostanzialmente che il procedimento monitorio non può essere considerato autonomo, ma è prodromico rispetto all’eventuale futuro giudizio di opposizione  ex art. 645 C.P.C. ed è destinato a chiudersi con l’esito di tale giudizio.

Ne consegue che, ove l’opposta non abbia allegato la documentazione di cui alla tutela monitoria nel termine per la relativa produzione, la successiva produzione in sede di appello ben potrà ritenersi ammissibile non potendosi considerare come nuova.

Il motivo di doglianza incentrato sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 C.P.C. è stato, pertanto, accolto dalla Cassazione sulla base delle argomentazioni sopra menzionate e la sentenza impugnata è stata, dunque, cassata con rimessione alla Corte di appello in diversa composizione che deciderà secondo il principio di diritto sopra riportato.

Documenti & materiali

Scarica il testo di Cass. Civ., III Sez., 03/12/2015, n. 24639

Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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