La Corte Costituzionale con sentenza 31/01/2019, n. 12 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, D.L. 27/06/2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella L. 06/08/2015, n. 132, nella parte in cui
«non prevede che l’ottavo comma dell’art. 545 del codice di procedura civile, introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera l), del medesimo decreto-legge, si applichi anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore di detto deceto-legge».
La questione di illegittimità costituzionale della norma sopra citata era stata sollevata dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Brescia, il quale era stato investito di una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 CPC, nel corso della quale il debitore, sul cui conto corrente oggetto di pignoramento, veniva accreditato esclusivamente l’assegno sociale mensile.
Il giudice rimettente aveva, dunque, eccepito l’illegittimità, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 23, comma 6, D.L. cit. nella parte in cui prevede che le modifiche apportate dal citato articolo all’art. 545 CPC in materia di pignoramento dei crediti transitati su conto corrente abbiano effetto esclusivamente per le procedure esecutive instaurate successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto e non anche per quelle a tale data pendenti.
A fronte di ciò, si verificherebbe un discrimine irragionevole temporale tra debitore che risultino favoriti o meno dal nuovo regime di impignorabilità, per il solo fatto che il pignoramento sia stato notificato prima o dopo il 27 giugno 2015.
Il verificarsi di una simile situazione comporterebbe la violazione degli artt. 3, 24 3 38 Cost., laddovre da ultimo tale norma si pone quale scopo quella di assicurazine al pensionato i mezzi minimi di sostentamento. In altre parole, la tutela del pensionato dovrebbe prevalere e porre un limite alla responsabilità patrimoniale del debitore, egualmente garantita dall’art. 2740 C.C., per garantire la c.d. sostenibilità umana.
Facendo proprio l’orientamento già espresso in una precedente pronuncia (C. Cost. n. 248/2015), la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione sottopostale con riguardo alla pignorabilità della prestazione pensionistica relativamente alle procedure iniziate in data antecedente all’entrata in vigore del D.L. n. 83/2015.
Dunque, la norma censurata non supera il vaglio di costituzionalità dovendo essere assicurate
«condizioni di vita minime al pensionaato, se non inficiano – per le ragioni già esposte – la ritenuta inammissibilità delle questioni e se non pregiudicano la “priorità” di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario»,
ne consegue che, deve essere accolta la questione di illegittimità, in riferimento al principio di eguaglianza, che è strettamente collegato – nella fattispecie in esame – al principio della impignorabilità parziale del trattamento pensionistico.
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Scarica il testo di Corte Costituzionale con sentenza 31/01/2019, n. 12 pubblicato in G.U. n. 6 del 06/02/2019