Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato in materia di famiglia: i primi chiarimenti da parte del Ministero dell’Interno Pubblicata la circolare n. 16/2014 sulle novità introdotte dal DL 132/2014 in materia di famiglia


Dopo le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dal DL 132/2014, (v. post del 06/10/2014) si segnalano anche i primi chiarimenti resi sul punto dal Ministero dell’Interno con la recente circolare n.16/2014.

Come avevamo riportato nel nostro precedente post del 06/10/2014, una delle novità più interessanti, ma anche più discusse, introdotte dal DL 132/2014 è la cd. convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, procedura che, come noto, con l’entrata in vigore del decreto, consente alle parti di risolvere le proprie controversie senza la necessità di rivolgersi al giudice, ma con la sola assistenza del proprio avvocato. E ciò anche in materia di famiglia, potendo i coniugi, a determinate condizioni, separarsi e divorziare senza per l’appunto ricorrere ad alcun giudice.

E così dopo le due coppie del Nord Italia che hanno fatto da apripista, è stata recentemente emanata una circolare chiarificatrice, la n. 16/2014, da parte del Ministero dell’Interno riguardante gli adempimenti degli uffici dello stato civile nell’ambito delle prossime convenzioni di negoziazione assisitita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale e divorzio che verranno presentate agli uffici stessi.

Il contenuto della circolare n. 16/2014 sull’art. 6 del DL 132/2014

La circolare in questione dopo aver sintetizzato quella che è la nuova disciplina, si sofferma preliminarmente sugli adempimenti che dovranno essere resi dagli ufficiali di stato civile che si vedranno richiesti di annotare atti di separazione e divorzio non costituiti da provvedimenti resi dall’autorità giudiziaria.

In primo luogo il Ministero chiarisce che l‘ufficiale di stato civile non ha alcuna discrezionalità sulla registrazione di tali atti, poiché nel momento in cui viene richiesto di procedere alla registrazione dei provvedimenti di cui trattasi deve darvi necessariamente seguito. Sotto tale aspetto il Ministero precisa, inoltre, che non è richiesta da parte dell’avvocato la presentazione di alcuna apposita istanza rivolta all’ufficiale di procedere alla registrazione degli atti in questione.

Quanto all’individuazione dell’ufficiale di stato civile competente ad effettuare gli adempimenti in questione, ovvero l’ufficiale del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, il Ministero precisa che

il matrimonio iscritto è quello celebrato con rito civile la cui iscrizione avviene nel comune di celebrazione. Il matrimonio trascritto è quello celebrato con rito religioso (concordatario o altri culti religiosi) la cui trascrizione avviene nel comune di celebrazione, o quello celebrato all’estero la cui trascrizione avviene nel comune di residenza o di iscrizione Aire.

Da ultimo, considerate le modifiche che il DL 132/2014 ha apportato alla legge sul divorzio per quanto riguarda il termine di decorrenza della separazione quale requisito per chiedere successivamente il divorzio stesso, il Ministero chiarisce che gli effetti dei procedimenti di separazione attuati mediante la convenzione di negoziazione assistita decorreranno dalla “data certificata” apposta nella convenzione stessa, così come trasmessa dall’avvocato rogante all’ufficiale di stato civile. «Tale data» prosegue il Ministero «è quella che dovrà essere riportata nelle annotazioni ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati».

Lo stato del DDL di conversione del DL 132/2014

Preme ribadire che le disposizioni riguardanti la cd. convenzione di negoziazione assisitita da un avvocato in materia di famiglia, oggetto della circolare in commento, sono contenute all’interno di un decreto legge (art. 6, DL 132/2014). Decreto legge che, per quel che riguarda tale disciplina, è già entrato in vigore, ma ancora non è stato convertito.

Nel precedente post del 06/10/2014, avevamo evidenziato le possibili sorti delle disposizioni in esso contenute nell’ipotesi in cui l’iter di conversione del decreto non vada a buon fine.

E tali ipotesi risultano sempre più verosimili con il passare dei giorni, poiché nonostante l’emanazione della circolare in questione, in Commissione Giustizia al Senato (ove attualmente si trova il DDL di conversione) sono stati presentati numerosi emandamenti all’art. 6 del DL 132/2014, alcuni dei quali  ne richiedono la totale soppressione.

Allo stato nessuno di tali emendamenti risulta approvato ed il relativo esame avverrà probabilmente nella prossima seduta del 14 ottobre 2014, in attesa del parere da parte del relatore e del rappresentante del Governo. Dopo l’esame al Senato il testo del DDL di conversione passerà alla Camera e solo allora potremo avere effettiva contezza di quelle che saranno le sorti del “divorzio lampo”: “divorzio lampo” perchè potrà essere concordato in termini brevi o “divorzio lampo” perchè la sua vigenza nel nostro ordinamento potrebbe avere la durata, appunto, di un lampo?

Documenti & materiali

Scarica il testo della circolare n. 16/14 del Ministero della Giustizia
Scarica il testo del DL 132/2014, pubblicato in GU lo scorso 12/092014 (ad oggi non convertito)
Vedi gli emendamenti all’ art. 6 del DL 132/2014 in Commissione Giustizia Senato

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.