Casella Pec dell’avvocato non in grado di accettare il messaggio: è valida la comunicazione depositata in Cancelleria A margine dell'ordinanza Cass. Civ., VI, 15/12/2016, n. 25968

Se l’avvocato non riesce a ricevere le pec per causa imputabile al medesimo, risulta valida la comunicazione depositata nella cancelleria dell’ufficio giudiziario.

Nel proporre ricorso per Cassazione avverso un’ordinanza della Corte d’appello ex art. 348-ter CPC, nonché avverso la sentenza di primo grado che aveva a sua volta rigettato la domanda risarcitoria dell’attore per danni cagionati da insidie e trabocchetti, l’odierno ricorrente, a conforto della tempestività del deposito, allegava l’omessa notifica dell’ordinanza de qua, con conseguente operatività del termine lungo previsto dall’art. 327 CPC.

La citata norma (art. 348-ter, 3° co., CPC) prevede, però, che il termine per l’impugnazione riferita alla sentenza di primo grado decorra dalla “comunicazione” ad opera della cancelleria competente o dalla notificazione, se anteriore.

Nel caso di specie, invece, il ricorrente nulla allegata circa l’eventuale mancata comunicazione dell’ordinanza de qua, con la conseguenza che – secondo la Cortel’impugnazione della sentenza di primo grado doveva ritenersi tardiva; del pari doveva ritenersi tardiva, altresì, l’impugnazione avverso l’ordinanza medesima.

Dalle indagini espletate e da informazioni acquisite nel corso del procedimento, è effettivamente emerso che la cancelleria aveva provveduto ad inviare comunicazione dell’ordinanza a mezzo pec, pec che non sarebbe stata consegnata dal gestore di posta con la seguente attestazione: “la casella dell’utente destinatario non è in grado di accettare il messaggio”.

 A parere del ricorrente, dunque, preso atto della mancata consegna della pec da parte della cancelleria, quest’ultima avrebbe dovuto applicare il dettato normativo contenuto nell’art. 16 D.L. 179/2012, conv. con mod. in L. 221/2012, il cui comma 8 dispone che

«quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale».

Ad avviso della Corte, invece, l’interpretazione offerta dal ricorrente non sarebbe corretta posto che il presupposto indefettibile per procedere secondo le richiamate disposizioni è che sussista in concreto una “causa non imputabile” al destinatario.

Ebbene, in specie, non potrebbe considerarsi non imputabile la mancata consegna del messaggio pec dovuta al fatto che la casella dell’utente non è in grado di accettare il messaggio.

Tale dicitura, secondo la Corte,

«sottende un evento che dipende dallo stato della casella dell’utente e, quindi, oggettivamente riferibile alla sfera di controllo dell’Avvocato S. Invero, il “non essere in grado” integra uno stato della casella, che, essendo nel dominio dell’utente, egli deve preoccuparsi di scongiurare».

D’altro canto, aggiunge la Corte, l’avvocato difensore non aveva neppure allegato di non aver ricevuto la comunicazione.

Deriva da quanto sopra, che, il deposito in cancelleria avvenuto dopo la mancata notifica a mezzo pec da parte della cancelleria ha perfezionato la comunicazione dell’ordinanza impugnata e che l’impugnazione, tanto dell’ordinanza quanto della sentenza di primo grado, deve considerarsi tardiva e, dunque, il ricorso inammissibile.

Documenti & materiali

Scarica il testo integrale dell’ordinanza Cass. Civ., VI, 15/12/2016, n. 25968 

Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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