In G.U. 1ª s.s. – Corte Costituzionale n. 27 del 03/07/2019 è pubblicata la Sentenza della Corte Cost. 25/06/2019, n. 158 sul seguente oggetto:
«Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Processo civile – Opposizione all’ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici – Competenza del giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto – Ingiunzione emessa dal concessionario del servizio di riscossione. – Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), art. 32, comma 2».
La Corte Costituzionale, con la sentenza che si segnala, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 32, co. 2, D.lgs. 01/09/2011, n. 150 «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69», nella parte in cui dopo le parole
«E’ competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto»
non prevede le parole
«ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l’ente locale concedente».
La Corte Costituzionale ha ritenuto, cioè, fondata nel merito la questione di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 24 Cost., comportando la norma censurata la lesione del diritto di azione.
Riportandosi ai principi gia’ enunciati nella sentenza n. 44/2016 della medesima Corte, la quale aveva ritenuto infatti che,
«poiche’ l’ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell’individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, lo “spostamento” richiesto al contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione, garantito dal parametro evocato, e’ potenzialmente idoneo a costituire una condizione di “sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione” […] o comunque a “rendere ‘oltremodo difficoltosa’ la tutela giurisdizionale“»
il “giudice delle leggi” ha ritenuto valida tali considerazioni anche nel caso oggetto di giudizio, in cui l’identico criterio di determinazione della competenza prescelta comporta identici effetti negativi per il ricorrente.
In proposito, va anche considerato che lo stesso legislatore, all’art. 52, comma 5, lettera c), del D.lgs. n. 446 del 1997, ha precisato che l’individuazione, da parte dell’ente locale, del concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate (determinante ai fini del radicamento della competenza)
«non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente».
Nè assume rilievo quanto dedotto dall’Avvocatura generale dello Stato sia in ordine alla necessita’ di avvalersi del ministero del difensore tecnico per agire in giudizio (ad esclusione delle cause promosse dinanzi al giudice di pace per un valore inferiore ad euro 1.100), sia in ordine alla introduzione del processo telematico, ragioni per le quali l’opponente non avrebbe necessita’ di recarsi presso l’ufficio giudiziario competente a trattare l’opposizione.
Si tratta, infatti, – ricorda la Corte – di facoltà connesse al diritto di azione che in quanto tali non possono ritorcersi contro il titolare.
Quanto alla individuazione del criterio alternativo di competenza,
«essa non esige un’operazione manipolativa esorbitante dai poteri di questa Corte, in quanto non deve essere operata una scelta tra piu’ soluzioni non costituzionalmente obbligate (sentenze n. 44 del 2016 e n. 87 del 2013; ordinanze n. 176 e n. 156 del 2013 e n. 248 del 2012). Difatti, il rapporto esistente tra l’ente locale e il soggetto cui e’ affidato il servizio di accertamento e riscossione comporta che, ferma la plurisoggettivita’ del rapporto, il secondo costituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazione dell’atto di accertamento e riscossione a quest’ultimo. Ne consegue che, ritenuto irragionevole ai fini del radicamento della competenza territoriale, per le ragioni evidenziate, il riferimento alla sede del soggetto cui e’ affidato il servizio di riscossione, non puo’ che emergere il rapporto sostanziale tra l’opponente e l’ente concedente. Alla sede di quest’ultimo, ai fini della determinazione della competenza, non vi e’ quindi alternativa».
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