La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza 02/07/2019, n. 17708 procede alla disamina della c.d. carenza dello ius postulandi di un avvocato e della conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione.
Invero il ricorso, nel caso che ha occupato la Corte, risulta privo di idonea procura speciale ex art. 365 CPC, in quanto
«il mandato contenuto in foglio separato in calce all’atto, non solo non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata nè reca alcuna data ma letteralmente si riferisce ad un mandato conferito per “tutte le fasi e gradi del presente giudizio, anche per la sua esecuzione, e ad ogni relativa impugnazione…. nonchè per l’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi e per i relativi gradi e fasi del giudizio e per la esecuzione mobiliare anche presso terzi ed immobiliare, il pignoramento in tutte le sue forme e le relative opposizioni anche proposte da terzi”».
Il tenore espresso dalla procura de qua – secondo gli ermellini – risulta incompatibile con l’esigenza di dimostrare la specialità della procura medesima.
Nel dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione, dunque, la Corte ribadisce che la ridetta invalidità si verifica allorquando
«la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga, come nella specie, espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali»
(Cass. n. 5190 del 2019; Cass. n. 28146 del 2018; Cass. n. 18257 del 2017; Cass. n. 6070 del 2005)
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