Centralinisti e call-center: è lavoro subordinato Nota a Cass. Civ., sez. Lav., 14/06/2019, n. 16037


Con l’ordinanza de qua, la Cassazione interviene sul delicato tema della vera natura dei rapporti di collaborazione lavorativa, vale a dire sull’effettiva sussistenza o meno del vincolo della subordinazione con riguardo ai rapporti lavorativi de quibus.

Facendo un passo indietro, il giudice del lavoro del Tribunale di Arezzo aveva respinto domanda di una srl volta all’accertamento dell’insussistenza delle obbligazioni contributive di cui al verbale di accertamento dell’Inps e, investita dell’appello, la Corte d’appello di Firenze aveva altresì rigettato il gravame dopo aver rilevato che correttamente il primo giudice aveva accertato la natura subordinata dei rapporti di collaborazione intercorsi tra la società ed soggetti svolgenti funzioni di operatori di “call center” o di gestione del sito “web” della stessa società che gestiva la vendita via “internet” di occhiali da sole e da vista.

Per la Cassazione  i motivi posti a base del ricorso sono infondati.

Invero, gli ermellini ritengono che le censure si pongano in violazione con l’art. 603 c.p.c. n. 5, dopo l’intervento di modifica normativa, che comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto, per cui  l’anomalia motivazionale denunciabile nel terzo grado di giudizio

«è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile».

Ma è evidente – ritiene la Cassazione – che nella specie,

«la valutazione della natura subordinata dei rapporti lavorativi in esame non è affetta da alcuna di queste ultime anomalie, avendo il giudice d’appello espresso in modo chiaro e comprensibile i motivi a sostegno del suo convincimento sulla insussistenza di rapporti di natura autonoma».

Infatti – proseguono gli ermellini – la Corte d’appello di Firenze ha ben illustrato la ricorrenza nel caso di specie degli indici rivelatori della subordinazione,

«spiegando, anzitutto, che l’oggetto della collaborazione, quale risultava dai contratti prodotti, era generico e non individuava uno specifico opus; inoltre, era emerso, all’esito dell’istruttoria, che l’attività era svolta presso la sede aziendale, con strumenti di proprietà della società e che il corrispettivo era determinato in misura fissa (forfettaria od oraria), con conseguente assenza di un rischio economico per i collaboratori; era stato, altresì, accertato che l’attività dei collaboratori, inserita nell’organizzazione imprenditoriale dell’appellante, era suscettibile di controlli in ordine al contenuto e alle modalità di svolgimento; infine, era risultata la messa a disposizione, da parte dei collaboratori, delle loro energie lavorative per gli incombenti di volta in volta necessari nell’attività commerciale».

Documenti&Materiali

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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