Il problema
Come noto, ai sensi dell’art. 28 cpc le parti possono concordare un foro – chiamato appunto convenzionale – diverso da quello che risulterebbe secondo le regole contenute nel codice di procedura civile.
Senonché, cosa accade se quel foro viene poi soppresso? Si tratta di un problema di una certa attualità a seguito del provvedimento D.Lgs 07/09/2012, n. 155 con cui, sotto il titolo di riorganizzazione degli uffici giudiziari, molti di essi sono stati soppressi ed il relativo contenzioso accorpato ad altro Tribunale.
Il caso che viene portato alla Corte di legittimità, poi, riguardava due società i cui rispettivi ‘ambiti territoriali‘ si trovavano agli antipodi: uno a Trani e l’altro a Mondovì. Ed il problema sorgeva perchè in sede contrattuale le parti avevano scelto quale foro convenzionale quello di Mondovì, ma quest’ultimo era stato poi soppresso.
La soluzione
Con la pronuncia 09/07/2015, n. 14390 la Sezione VI, della Corte di Cassazione, in sede di regolamento di competenza, interviene chiarendo che, qualora le parti abbiano prescelto come tribunale territorialmente competente un ufficio giudiziario successivamente soppresso, la competenza è del tribunale accorpante e non di quello che sarebbe competente in forza degli ordinari criteri di determinazione del foro.
Testualmente la Corte afferma che:
la clausola contrattuale di deroga della competenza per territorio assolve la funzione di designare l’ufficio giudiziario di maggior prossimità per una delle parti. Tale designazione avviene attraverso un rinvio mobile di tipo esterno alle norme dell’ordinamento giudiziario che fissano la sede e le articolazioni territoriali del foro prescelto. Di conseguenza, la soppressione dell’ufficio giudiziario prescelto convenzionalmente non rende inefficace la clausola, ma riferisce la competenza prorogata a favore dell’ufficio che abbia accorpato quello soppresso.
Nel caso portato all’attenzione della giurisprudenza di legittimità, dunque, il foro territorialmente competente è risultato essere il Tribunale di Cuneo, in quanto ufficio giudiziario accorpante rispetto a quello soppresso di Mondovì.
Documenti & materiali
Scarica il testo della Corte di Cassazione, Sez. VI, 09/07/2015, n. 14390
Scarica il testo del D.Lgs 07/09/2012, n. 155