Parto in anonimato: fermo il diritto alla privacy della madre, va garantito il diritto del figlio alle informazioni sanitarie sulla salute della madre biologica Cass. Civ., Sez. I, 09/08/2021, n. 22497


Riprendiamo le nostre pubblicazioni con una sentenza che ha segnato la pausa estiva appena trascorsa.

Infatti, con la sentenza 09/08/2021, n. 22497 che qui si segnala, la Sezione I della Suprema Corte affronta la questione del diritto del nato da parto anonimo ad acquisire informazioni relative alle proprie origini, ribadendo da un lato, in linea con la sentenza delle SS.UU. 1946/2017, che il diritto a conoscere l’identità della madre deve essere contemperato con la persistenza della volontà di questa di rimanere anonima e deve essere esercitato secondo modalità che ne proteggano la dignità, tenendo dunque in considerazione la salute della donna e la sua condizione personale e familiare; dall’altro lato, ha precisato che tale diritto va tenuto distinto da quello ad accedere alle informazioni sanitarie sulla salute della madre, al fine di accertare la sussistenza di eventuali malattie ereditarie trasmissibili, che può essere esercitato indipendentemente dalla volontà della donna e anche prima della sua morte, purché ne sia garantito l’anonimato “erga omnes”, anche dunque nei confronti del figlio.

Il caso è quello in cui la Corte d’Appello di Trieste respingeva il reclamo proposto da una donna – adottata a seguito di mancato riconoscimento da parte dei genitori naturali e della dichiarazione della madre di restare in anonimato – contro il decreto emesso dal Tribunale della stessa città che aveva respinto la sua richiesta di accedere alle proprie origini, ai sensi dell’art. 28, l. n. 184/1983, al fine di conoscere l’identità della propria madre biologica.

In particolare, la Corte territoriale affermava che la volontà della donna, oggi in età molto avanzata, malata e non del tutto lucida, di non voler essere nominata nell’atto di nascita e di restare, dunque, anonima, era stata mantenuta per oltre cinquant’anni, senza peraltro esercitare alcuna azione volta alla ricerca della figlia non riconosciuta.

Pertanto, secondo il Tribunale di Trieste, persisteva il mancato consenso della madre biologica ad essere nominata e a rivelare la propria identità alla figlia.

Avverso la pronuncia veniva quindi proposto ricorso straordinario per Cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., sulla base di otto motivi. In particolare, con il settimo e l’ottavo motivo la donna lamentava il fatto che il giudice di primo grado avesse rigettato la domanda subordinata di accedere alle sole informazioni di carattere sanitario della madre biologica, nonostante le stesse abbiano natura non disponibile da parte di quest’ultima e tale accesso poteva avvenire con oscuramento dei dati relativi all’identità della signora.

Con il provvedimento 22497/2021 che qui si segnala, la Corte di Cassazione, Sez. I, accoglie il settimo e ottavo motivo di ricorso e respinge gli altri; cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti, rinviando la causa alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Testualmente la Corte afferma che

«Il settimo e l’ottavo motivo, da trattare unitariamente in quanto connessi, sono invece fondati.
Invero, il vizio denunciato di motivazione apparente, in relazione al rigetto della domanda subordinata di accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, avendo la Corte di merito ritenuto la domanda da respingere al pari di quella principale, di accesso alle origini, respinta, è fondato.
Come già rammentato al par.4, la domanda di accesso alle informazioni sanitarie sulla salute della madre, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all’eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili, è ulteriore e distinta rispetto a quella di puro accesso alle origini, avendo come finalità la tutela della vita o della salute del figlio adottato o di un suo discendente.
Il diritto va garantito, con modalità tali, però, da tutelare l’anonimato della donna erga omnes, anche verso il figlio, che potranno essere desunte dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, Codice in materia di protezione dei dati personali, secondo cui, ai sensi del comma 3, prima del decorso dei cento anni, la richiesta di accesso al certificato di assistenza al parto (ora “attestazione di avvenuta nascita”) o alla cartella clinica della partoriente può essere accolta relativamente ai soli dati sanitari, non identificativi, relativi alla madre, che abbia dichiarato di non voler essere nominata, “osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile”.
La Corte di merito non ha motivato in ordine alle ragioni del diniego, se non con il richiamo alle condizioni di età e di salute della madre biologica ed alla sua incapacità di esprimere il consenso a rivelare la propria identità alla figlia, il che è del tutto inconferente. In sostanza, la richiesta di consultazione, meramente cartolare, dei dati sanitari, quali ricavabili dal certificato di assistenza al parto o dalla cartella clinica della partoriente, potrà comportare, non potendosi consentire un accesso indiscriminato al documento sanitario in oggetto, un diritto di accesso sulla base di un quesito specifico, non esplorativo, relativo a specifici dati sanitari e con l’osservanza di tutte le cautele necessarie a garantire la massima riservatezza e quindi la non identificabilità della madre biologica».

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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