L’intramontabile principio della bigenitorialità In nota a Cass. Civ., Sez. I, 19/05/2020, n. 9143


 L’art. 337 ter cc dispone che «il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei dei genitori» e, d’altro canto, l’art. 337 quater cc dispone che «il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore».

Quello ‘preferito’ dal Legislatore, dunque, è il principio dell’affidamento condiviso o anche detto della ‘bigenitorialità’, ed è infatti, anche in sede di applicazione, quello più seguito ed applicato.

Si tratta, in effetti, di un principio che grossomodo corrisponde alla considerazione secondo la quale è meglio avere due genitori imperfetti, o un genitore perfetto ed uno imperfetto, ma pur sempre due genitori, piuttosto che un solo genitore. La monogenitorialità non è considerata un fattore positivo per la crescita equilibrata di un figlio.

Anche sul piano giurisprudenziale, il principio della bigenitorialità viene sostenuto ed applicato con forza, e comunque preferito anche in quelle ipotesi dubbie, o perplesse, in cui all’apparenza sembrerebbe preferibile il principio dell’affidamento monogenitoriale.

Non la conflittualità tra i genitori, non il sospetto di alienazione parentale (meglio nota come P.A.S.), non l’accusa di violenze e maltrattamenti in famiglia, non la volontà espressa e dichiarata dal figlio minore ma adolescente, possono bastare per fare optare per l’affidamento esclusivo ad un genitore, invece di quello condiviso.

Con la sentenza 9143/2020 che qui si segnala, in un caso complesso in cui si denunciavano anche maltrattamenti in famiglia e atti di violenza (comunque solo denunciati ma non ancora accertati),  la Corte di Cassazione non ha perso occasione per ribadire che:

«in tema di provvedimenti riguardanti i figli, questa Corte, nel confermare il ruolo fondamentale dell’interesse del minore, quale criterio esclusivo di orientamento delle scelte affidate al giudice, ha ripetutamente precisato che il giudizio prognostico da compiere in ordine alla capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione non può in ogni caso prescindere dal rispetto del principio della bigenitorialità, nel senso che, pur dovendosi tener conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè della loro personalità, delle consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che ciascuno di essi è in grado di offrire al minore, non può trascurarsi l’esigenza di assicurare una comune presenza dei genitori nell’esistenza del figlio, in quanto idonea a garantire a quest’ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, e a consentire agli stessi di adempiere il comune dovere di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione del minore».

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