Il recupero e la debenza, o meno, delle spese straordinarie per i figli di genitori separati, è tra i problemi di maggiore complessità in materia di separazione/divorzio.
E precisamente il problema principale che si deve spesso affrontare è l’individuazione del titolo esecutivo per poter procedere al recupero forzoso, ossia se la sentenza di separazione o di divorzio sia sufficiente a fondare un’esecuzione forzata per il recupero delle spese straordinarie oppure se occorra procurarsi altro e nuovo titolo attraverso, per esempio, un decreto ingiuntivo.
Su questo tema il Tribunale di Bolzano si è di recente pronunciato con l’ordinanza 11/05/2018 rappresentando il ‘proprio punto di vista’. Il caso è quello di una madre separata che aveva notificato all’altro genitore, un atto di precetto per recuperare le spese straordinarie sostenute per i figli, utilizzando come titolo esecutivo la sentenza di separazione.
Dietro opposizione del genitore precettato che contestava sia il difetto di accordo che il difetto di certezza ex art. 474 cpc del titolo portato in esecuzione, il giudice dell’esecuzione aveva sospeso l’esecuzione.
E nella causa di merito, con provvedimento del 11/05/2018 il Tribunale di Bolzano ha sostenuto che:
«dal titolo esecutivo stesso deve risultare esattamente il tipo di prestazione da eseguire e, nel caso di prestazioni economiche, che questi siano determinate o comunque determinabili attraverso mero calcolo matematico. Tale ultimo principio è stato mitigato dalle sentenze della Corte di Cassazione Sez. I n. 2815 del 2014 e Sez. 3, Sentenza n. 11316 del 2011 che hanno escluso, in alcuni casi, le spese scolastiche e mediche dalla rigida applicazione di tale regola. Va, tuttavia, altresì entrato nel merito dell’argomentazione di tali pronunce, che ricavano la certezza richiesta ex art 474 c.p.c. dal fatto che spese mediche e scolastiche sono certe e prevedibili e quindi possono essere regolate astrattamente in sentenza, mentre per quanto riguarda il requisito della liquidità di tale obbligo alimentare le relative fatture o pezze giustificative provengono da strutture pubbliche (scuole e SSN), rimanendo comunque impregiudicata la possibilità di contestare tali importi:” la contribuzione del genitore è quindi riferita, per le spese meramente mediche e scolastiche (e non anche per quelle genericamente indicate come straordinarie e comunque diverse ed ulteriori), ad eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi e ad esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum».
Il Tribunale di Bolzano, inoltre, ricorda e precisa che:
«al Giudice dell’esecuzione è preclusa qualsiasi decisione di merito, altrimenti si eluderebbero principi processuali fondamentali come il sistema delle impugnazioni e la funzione del giudicato; in sede esecutiva, quindi, il Giudice non decide in ordine alla debenza di una somma, dovendosi di questo assunto occupare il Giudice del merito. La più recente Giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 6-1, Ordinanza n. 4182 del 2016) ha, infatti, ribadito come un procedimento di cognizione (nella specie il ricorso per decreto ingiuntivo) sia la sede naturale per l’accertamento delle spese straordinarie riguardanti la prole, anche quelle scolastiche e mediche».
E considera che quasi la totalità delle spese fatte valere in executivis non corrispondono al principio appena enunciato, a prescindere dal fatto se poi nel merito siano dovuti o meno.
«il punto non è quindi se queste spese siano dovute o meno, ma se si può agire in executivis in base a scontrini, fatture e simili, in combinazione con la sentenza di separazione e divorzio».
E conclude affermando che:
«la sentenza priva dei requisiti ex art 474 c.p.c. non è nemmeno idonea a stabilire un sistema atto a modificare i principi di legge in materia esecutiva e quindi non può in astratto ed anticipatamente dispensare l’avente diritto dal procurarsi un titolo esecutivo che abbia i requisiti di legge».
Insomma, sembra di capire che secondo la rispettabile pronuncia del Tribunale di Bolzano qui segnalata, occorra distinguere tra spese mediche e scolastiche, per il recupero delle quali si potrà procedere utilizzando come titolo esecutivo la sentenza di separazione o divorzio (purchè naturalmente adeguatamente documentate e pur conservando la possibilità per esse di essere contestate nel quantum), e le altre spese straordinarie diverse da queste, per il recupero delle quali, se non espressamente e preventivamente contemplate nella sentenza di separazione/divorzio in maniera da rendere la loro quantificazione un semplice calcolo matematico, si rende necessario altro e nuovo titolo esecutivo.
Documenti & materiali
Scarica il provvedimento Tribunale Bolzano 11/05/2018