La legge di stabilità (L. 28/12/2015, n. 208, in G.U, serie generale, n. 302 del 30/12/2015 in vigore dal 01/01/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 999 dello stesso provvedimento) su cui ci siamo intrattenuti nel nostro precedente l’articolo del 01/01/2016, include diverse novità in materia di famiglia, sulle quali vale la pena soffermarsi.
Quella probabilmente di maggiore rilievo – e che, dunque, merita d’essere affrontata per prima – riguarda la creazione del «Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno», previsto dall’art. 1, commi da 414 a 416, L. 208/2015.
A chi è destinato
Il Fondo, istituito «in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di 250.000 euro per l’anno 2016 e di 500.000 euro per l’anno 2017», ha come beneficiario
«il coniuge in stato di bisogno che non e’ in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto».
Come ottenerlo
Al fine di ottenere l’accesso al Fondo, l’art. 1, comma 415, L. 208/2015, prescrive che il coniuge interessato, che versi nelle condizioni sopra descritte, proponga istanza al Tribunale del luogo di residenza.
Il Presidente, o un giudice da egli delegato, assunte le eventuali informazioni del caso e, valutate ammissibilità dell’istanza e sussistenza dei presupposti, può accogliere il ricorso, in questo caso riconoscendo al coniuge istante «l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno» di cui egli era titolare e trasmettendo al «Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma» riconosciuta (con rivalsa sul coniuge inadempiente), ovvero rigettarlo con decreto non impugnabile.
Documenti & materiali
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Purtroppo, conoscendo i tempi ministeriali, quello sfortunato coniuge e i figli rischiano di morire di fame.
Occorre prevedere procedure di urgenza (e magari poteri commissariali) nella liquidazione di quanto ammesso a contributo.
Avv. Massimo CECIARINI Grosseto