Impugnazione del riconoscimento del figlio: incostituzionalità della decorrenza del termine annuale sentenza Corte Costituzionale, 25/06/2021, n. 133


Con la sentenza n. 133 del 25/06/2021, che qui si segnala, la Corte Costituzionale si pronuncia su una questione di particolare delicatezza ed importanza, qual è quella dell’impugnazione del riconoscimento del figlio e ne dichiara l’illegittimità costituzionale.

Precisamente, nel corso di un giudizio di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, il Tribunale ordinario di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 263/3 cc, come modificato dall’art. 28/1 del D.L.vo 28/12/2013 n. 154(Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre2012, n. 219), in riferimento agli artt. 3, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali(CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Infatti, l’art. 263/3 cc prevede, in particolare, che l’azione di impugnazione da parte dell’autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno, che decorre dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Se l’autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l’impotenza del presunto padre. L’azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall’annotazione del riconoscimento.

Sul punto la Corte Costituzionale ha ritenuto come non sia ragionevole che, nei casi diversi dall’impotenza, il termine annuale per impugnare il riconoscimento del figlio decorra, per l’autore del riconoscimento, dal momento dell’annotazione dell’atto invece che dalla scoperta di non essere il padre biologico per cui, sotto questo profilo, ha dichiarato illegittimo l’articolo 263/3 cc nella parte in cui non prevede che il termine annuale per impugnare il riconoscimento decorra, per l’autore del riconoscimento, dal giorno in cui abbia avuto conoscenza della non paternità.

In particolare, la Corte ha ravvisato un’irragionevole disparità di trattamento tra chi può provare la propria impotenza e chi, pur non essendo affetto da tale patologia, abbia ugualmente scoperto la non veridicità della paternità biologica dopo un anno dall’annotazione del riconoscimento.

Quest’ultimo si vedrebbe inibito l’accesso a un giudizio nel quale l’interesse alla verità biologica viene, comunque, sempre bilanciato in concreto dal giudice con l’interesse del figlio.

La Corte ha ritenuto, inoltre, irragionevole che la norma censurata rendesse più difficile al padre non coniugato sottrarsi alla decadenza del termine annuale per l’impugnazione del riconoscimento, rispetto a quanto consentito al padre coniugato dall’articolo 244 cc, relativamente alla decadenza del termine annuale per l’azione di disconoscimento della paternità.

La stessa sentenza ha dichiarato, viceversa, non fondata in riferimento all’articolo 117, primo comma, della Costituzione, relativamente all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo la questione di legittimità costituzionale sollevata sullo stesso articolo 263, terzo comma, del codice civile nella parte in cuiprevede che l’azione di impugnazione del riconoscimento debba essere proposta nel termine di cinque anni dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. La Corte ha infatti ritenuto che il decorso di un tempo così lungo radichi il legame familiare e, dunque, che la prevalenza dell’interesse alla stabilità dello stato di figlio realizzi un bilanciamento non sproporzionato fra gli interessi in conflitto.

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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