La sorte sempre più difficile della Parte Civile….. In nota a Cass. Pen., Sez. VI, 12/07/2017, n. 33912

Con la sentenza Sez. VI, 12/07/2017, n. 33912, che qui si segnala, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento con cui il Tribunale di Taranto aveva ammesso la costituzione di parte civile e, poi, in sede di accoglimento della richiesta di patteggiamento dell’imputato, aveva liquidato le relative spese legali di. p.c. naturalmente ponedole a carico dell’imputato medesimo.

La questione che si pone e che è alla base dell’impugnazione è l’ammissibilità o meno della costituzione di parte civile durante la fase delle indagini preliminari. Ma la particolarità del caso è che con la pronuncia Sez. VI, 12/07/2017, n. 33912 che qui si segnala, la Cassazione procede in modo restrittivo all’applicazione dei principi che si sono via via formati sul punto.

infatti, la suddetta questione, come noto, è stata già decisa dalla Cass. Pen., Sezioni Unite, 27/11/2008, n. 47803, per cui:

«non è ammissibile la costituzione di parte civile in occasione dell’udienza fissata a seguito di richiesta di applicazione di pena formulata in corso di indagini preliminari; ugualmente inammissibile in caso di udienza fissata per l’applicazione di pena in sede di opposizione a decreto penale o a decreto di giudizio immediato. E’ illegittima, di conseguenza, la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato».

La sentenza contiene la puntuale considerazione da parte delle Sezioni Unite delle peculiarità della “speciale udienza fissata nel corso delle indagini, a norma dell’art 447”, ove il danneggiato dal reato, conoscendo in partenza l’oggetto del giudizio, ristretto alla decisione circa l’accoglibilità della richiesta di applicazione di pena su cui è intervenuto il patteggiamento tra imputato e pubblico ministero, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile, tanto che l’art. 447 c.p.p., a differenza di quanto previsto per l’udienza preliminare (art. 419 comma 1 c.p.p.) non contempla la formalità dell’avviso di udienza alla persona offesa dal reato. Del resto, la Corte ricorda, in tale udienza la stessa presenza delle parti necessarie del rapporto processuale penale (difensore dell’imputato e pubblico ministero) è meramente eventuale. Sicché l’esercizio dell’azione penale legittima l’azione civile in sede penale solo se uno almeno tra i prevedibili sviluppi processuali accrediti l’aspettativa del danneggiato a ottenere una condanna dell’imputato al risarcimento del danno a norma degli artt. 185 c.p. e 538 c.p.p..

Ora, è ben vero che dall’applicazione di questi principi consegue che la costituzione di parte civile è inammissibile anche alle udienze fissate per l’applicazione della pena a norma dell’art. 464 c.p.p. (a seguito di opposizione a decreto penale) e degli artt. 446 comma 1, ult. periodo, e 458 comma 1 c.p.p. (a seguito di decreto di giudizio immediato): anche dette udienze, infatti, si svolgono davanti al G.I.P. e, avendo quale oggetto di trattazione esclusivamente l’istanza di applicazione della pena concordata fra le parti, non sono comunicate alla persona offesa.

Tuttavia, il fatto è il caso che ha occupato il Tribunale di Taranto non sembrava rientrare tra queste ipotesi.

Infatti, nella specie, con decreto penale il G.I.P. presso il Tribunale di Taranto condannava l’imputato alla pena pecuniaria di € 7.500,00 di multa per il reato di cui all’art. 393 c.p. Avverso tale decreto l’imputato ed il difensore munito di procura speciale proponevano tempestiva e rituale opposizione, chiedendo ai sensi dell’art. 461, comma 3, c.p.p. l’applicazione della pena concordata con il P.M. nella misura pari ad € 4.000 di multa. Fissata udienza per deliberare in camera di consiglio sulla predetta opposizione, con ordinanza del 7 luglio 2015 il G.I.P. respingeva la richiesta di applicazione di pena concordata, avanzata dalle parti, disponendo procedersi a giudizio immediato. Con istanza depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari nei termini e con le forme previste dagli artt. 446, comma 1, e 458, comma 1, pertanto, si insisteva nell’accoglimento della richiesta di applicazione della pena già concordata con il P.M. e depositata all’atto dell’opposizione al decreto penale di condanna.
All’udienza celebratasi innanzi al giudice del dibattimento la persona danneggiata dal reato depositava atto di costituzione di parte civile; la costituzione, nonostante l’opposizione tempestivamente formulata dalla difesa dell’imputato, veniva ammessa dal Tribunale che, nell’accogliere l’istanza di applicazione della pena già concordata con il p.m. e reiterata tal quale all’opposizione al decreto penale di condanna, condannava l’imputato al pagamento delle spese di patrocinio e costituzione in giudizio della parte civile.

Insomma, il caso deciso con la sentenza Sez. VI, 12/07/2017, n. 33912 che qui si segnala, sembrerebbe diverso perchè il giudice del dibattimento veniva investito di un’istanza di patteggiamento proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna e già rigettata da parte del giudice per le indagini preliminari.

In altri termini, in questo caso, il giudizio non era “ristretto alla decisione circa l’accoglibilità della richiesta di applicazione di pena su cui è intervenuto il patteggiamento tra imputato e p.m.” di cui alle citate S.U. 47803/2008: la persona offesa da reato riceve la notifica del relativo avviso; è necessaria la presenza sia del difensore dell’imputato che del p.m.; non sussiste, in altri termini, alcuna delle ragioni poste a fondamento del principio predicato dalle Sezioni Unite.

Ciononostante la Suprema Corte è pervenuta ad una valutazione di inammissibilità della costituzione di parte civile e questa decisione merita di essere segnalata perchè si aggiunge ad altre pronunce della giurisprudenza che sembrano inseguire un orientamento sempre più restrittivo dell’esercizio dell’azione civile in ambito penale che meriterebbe una riflessione.

Documenti & materiali

Scarica la sentenza Cass. Pen, Sez. VI, 12/07/2017, n. 33912
Scarica la sentenza Cass. Pen., Sezioni Unite, 27/11/2008, n. 47803

Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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