Abbandono del tetto coniugale e addebito In nota a Cass. Civ., Sez. VI, 23/06/2020, n. 12241


Dall’art. 143 cc discendeno i doveri che si assumono con il matrimonio, tra cui quello della coabitazione. Precisamente:

dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

Ma cosa succede se un coniuge viola il suddetto principio di coabitazione?

Anche questa violazione, come del resto quella della fedeltà o quella dell’assistenza morale e materiale, può comportare la pronuncia di addebito della separazione a carico dell’inadempiente.

Con specifico riferimento al dovere di coabitazione ed alla sua violazione consistente nell’abbandono del domicilio coniugale, va ricordato che:

il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto

Questo il principio ribadito dalla Corte di legittimità con la sentenza Cass. Civ., Sez. VI, 23/06/2020, n. 12241 che qui si segnala, e con cui rigetta il gravame proposto, in considerazione del fatto che, nella fattispecie, la Corte d’appello, confermando sul punto la statuizione di primo grado, aveva correttamente fondato la propria decisione in punto di addebito sul rilievo che l’abbandono della casa familiare da parte della moglie era intervenuto in un momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata ed in conseguenza del comportamento di entrambi i coniugi, rivelatisi inidonei a costruire persino un progetto di vita matrimoniale.

Pertanto, non si tratta di una novità ma di una decisione con cui si ribadisce il principio già affermato in più sedi, tuttavia la pronuncia merita segnalazione per la chiarezza con cui lo riafferma.

Documenti & materiali

scarica Cass. Civ., Sez. VI, 23/06/2020, n. 12241

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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