Affidamento esclusivo e rapporto conflittuale dei genitori In nota a sentenza Cass. Civ., Sez. I, 03/01/2017, n. 27


Per effetto della L. 08/02/2006, n. 54, come ormai tutti sanno, si è sostanzialmente invertito il principio prima vigente in materia di affidamento dei figli in occasione della separazione o del divorzio dei genitori, nel senso che, se prima, il regime ‘preferito’ e prevalente era quello dell’affidamento esclusivo della prole ad uno dei due genitori, mentre quello dell’affidamento condiviso era l’eccezione, dopo la cit. L. 54/2006 è divenuto il contrario: la regola generale vuole che sia ‘preferito’ il regime dell’affidamento condiviso della prole ai due genitori, mentre solo residuale, e solo in quanto quello condiviso risulta contrario all’interesse della prole stessa, si potrà fare ricorso all’affidamento esclusivo (vedi oggi artt. 337 ter e 337 quater cc).

Ciò ricordato, negli anni che sono seguiti dall’entrata in vigore della cit. L. 54/2006 ad oggi, abbiamo assistito alla formazione di un – pur esiguo – orientamento della giurisprudenza, soprattutto di quella di legittimità, secondo il quale, tra i motivi per cui sarebbe ammissibile e giustificato fare ricorso all’affidamento esclusivo, è quello della sussistenza di un rapporto altamente conflittuale tra i genitori (v. Cass. Civ., Sez. I, 08/02/2012, n. 1777; e Cass. n. 5108/2012, 24526/2010, 16593/2008).

Ma ciò che occorre ricordare è che, proprio perchè costituisce un’eccezione al regime ordinario, il provvedimento che, in ipotesi, dovesse prevedere un affidamento esclusivo deve essere adeguatamente motivato sul punto, essendo, in difetto di ciò, suscettibile di censura da parte della Corte di legittimità.

Questo, infatti, è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza di questi giorni Sez. I, 03/01/2017, n. 27, nel cassare una decisione della Corte d’appello di Brescia che disponeva l’affidamento esclusivo dei figli minori al padre.

Precisamente, con la sentenza Sez. I, 03/01/2017, n. 27 la Corte testualmente afferma che:

«nella specie, la Corte di merito ha preso atto della conflittualità tra i coniugi e ha scelto uno dei due genitori (il B.) quale affidatario esclusivo dei figli senza una specifica motivazione in ordine al pregiudizio che sarebbe stato arrecato ai figli da un affidamento condiviso, essendo del tutto generico e quindi apparente l’argomento della necessità di assicurare rapidità nelle decisioni riguardanti i figli. Inoltre, la scelta di escludere la M. dall’affidamento dei figli non è derivata da una specifica valutazione di incapacità genitoriale della stessa e, per altro verso, neppure la scelta di affidare i figli al padre è derivata da un accertamento della sua idoneità genitoriale. E’ significativo che la Corte di merito abbia evidenziato la presenza di note caratteriali in entrambi i genitori, sicché la scelta del genitore al quale affidare i figli in via esclusiva risulta priva di una reale motivazione».

Documenti & materiali

Scarica la sentenza Cass. Civ., Sez. I, 03/01/2017, n. 27

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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