Qualche volta capita che in materia di diritto di famiglia, colui che viene chiamato a corrispondere l’assegno divorzile all’ex coniuge, eccepisca che il richiedente beneficiario non abbia diritto al predetto mantenimento perché avrebbe titolo per accedere al reddito di cittadinanza.
E di preoccupante c’è che, talvolta, la giurisprudenza di merito ha in effetti preso in considerazione questa eccezione arrivando anche a rigettare la domanda di assegno divorzile perchè il richiedente era percettore di reddito di cittadinanza, oppure, addirittura, anche solo perchè avrebbe potuto (e potrebbe) avere diritto ad esso (così, ad esempio, Tribunale Frosinone, 18/02/2020 – sentenza più volte citata dalla dottrina, ma che non siamo riusciti a reperire; Tribunale La Spezia, Sez. I, 30/01/2020, n. 658).
A parere di chi scrive, invece, non si possono confondere i due istituti (assegno di mantenimento e reddito di cittadinanza) e tantomeno considerarli interscambiabili; in particolare si dubita che l’assegno divorzile possa essere sostituibile e sostituito, anche solo in parte, con il reddito di cittadinanza perchè si tratta – quest’ultima – di misura con natura e finalità completamente diverse da quella.
Infatti, come noto il reddito di cittadinanza (anche denominato con la sigla RdC) di cui al D.L. 28/01/2019 n. 4 conv. con L. 28/03/2019, n. 26 e succ. mod. nasce per contrastare la povertà (la soglia minima del reddito individuale, entro la quale il soggetto può accedere è di € 9.360,00 annui) e per fornire un aiuto temporaneo (18 mesi rinnovabili) a chi ha più bisogno, si tratta, quindi di una misurta a tempo determinato mentre l’assegno divorzile è a tempo indeterminato. Per fare una prima riflessione, si può anche osservare che il RdC non nasce per ‘sgravare’ il soggetto che ha le possibilità economiche per sopportare l’assegno divorzile verso il proprio ex coniuge che non ha i mezzi adeguati per vivere (in altre parole, lo Stato non si sostituisce al coniuge obbligato al mantenimento in grado di pagare, ma, semmai, a tutto concedere, potrà intervenire con il reddito di cittadinanza nell’ipotesi in cui l’obbligato non ha la possibilità per provvedervi).
Ma le differenze tra i due istituti sono di maggiore spessore laddove si consideri, per esempio, che, secondo l’orientamento ormai più che consolidato della giurisprudenza discendente e formatosi a seguito della nota pronuncia delle S.U. 11/07/2018, n. 18287, la funzione dell’assegno divorzile ex art. 5 L. 01/12/1970, n. 898 e succ. mod., oltre a fornire assistenza all’ex coniuge bisognoso, è anche quella di ripagarlo, di compensarlo per il contributo prestato all’interno della famiglia allo scopo di perequare le fortune personali ed economiche formatesi nel tempo tra i componenti della famiglia stessa, con la conseguenza, dunque, che se il reddito di cittadinanza fosse applicato come misura alternativa all’assegno divorzile e con esso interscambiabile, si avrebbe come conseguenza che tutti gli ex coniugi con un reddito sotto soglia, siccome aventi diritto al reddito di cittadinanza, non avrebbero accesso all’assegno divorzile e cioè a quella regolamentazione sotto il profilo dell’assistenza, della perequazione e della compensazione anche risarcitoria, per il contributo prestato all’interno del matrimonio.
Quindi, paradossalmente, gli ex coniugi più poveri sarebbero penalizzati rispetto a quelli più benestanti i quali ultimi, infatti, si vedrebbero riconoscere la tutela più piena e diversa dell’assegno divorzile.
Oltre a ciò, si deve aggiungere che ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 bis L. 01/12/1970, n. 898 e succ. mod., la percezione dell’assegno divorzile dà diritto alla reversibilità in caso di morte dell’obbligato, mentre il medesimo diritto non è riconosciuto nel caso di percezione di (solo) reddito di cittadinanza.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 bis L. 01/12/1970, n. 898 e succ. mod., la percezione dell’assegno divorzile dà diritto ad una percentuale sul t.f.r. dell’obbligato, proporzionale alla durata del matrimonio ed all’entità dell’assegno stesso; diritto, anche questo, non riconosciuto nel caso di percezione di (solo) reddito di cittadinanza.
Fortunatamente qualche giudice di merito concorda con questa impostazione e, anche se riferito alla pensione di cittadinanza (ossia a coloro che versano nelle condizioni di cui al RdC ma hanno un’età pensionabile) ma il principio non cambia, e dichiara apertamente che:
l’assegno divorzile va riconosciuto allorchè sia accertata la sussistenza dei presupposti di cui a Cass. sez. un., 18287/2018, essendo irrilevante la circostanza che il richiedente abbia maturato il diritto al conseguimento della pensione di cittadinanza, pur se l’importo di questa possa essere superiore a quello dell’assegno divorzile (Tribunale Venezia, 30/12/2019)
Documenti & materiali
Scarica Cass. Civ., S.U., 11/07/2018, n. 18287
Scarica Trib. La Spezia, Sez. I, 30/01/2020, n. 658
Scarica Trib. Venezia, 30/12/2019