Applicabilità del termine di sei mesi ex art. 1957 c.c. al contratto autonomo di garanzia Trib. Firenze, Sez. III, 12/06/2019, n. 1856

By | 06/02/2020

TRIB. FIRENZE, SEZ. III, 12/06/2019, N. 1856

«La clausola di pagamento a semplice richiesta, analogamente a quella a prima richiesta o senza eccezioni, vale di per sé a qualificare il negozio di garanzia in termini di contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione.

In questo quadro, la giurisprudenza maggioritaria, pur considerando la norma di cui all’art. 1957 c.c. (che impone al creditore di attivarsi contro il debitorie principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, pena la perdita della garanzia) espressione dell’accessorietà della fideiussione rispetto al rapporto garantito, fa salva la diversa volontà dei contraenti che, dunque, possono prevederne l’applicazione al contratto autonomo di garanzia.

Una tale pattuizione, infatti, qualora apposta ad un contratto autonomo di garanzia non ne snatura la causa – garantire il beneficiario in modo incondizionato a fronte dell’inadempimento del debitore e trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole o meno – e non appare con esso incompatibile.» (Massima non ufficiale)

FATTI DI CAUSA

La Società [Omissis] spa, come previsto dalla normativa ambientale, rilasciò in data 27 Ottobre 2011 polizza fideiussoria di Euro 99.168 in favore della Provincia di Firenze a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta [Omissis] S.R.L. nei confronti dell’Ente garantito in conseguenza dell’esecuzione dell’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, autorizzata con atto dirigenziale del 28 Ottobre 2011 ai sensi del disposto di cui all’art. 208 co 15 D.Lgs. n. 152 del 2006.

La Provincia di Firenze, dopo aver richiesto inutilmente l’escussione della garanzia con raccomandata del 19 Ottobre 2013 lamentando l’inadempimento della [Omissis] srl, in data 21 Ottobre notificò alla Società [Omissis] S.P.A. ingiunzione di pagamento, emessa ai sensi dell’art. 2 R.D. n. 639 del 1910, per l’importo di Euro 99.168, oltre interessi.

Avverso la predetta ordinanza ingiunzione proponeva opposizione la [Omissis] spa, già [Omissis] spa, affidando le proprie doglianze al seguente motivo di censura:

1) Decadenza del creditore garantito, ai sensi del disposto di cui all’art. 1957 c.c., per non aver esercitato le proprie istanze nei confronti del debitore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.

La garanzia rilasciata dalla [Omissis] conteneva l’espressa previsione in forza della quale, a parziale deroga delle C.G.A., il garante si sarebbe avvalso del termine di cui al primo comma dell’art. 1957 c.c., sicché le garanzie prestate sarebbero cessate alla scadenza della polizza.

Deduceva che, difformemente da quanto previsto dalla predetta norma, l’Ente garantito si era limitato ad avanzare delle semplici richieste di pagamento al debitore principale, senza proporre alcuna azione giudiziaria nei confronti di questi come invece avrebbe dovuto secondo l’unanime interpretazione giurisprudenziale del disposto di cui all’art. 1957 c.c.

Si costituiva la [Omissis], già [Omissis] la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell’opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Sosteneva la incompatibilità della clausola prevista dall’art. 1957 c.c., tipica della fideiussione, con la natura autonoma del contratto di garanzia stipulato con parte attrice e riteneva sufficienti, al fine di non incorrere nella decadenza prevista, le mere richieste di pagamento avanzate nei confronti del debitore garantito.

La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 20.11.2018, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.

Occorre, preliminarmente, riportare il contenuto della Polizza Fideiussoria Per Cauzione rilasciata in data 27 Ottobre 2011 dalla [Omissis] spa (doc. 1 fasc. parte attrice).

La garanzia in questione venne rilasciata su richiesta del contraente/obbligato principale [Omissis] S.R.L. in favore dell’Ente garantito, Provincia di Firenze, per l’importo di Euro 99.168.

Il garante si impegnò a garantire la Provincia dai danni che questa avesse subìto a seguito dell’inadempimento del Contraente [Omissis] S.R.L. in esecuzione dell’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi autorizzata dalla Provincia.

Le C.G.A. prevedevano, quanto ai “Rapporti Con L’Ente Garantito”, che il Garante avrebbe versato alla Provincia, “a semplice richiesta scritta” da questa avanzata, “l’indennizzo dovuto a seguito dell’inadempienza del Contraente, nei limiti del massimale di garanzia”.

La Polizza stabiliva, altresì, che “a parziale deroga delle C.G.A.- Rapporti con l’Ente Garantito- la Società si avvale del termine previsto dal primo comma dell’art. 1957 c.c., pertanto le garanzie cessano alla scadenza della polizza”.

Le Condizioni Generali di Fideiussione prevedevano, tra le altre pattuizioni, l’obbligo per la Società garante di versare a semplice richiesta scritta dell’Ente garantito e senza opporre eccezione alcuna le somme dovute in forza della polizza.

Richiamate le norme pattizie fondamentali per quel che riguarda il presente giudizio, va osservato che il rapporto tra contraente([Omissis]) ed il garante([Omissis]) è qualificabile come contratto in favore di terzo, in quanto E. si impegnò a costituirsi fideiussore nei confronti della Provincia di Firenze sino alla concorrenza del predetto importo di Euro 99.168.

Pare inoltre evidente, dal contenuto delle clausole e dal regolamento dei rapporti come sopra evidenziati, che le parti [Omissis] e Provincia di Firenze intesero stipulare una garanzia atipica qualificabile quale contratto autonomo di garanzia- ove il rapporto garantito(di valuta)- tra [Omissis] e la Provincia di Firenze – fosse autonomizzato dal rapporto tra garante e contraente garantito, immune, quest’ultimo, dalle vicende relative al rapporto base e dalla eccezioni a questo relativo, precluse al garante.

Tale contratto è strutturalmente articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, ove il terzo non è parte del contratto né in senso sostanziale né in senso formale, e si limita a ricevere gli effetti della convenzione, mentre è funzionalmente caratterizzato dall’assunzione dell’impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente(ex pluribus, Cass. SS. UU. 3947/2010; Cass. n. 11261/2005).

Che si tratti di contratto autonomo di garanzia è comprovato dalle clausole secondo le quali la società garante avrebbe corrisposto l’importo garantito a semplice richiesta da parte dell’Ente garantito, e senza opporre eccezione alcuna.

Si tratta di clausola- quella del pagamento a semplice richiesta, analogamente a quella a prima richiesta o senza eccezioni- che vale di per sé a qualificare il negozio de quo come contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione (si veda la fondamentale, già citata, Cass. SS. UU. n. 3947/2010; anteriormente, Cass. n. 11890/2008; Cass. n. 14853/2007; Cass. n. 6757/2001; Cass. n. 3552/1998 in parte motiva).

Accertato che la garanzia prestata dalla [Omissis] S.P.A. è da qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, va rilevato come le parti abbiano pattiziamente inteso derogare alla C.G.A., prevedendo espressamente l’applicabilità del primo comma dell’art. 1957 c.c.(come testualmente riportato supra), a mente del quale “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.

Da tale richiamo, secondo parte attrice, discenderebbe la decadenza del garantito dalla facoltà di escutere la polizza, non avendo la Provincia coltivato le proprie “istanze” nei confronti del debitore; rileva, al riguardo, che per consolidata giurisprudenza di legittimità il termine “istanze” va inteso come azione giudiziaria, sì che le semplici richieste di pagamento avanzate dalla Provincia di Firenze nei confronti del debitore principale non possedevano l’attitudine ad evitare la decadenza.

Per contro, parte convenuta sostiene, proprio in forza del carattere autonomo della garanzia prestata, la incompatibilità tra la predetta norma codicistica e l’autonomia della garanzia, invocando a tale proposito il principio in forza del quale “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l’eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all’art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito – giusta l’applicazione del criterio ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio”(Cass. n. 22346/2017).

Ritiene questo giudice che tale principio non possa essere condiviso.

Il predetto arresto giurisprudenziale non tiene volutamente in considerazione – come del resto affermato dallo stesso Collegio- della storica interpretazione del termine istanze di cui all’art. 1957 c.c. – costantemente inteso come azione giudiziaria – ritenendo sufficiente la proposizione di mere richieste stragiudiziali di adempimento entro il termine di sei mesi.

Inoltre, in modo del tutto arbitrario, reputa applicabile solo la prima parte della norma, omettendo di considerare che l’art. 1957 c.c. non solo prevede che il creditore coltivi le proprie istanze ma, altresì, che le continui: attività quest’ultima che malamente si concilia con quella di avanzare mere richieste, solleciti di pagamento o atti di messa in mora(se davvero il termine istanze dovesse essere in tal modo interpretato), ma che invece ben si coniuga con l’attività giudiziale che, secondo l’interpretazione tradizionale del precetto codicistico, è imposta al creditore per evitare la decadenza.

A parte le incongruenze appena evidenziate nel principio appena richiamato, si ritiene che non vi sia alcuna incompatibilità e/o contraddizione tra la clausola del pagamento a semplice o prima richiesta inserita nella polizza fideiussoria e il disposto di cui all’art. 1957 c.c. richiamato dai contraenti nel medesimo contratto, neppure secondo l’esegesi tradizionale e rigorosa applicata dalla giurisprudenza di legittimità a tale norma.

Invero, la clausola a semplice richiesta (o a prima chiesta), unitamente a quella senza opporre eccezioni, possiede l’attitudine a rendere il contratto stipulato tra le parti funzionalmente indirizzato a fornire al soggetto garantito l’indennizzo pattuito a fronte dell’inadempimento da parte del debitore principale, precludendo al garante di avanzare qualsiasi eccezione rispetto al rapporto di valuta.

La autonomizzazione dei rapporti tra garante e garantito da una parte, e tra debitore e garantito dall’altra, è pertanto piena sotto il profilo dell’assenza di accessorietà, tanto che il garante non avrà alcuna diritto di attingere a vicende e fatti intercorsi tra garante e debitore per paralizzare la semplice richiesta avanzata da garante.

In altri termini, l’art. 1957 c.c., nel caso in questione, non riverbera alcun effetto sulla divisata autonomia dei rapporti, ma incide esclusivamente sulle modalità di azione del creditore garantito, imponendogli un onere di agire giudizialmente contro il debitore quale presupposto per l’escussione della polizza che continuerà- malgrado il richiamo alla norma codicistica, e una volta assolto dal garantito tale onere- ad essere contratto autonomo qualificato dalla possibilità per il garantito di escutere la polizza a semplice richiesta: intesa, tale ultima locuzione, come preclusione per il garante di opporre eccezioni relative al rapporto di valuta.

Onere di azione che potrà anche essere contestuale alla richiesta di escussione della polizza, essendo sufficiente, secondo il programma negoziale voluto dai contraenti, che il garantito si attivi “anche” nei confronti del debitore.

In siffatto contesto, allora, sebbene la norma di cui all’art. 1957 c.c. sia considerata dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza come espressione dell’accessorietà della fideiussione rispetto al rapporto garantito, qualora apposta ad un contratto autonomo di garanzia non ne snatura la causa- quella di garantire il beneficiario in modo incondizionato a fronte dell’inadempimento del debitore e di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole o meno- e non appare con esso incompatibile.

Suffraga tale interpretazione la norma di cui all’art. 2956 c.c. che implicitamente prevede per le parti, nella loro autonomia negoziale, la facoltà di stabilire termini di decadenze convenzionali purché non rendano eccessivamente difficile per il creditore l’esercizio del diritto: evenienza riscontrabile nel caso in questione ove i contraenti, derogando volutamente alle C.G.A., richiamarono appunto il primo comma dell’art. 1957 c.c.

La stessa giurisprudenza di legittimità sostiene che al contratto autonomo di garanzia non è applicabile la norma dell’art. 1957 c.c., fatta salva, ovviamente, una “diversa previsione da parte dei contraenti”(si veda, ancora, Cass. SS.UU. n. 3947/2010).

Nel caso in questione-in tal modo concludendo- va predicata le meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti ai sensi dell’art. 1322 c.c., in quanto i contraenti stipularono una garanzia atipica qualificabile come contratto autonomo di garanzia, sicuramente non accessoria al rapporto garantito ma la cui escussione era subordinata all’adempimento di un onere imposto al garantito di coltivare le proprie istanze nei confronti del debitore: e tanto a maggior tutela del garante.

Pertanto, l’opposizione va accolta essendo pacifico che parte convenuta non abbia avanzato alcuna iniziativa giudiziale nei confronti del debitore, ma si sia limitata solo a sollecitare il pagamento di quanto dovuto a seguito del suo inadempimento.

Attesa la novità della questione come sopra tratta, sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla [Omissis] spa, revoca l’ordinanza ingiunzione emessa con atto dirigenziale n. 3830 del 14.10.2014 dalla [Omissis], e compensa tra le parti le spese processuali.

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