«La parte che faccia valere la violazione dell’obbligo di fedeltà da parte dell’altro coniuge è tenuta a provare la relativa condotta ed il nesso causale con l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, mentre incombe a chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l’inidoneità dell’infedeltà a rendere intollerabile la convivenza, l’onere di provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà».
Così ha deciso la Cassazione con la recente ordinanza 24/09-30/10/2019, n. 27777 che qui segnala, facendo del resto conferma dell’orientamento già più volte espresso dalla stessa Corte di legittimità ad esempio con le sentenze Cass., Sez. VI, 19/02/2018, n. 3923; Cass., Sez. I, 14/02/2012, n. 2059.
Come noto l’infedeltà, in quanto rappresenta la violazione di uno dei doveri nascenti dal matrimonio, può condurre, se richiesto, alla pronuncia di addebito della separazione con tutti i conseguenti effetti.
Tuttavia, è altrettanto noto che, in giudizio, per ottenere l‘addebito, non è sufficiente dedurre l’infedeltà dell’altro coniuge ma, così come appunto ribadisce la Sezione Sesta della Suprema Corte con la pronuncia n. 27777/2019 che qui si segnala, occorre fornire la prova che la citata infedeltà abbia determinato l’intollerabilità della convivenza, e che sia dunque legata da nesso causale con la stessa.
Questo, anche perchè, come talvolta può accadere, di per sè l’infedeltà potrebbe anche essere tollerata dall’altro coniuge, o addirittura perdonata dallo stesso, il che, dunque, esclude che essa sia stata la causa dell’intollerabilità della convivenza e dunque della crisi coniugale.
Per converso, il coniuge accusato di infedeltà, il presunto infedele, sempre secondo la Suprema Corte n. 27777/2019, per evitare la pronuncia di addebito della separazione, non potrà limitarsi a negare ma dovrà fonire la prova che quella infedeltà (sempre che vi sia stata, altrimenti, fornirà la prova della sua inesistenza) non è stata la causa della crisi coniugale in quanto detta crisi è anteriore alla relazione extraconiugale.
Documenti & materiali
Scarica la pronuncia Cass. Civ., Sez. VI, 30/10/2019, n. 27777