Il nuovo Isee. Più equità e controlli maggiori, ma è ancora caos


Equità, valorizzazione del patrimonio e rafforzamento dei controlli sono gli obiettivi principe – almeno quelli dichiarati dal ministero del lavoro – del nuovo modello di Isee come elaborato dalla riforma in vigore da gennaio 2015 voluta dal decreto Salva-Italia (D.L. 201/2011).

Il nuovo Isee dovrebbe consentire una migliore distribuzione del costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie, con una maggiore attenzione rivolta ai nuclei familiari economicamente più svantaggiati, ove sono presenti un maggior numero di minori a carico o persone portatori di disabilità o non autosufficienti.

A partire dal 12 gennaio 2015 il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha avviato una campagna informativa (sul sito del ministero è stata pubblicata una brochure dedicata) finalizzata a far conoscere ai cittadini ed alle famiglie il nuovo modello di indicatore della situazione economica equivalente e le modalità di compilazione dello stesso.

Il nuovo modello di Isee: un nuovo rapporto tra persone, famiglie e servizi sociali corrispondenti

Come noto, l’Isee è un misuratore (ovvero indicatore) che serve a fotografare la situazione patrimoniale dei nuclei familiari e dei cittadini ed è utilizzato per regolare l’accesso a prestazioni di carattere sociali e sociosanitarie. A titolo esemplificativo, tale documento viene richiesto per prestazioni quali l’assistenza familiare, l’assegno di maternità, le borse di studio universitarie per l’esenzione totale o la riduzione delle tasse universitarie, il servizio mensa, etc.

Il nuovo modello di dichiarazione Isee si baserà su un sistema diverso e, per certi versi e almeno secondo l’opinione di alcuni degli addetti ai lavori, anche migliorativo.

Facendo un passo indietro, si ricorderà che la riforma Isee è stata inizialmente prevista, nei termini che sono stati poi predisposti nel nuovo sistema, dall’art. 5 D.L. 201/2011 (cd. Decreto Salva Italia), successivamente convertito in L. 214/2011, che così testualmente recita

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalita’ di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonche’ dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacita’ selettiva dell’indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale, sita sia in Italia sia all’estero, al netto del debito residuo per l’acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonche’ le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere piu’ riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalita’ con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell’ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, attraverso l’invio telematico all’INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalita’ attuative di tale riassegnazione.

La modifica dell’Isee si era arenata nella precedente legislatura ed è stata definita solo con il D.P.C.M. 159/2013.

Dalla lettura della norma sopra richiamata si evince che la rivisitazione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’Isee si è ispirata essenzialmente ai criteri sotto elencati, prevedendo così:

– l’adozione di una più ampia definizione di “reddito disponibile”, comprensiva cioè anche di quelle somme esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti il nucleo familiare;

– il miglioramento della capacità selettiva dell’indicatore, puntando alla valorizzazione della componente patrimoniale, anche situata all’estero;

– la differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni;

– il rafforzamento del sistema dei controlli, anche mediante un sistema di condivisione e di interscambio, tra pa ed enti pubblici, degli archivi ove vengono registrati i dati rilevanti ai fini Isee, oltre alla costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate che dovranno essere inviate telematicamente all’INPS, sempre nel rispetto della normativa sulla privacy (D.LGS. 196/2003).

Il tutto ovviamente senza previsione di maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Dettati tali criteri direttivi, il necessario adeguamento delle soglie per l’accesso alle prestazioni spetta poi alle amministrazioni pubbliche competenti.

Le principali novità del nuovo modello (cd. DSU ovvero dichiarazione sostitutiva unica) riguardano:

– il nuovo modello cd. MINI che è una dichiarazione semplificata per la gran parte delle situazioni ordinarie;

–  Il nuovo sistema consentirà una sorta di automatismo della compilazione da parte dell’INPS mediante l’accesso alla banche dati, con conseguente riduzione dell’area dell’autodichiarazione prevista in passato;

– una dichiarazione “a moduli” prevista per determinate prestazioni o particolari condizioni del bene richiesto;

– il cd .ISEE “corrente” destinata a soggetti che abbiano perduto la propria occupazione o abbiano subito la riduzione della propria retribuzione:in tale ipotesi il calcolo non avverrà guardando sic et simpliciter le dichiarazioni dell’anno precedente, ma si considereranno i cambiamenti recenti della condizione di reddito, avuto riguardo alle mutate condizioni economiche, rendendo la dichiarazione aderente al determinato momento storico.

Quanto alle modifiche di contenuto, come detto, nella nuova dichiarazione verranno considerate tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti. Nel calcolo inoltre un maggiore peso avranno le famiglie con carichi gravosi, come quelle ove siano presenti tre o più figli o persone con disabilità o non autosufficienti.

Breve considerazione finale

La riforma Isee sembra aver potenziato lo strumento del nuovo misuratore; il ché fa conseguentemente presumere che si riescano ad evitare per il futuro le sperequazioni e gli abusi nell’accesso delle prestazioni verificatisi in maniera crescente dalla istituzione dell’Isee nel 1998 sino ai giorni nostri, nonché sembrerebbe far presagire una apertura anche all’introduzione di nuove prestazioni di carattere assistenziale nella lotta per combattere la povertà che colpisce sempre più famiglie.

Tuttavia, nonostante le belle parole, quel che sappiamo è che purtroppo allo stato attuale c’è ancora caos nella gestione del nuovo sistema nelle sedi dei CAF (centri di assistenza fiscale); in molti di essi, infatti, non è ancora possibile elaborare materialmente la nuova dichiarazione a causa del mancato rinnovo dell’accordo con l’INPS necessario a stabilire le tariffe per consentire quel sistema di interscambio di cui si è detto sopra.

La situazione è paradossale perché proprio quelle famiglie più bisognose rischiano di non riuscire ad accedere in tempo utile ai benefici ed alle prestazioni alle quali avrebbero diritto, come ad esempio l’iscrizione agli asili nido comunali o l’esenzione o la riduzione delle tasse universitarie. Per cui si auspica che le nuove disposizioni possano avere effettiva attuazione e che ciò avvenga in tempi celeri.

Documenti & materiali

Scarica la brochure della campagna informativa del nuovo Isee pubblicata sul sito del ministero del lavoro
Scarica il D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011
Scarica il testo del  D.P.C.M. 159/2013

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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