Niente più delega orale nel penale

By | 11/09/2018

Ci eravamo abituati bene, ma…

…secondo un recente, ma non troppo (è del giugno 2018), arresto – anche se isolato – della Cassazione, è stato posto fine all’ormai consolidata prassi della delega orale per le sostituzioni processuali nei processi penali.

Nonostante il disposto di cui all’art. 14, 2° co., ult. periodo, Legge Professionale Forense, che recita

«gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta».

sembra parlare piuttosto chiaro, la Cassazione ha ritenuto invero che tale prassi non sia più consentita.

La ragione di tale cambio di rotta – secondo gli ermellini – trova fondamento nel

«disposto degli artt. 96 cod. proc. pen. e 34 delle D.A.C.P.P.: la prima – nel prevedere, per l’imputato, il diritto di nominare non più di due difensori di fiducia – stabilisce, al secondo comma, che la nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata;la seconda – rubricata espressamente designazione del sostituto del difensore – stabilisce che il difensore designa il sostituto nelle forme indicate nell’art. 96, comma 2, del codice».

Ne consegue che

«è, quindi, l’art. 96, comma 2, cod. proc. pen., per il quale la nomina (come la designazione del sostituto, in virtù del rimando fatto dall’art. 34 D.A.c.p.p.) deve essere documentata per iscritto, perché solo in tal modo può avere effetto dinanzi all’Autorità giudiziaria. Infatti: a) se la nomina è fatta con “dichiarazione resa all’autorità procedente”, essa è necessariamente inserita in un verbale, non essendo concepibile una nomina affidata alla memoria degli operatori giudiziari; b) se “è consegnata all’autorità procedente dal difensore” vuol dire che è stata effettuata per iscritto e in tale forma consegnata all’Autorità giudiziaria; c) se “è trasmessa con raccomandata” all’autorità giudiziaria procedente vuol dire che è stata previamente raccolta in forma scritta»-

Deriva ancora da quanto sopra che,

«dovendo la designazione del sostituto avvenire nelle stesse forme, non è ammissibile la designazione orale. Essa può avvenire con dichiarazione rese personalmente dal difensore all’autorità procedente (nel qual caso è inserita a verbale), ovvero consegnata o trasmessa per iscritto all’autorità procedente».

Né a conclusione diversa è possibile pervenire se si ha riguardo alla disciplina positiva della professione forense, contenuta nel R.D.L. n. 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) e nella legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense): l’art. 9 del R.D.L. 1578/33 – norma che non è stata abrogata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 – prevede, infatti, espressamente che

«il procuratore può, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei Tribunali della circoscrizione della Corte d’appello e Sezioni distaccate. L’incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata».

Ovviamente – conclude la Corte – analogo ragionamento

«vale, a maggior ragione, per il sostituto del difensore delle altre parti private (art. 100 cod. proc. pen. ) e della persona offesa (art. 101 cod. proc. pen.), dal momento che l’art. 34 D.A. c.p.p. si riferisce, indistintamente, ad ogni difensore, sia per la sua collocazione sistematica (è ricompreso nel capo IV del titolo I, che detta norme per ogni “difensore”), sia per il suo contenuto semantico (parla, genericamente, del “difensore”)».

Documenti&Materiali

Cass. Pen., Sez. V, 11/06/2018, n. 26606

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