Il nuovo contratto di apprendistato G.U. 21/12/2015, n. 296


E’ nella gazzetta ufficiale del 21/12/2015 scorso, precisamente nella serie generale n. 296, il decreto recante «Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. 81».

Trattasi del decreto attuativo della norma (art. 46, 1° co.) del decreto delegato (D.L. 81/2015) della legge delega sul Jobs Act (L. 183/2014), concernnte la disciplina del nuovo apprendistato.

Come indicato nella stessa denominazione del testo normativo, il decreto in questione definisce gli standars formativi, i livelli essenziali ed i criteri generali di due tipologie di apprendistato:

A) quello concernente la qualifica ed il diploma professionali, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43 D.LGS. 81/2015);

B) quello di alta formazione e di ricerca (art. 45 D.LGS. 81/2015).

In pillole, di seguito riportiamo gli aspetti più rilevanti della disciplina, tra cui, in particolare, troviamo:

  • i requisiti datoriali necessari per la stipula dei contratti di apprendistato: capacità strutturali (spazi adeguati alla formazione anche in caso di studenti con disabilità, con superamento e/o abbattimento delle barriere architettoniche); capacità tecniche (disponibiità strumentale per lo svolgimento della formazione interna); capacità formative (disponibilità di uno o più tutor aziendali);
  • la durata del contratto (con possibilità di proroga per una annualità a determinate condizioni) non può essere inferiore a 6 mesi nè superiore:

    • a 3 anni per la qualifica di istruzione e formazione professionale;
    • a 4 anni per il diploma di di istruzione e formazione professionale;
    • a 4 anni per il diploma di istruzione secondaria superiore;
    • a 2 anni per il corso annuale integrativo di cui all’art. 15, comma 6, D.LGS. 226/2005;
    • alla durata massima dei relativi percorsi per l’alta formazione, mentre, per ciò che concerne il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, in rapporto al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di stato
    • a 3 anni per l’attività di ricerca (la durata è comunque definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca);
  • l’articolazione dell’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in periodi di formazione interna ed formazione esterna;
  • la diffusione di iniziative di formazione e di diffusione idonee ad assicurare la conoscenza degli apprendisti degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso; contenuti del protocollo e del piano formativo individuale e simili;
  • la previsione di tutor aziendali e formativi;
  • la valutazione e la certificazione delle competenze attraverso la previsione di esami conclusivi dei percorsi di apprendistato ove previsti.

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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