Cause inferiori ad € 1033,00: esenti da tassazione anche in appello La risoluzione n. 97/E del 10/11/2014 dell'Agenzia delle Entrate


L’Agenzia delle Entrate cambia orientamento.

Con la risoluzione n. 97/E del 10 novembre 2014 l’Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi del regime fiscale della cause inferiori ad € 1.033,00 promosse avanti il Giudice di Pace, di cui all’art. 46 della legge 374/1991 (legge istitutiva della figura del Giudice di Pace).

In particolare il predetto articolo testualmente prevede

Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’articolo13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

In merito a tale disposizione erano sorti, infatti, legittimi dubbi in merito all’applicabilità dell’esenzione fiscale da imposta di registro e bollo istituita dalla norma anche ai gradi successivi di giudizio, ovvero in sede di appello delle stesse cause avanti il Tribunale e in sede di giudizio di legittimità.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 48/E del 18/04/2011 resa in sede di interpello, aveva risolto negativamente il dubbio in questione stabilendo che

il regime esentativo per valore previsto dall’articolo 46 della legge 21novembre 1991, n.374, debba trovare applicazione limitatamente agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace e non anche alle sentenze emesse dal tribunale ordinario in sede di appello avverso i predetti provvedimenti.

Ciò in quanto, prosegue la circolare in questione, «la norma esentativa in commento è inserita nel corpus normativo recante “l’istituzione del giudice di pace”».

Dunque, sulla base del citato orientamento gli Uffici, successivamente alla predetta risoluzione, hanno continuato a promuovere e coltivare accertamenti volti alla riscossione degli eventuali tributi non pagati da coloro che invece avevano ritenuto che il regime esentativo fosse esteso all’intero giudizio di valore inferiore ad € 1.033,00 e non solo limitatamente ad una fase di esso.

Ebbene con la risoluzione n. 97/E del 10/11/2014, l’Agenzia delle Entrate muta radicalmente il proprio orientamento aderendo all’indirizzo opposto. Nella circolare in questione l’Agenzia, ritiene che

il regime esentativo per valore previsto dall’articolo 46 della legge n. 374 del 1991 (per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00) debba trovare applicazione non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace ma anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.

E prosegue ancora

Alla luce di quanto esposto, in adesione all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, devono considerarsi superate le indicazioni di prassi fornite in precedenza, contenute da ultimo nella risoluzione n. 48/E del 2011.

Tuttavia si precisa che il revirement dell’Agenzia non è stato autodeterminato, ma piuttosto evidentemente dovuto al recente arresto della Corte di Cassazione sul punto. La Suprema Corte, infatti, con la sentenza Cass. Civ., VI, 16/07/2014, n. 16310  aveva affermato che

appare del tutto coerente la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga alla previsione dell’art. 37 del DPR n. 131/1986, dal pagamento della tassa di registro per tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore modesto, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, sicché la norma qui in esame non può considerarsi…né oggetto di applicazione analogica né soggetta ad interpretazione di genere estensivo ma semplicemente applicata nel suo lineare e chiaro tenore testuale.

In conclusione, dunque, come statuito dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza e come oggi ritenuto dall’Agenzia delle Entrate, il regime fiscale esentativo previsto dalla L. 374/1991 deve estendersi a tutte le cause, in ogni stato e grado, di valore inferiore ad € 1.033,00, con conseguente invito dell’Agenzia alle proprie strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti in materia e ad «abbandonare la pretesa tributaria».

Documenti & materiali

Scarica il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 97/E del 10/11/2014
Scarica il testo della legge n. 374/1991
Scarica il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 18/04/2011
Scarica il testo della sentenza Cass. Civ., VI, 16/07/2014, n. 16310

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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