La condanna per lite temeraria non è incostituzionale Corte Cost. 06/06/2019, n. 139 - Presidente Lattanzi – Redattore Amoroso


Secondo la Corte Costituzionale, con l’ordinanza de qua, l’art. 96, terzo comma, CPC, non contrasta con gli artt. 23 e 25, secondo comma, della Costituzione, non è incostituzionale, nella parte in cui,  stabilendo che

«[i]n ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata»

non prevede l’entità minima e quella massima della somma oggetto della condanna.

Un passo indietro …

La Consulta perviene a tale decisione, dopo che il rimettente, il giudice del Tribunale di Velletri,  nella propria motivata ordinanza, aveva denunciato la disposizione censurata, ritenendo che la stessa – assegnando al giudice un potere ampiamente discrezionale senza fissare né un massimo né un minimo della somma al cui pagamento la parte soccombente può essere condannata – violerebbe la riserva di legge prescritta dall’art. 23 Cost., nonché il principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost.

In particolare – riferisce il giudice rimettente – nell’ambito di un contenzioso avente ad oggetto la restituzione di interessi passivi non dovuti all’istituto bancario,  l’attore aveva lamentato l’applicazione di interessi passivi ultralegali non pattuiti, variati unilateralmente in misura superiore al tasso soglia, nonché l’utilizzo del criterio della capitalizzazione.

L’istituto convenuto aveva invece dimostrato, mediante produzione documentale, che le condizioni contestate erano state pattuite ed erano conformi alla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) che individua le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.

Ricorda, quindi, che la natura prevalentemente sanzionatoria dell’obbligazione pecuniaria prevista dalla disposizione censurata è stata riconosciuta da questa Corte nella sentenza n. 152/2016 e che le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno, a loro volta, riconosciuto, nella sentenza 5/07/2017, n. 16601, la natura polifunzionale della tutela risarcitoria, caratterizzata da una finalità non esclusivamente riparatoria, ma anche sanzionatoria (cosiddetti danni punitivi) ed, in particolare, che

«[o]gni imposizione di prestazione personale esige una “intermediazione legislativa”, in forza del principio di cui all’art. 23 Cost., (correlato agli articoli 24 e 25), che pone una riserva di legge quanto a nuove prestazioni patrimoniali e preclude un incontrollato soggettivismo giudiziario». Pertanto, «deve esservi precisa perimetrazione della fattispecie (tipicità) e puntualizzazione dei limiti quantitativi delle condanne irrogabili (prevedibilità)».

Alla luce di tali affermazioni, il rimettente osserva che mentre le condotte che integrano la responsabilità processuale aggravata (primo comma dell’art. 96 CPC) risultano sufficientemente determinate, per contro, le conseguenze che gravano sul soccombente, ove il giudice faccia applicazione del terzo comma dell’art. 96 CPC, non sono preventivabili, atteso che la norma non indica l’entità minima e massima della somma oggetto della condanna; da ciò, la violazione dei parametri indicati, senza che sia possibile un’interpretazione adeguatrice della norma censurata.

La parola alla Consulta…

La Corte Costituzionale ritiene la questione non fondata e ribadisce che, con riferimento alla riserva (relativa) di legge di cui all’art. 23 Cost., parametro correttamente evocato dal giudice rimettente nel solco della già richiamata pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. Civ., SSUU, 5/07/2017, n.16601), il principio secondo cui

«[l]a riserva di legge, di carattere relativo, prevista dall’art. 23 Cost. non consente di lasciare la determinazione della prestazione imposta all’arbitrio dell’ente impositore, ma solo di accordargli consistenti margini di regolazione delle fattispecie. La fonte primaria non può quindi limitarsi a prevedere una prescrizione normativa “in bianco”, genericamente orientata ad un principio-valore, senza una precisazione, anche non dettagliata, dei contenuti e modi dell’azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini, ma deve invece stabilire sufficienti criteri direttivi e linee generali di disciplina, idonei a delimitare la discrezionalità dell’ente impositore nell’esercizio del potere attribuitogli, richiedendosi in particolare che la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dai pertinenti precetti legislativi» (Cass. Civ., n. 69/2017).

Il rispetto della riserva di legge, seppur relativa, prescritta dall’art. 23 Cost. richiede che la fonte primaria stabilisca sufficienti criteri direttivi e linee generali di disciplina, richiedendosi in particolare che la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dalla legge (Cass. Civ., n. 83/2015 e n. 115/2011).

L’art. 96, terzo comma, CPC, assegna al giudice, nell’esercizio della sua funzione giurisdizionale, il compito di quantificare la somma da porre a carico della parte soccombente e a favore della parte vittoriosa sulla base di un criterio equitativo. Nella fattispecie, la giurisprudenza di legittimità, anche recente, ha, appunto, precisato che il terzo comma dell’art. 96 CPC, rinviando all’equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata

«alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa» (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanze 11 ottobre 2018, n. 25177 e n. 25176). Questo criterio, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, è peraltro coerente e omogeneo rispetto sia a quello originariamente previsto dal quarto comma dell’art. 385 cod. proc. civ. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari), sia a quello attualmente stabilito dal primo comma dell’art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali)».

Può dirsi, pertanto, che la somma al cui pagamento il giudice può condannare la parte soccombente in favore della parte vittoriosa ha sufficiente base legale e quindi – ferma restando la discrezionalità del legislatore di calibrare meglio, in aumento o in diminuzione, la sua quantificazione – è comunque rispettata la prescrizione della riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost.

Documenti&Materiali

Scarica il testo di Corte Cost. 06/06/2019, n. 139

thumbnail of CorteCost06062019-139

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.