Con l’ordinanza in commento (Cass. Civ., Sez. Lav., 23/02/2016, n.3545), la Cassazione interviene nella vicenda che vede quale legittimato passivo il Ministero della Salute, citato a giudizio in primo grado dagli esercenti la potestà genitoriale di una minore affetta da una patologia («cerebellite immuno-immediata con lieve ritardo delle acquisizioni psicomotorie») contratta a causa delle vaccinazioni obbligatorie (nello specifico, si trattava delle vaccinazioni antipolio, anti DTP, antiepatite B e antimorbillosa).
In particolare, i genitori della minore avevano richiesto al Giudice del Lavoro il riconoscimento del diritto a percepire l’indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992, che al suo articolo 1 stabilisce
«Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge».
In primo grado i ricorrenti vedevano accolto parzialmente il proprio ricorso con una pronuncia che veniva confermata anche in grado di appello. Ai genitori della minore veniva infatti riconosciuto l’indennizzo in questione, mentre veniva negato l’assegno una tantum previsto dall’art. 2, comma 2, L. n. 210/1992 in funzione della copertura economica per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo principale di cui all’art. 1 della legge in questione.
La pronuncia della Cassazione
Il Ministero ha, indi, proposto ricorso per Cassazione per sentire preliminarmente dichiarare la propria mancanza di legittimazione passiva in ordine alla domanda di condanna alla corresponsione dell’indennizzo di cui sopra, in forza della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 12538/2011), secondo la quale il ridetto Ministero della Salute sarebbe legittimato passivo unicamente in relazione all’accertamento del diritto al riconoscimento del detto indennizzo e, non, invece, in relazione al pagamento dello stesso. E, ciò, in ragione del fatto che gli oneri economici relativi all’indennizzo in questione sarebbero stati trasferiti alle Regioni.
I beneficiari dell’indennizzo hanno, invece, censurato la decisione di merito nella parte in cui ha escluso il diritto all’assegno una tantum.
Sulla base di un’articolata motivazione, la Corte ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero richiamandosi alla stessa legge ispiratrice (D.LGS. 112/1998) del decentramento dei poteri Stato-Regioni nel mutato contesto della riforma dell’art. 117 Cost., in virtù della quale risultano sì mutate le competenze in materia di assistenza sociale, assegnate quale competenza residuale in capo alle Regioni, ma al contempo risultano comunque conservate, in capo al Ministero della Salute, della competenza a decidere sui ricorsi amministrativi avverso la valutazione medico-ospedaliera relativa alla richiesta prestazione assistenziale (art. 5 L. 210/1992).
Ed, ancora, è proprio nell’ottica di semplificazione della normativa di cui al D.LGS. 112/1998, coerente con la tutela costituzionale dell’art. 38 Cost., che per analogia devesi concludere per il riconoscimento della legittimazione passiva del Ministero anche in relazione all’azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l’indennizzo, considerato che è lo stesso Ministero a valutare i ricorsi avverso il diniego di quest’ultimo.
La Corte ha, invece, accolto il ricorso promosso dai genitori della minore danneggiata dalla vaccinazione obbligatoria, affermando il riconoscimento per tali soggetti all’assegno una tantum previsto dalla medesima legge per un ammontare pari al 30% dell’indennizzo, dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo stesso. Nel caso di specie, a parere dei Consiglieri, la Corte territoriale, non riconoscendo tale assegno, è incorsa in un’evidente violazione della previsione di legge, poiché la legge in questione è chiara nel prevedere che
«il suddetto assegno una tantum spetti a chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica».
Per le ragioni sopra enunciate, la sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Appello territorialmente competente in diversa composizione, alla quale è stata demandata anche la pronuncia in ordine alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità relative al rapporti tra i genitori ricorrenti ed il Ministero della Salute.
Documenti & materiali
Scarica il testo della sentenza Cass. Civ., Sez. Lav., 23/02/2016, n.3545
Avviso “Replay”
Questo articolo è stato pubblicato in data 01/03/2016 ed è stato uno dei più letti del nostro blog. Non costituisce un aggiornamento e viene nuovamente pubblicato nella sua stesura originaria per la serie “Replay” 2016.