La testimonianza de relato per circostanze sfavorevoli ha natura di confessione stragiudiziale Cass. Civ., Lav. 19/01/2017, n. 1320

Un dipendente aveva promosso ricorso avanti al giudice del lavoro per vedere accertata l’illegittimità del licenziamento intimato per giusta causa in ragione della violazione dell’obbligo di fedeltà. La domanda del lavoratore era stata accolta in primo grado, per poi essere rigettata in grado di appello proposto dal datore di lavoro.

Di qui il ricorso per cassazione del lavoratore ed affidato ad un unico motivo di ricorso.

Il lavoratore essenzialmente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui la Corte territoriale ha basato il proprio convincimento unicamente sulla testimonianza “de relato” e generica di un teste, ancorchè non confortata da altri elementi di prova.

Nello specifico, la testimonianza de relato riferiva della condotta scorretta del dipendente (che aveva causato l’addebito disciplinare poi sfociato nel licenzimento del medesimo) che si era offerto di passare alle dipendenze di un’altra ditta concorrente, con l’intento altresì di trasferirvi una parte consistente del fatturato. Il teste indicava come fonti referenti un “tam tam abbastanza usuale nel settore”.

La Cassazione ricorda come per costante giurisprudenza, sempre di legittimità, cui ritiene di dare continuità,

«mentre la deposizione dei testimoni de relato ex parte ha un rilievo sostanzialmente nullo, quella del testi de relato in genere, pur attenuata perchè indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità».

In specie, la Cassazione ancorché abbia escluso che le voci corrente nel pubblico (il c.d. “tam tam di voci“) possano suffragare la testimonianza de relato, ha ritenuto che

«la deposizione de relato ex parte con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima ha la natura giuridica di prova testimoniale d’una confessione stragiudiziale (se munita del relativo animo) fatta a un terzo (non ricorre, nel caso in esame, il divieto di cui all’art. 2735 cpv. c.c.), in quanto liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell’art. 2735 c.c., comma 1, secondo periodo».

Deriva da quanto sopra che tale confessione possa essere valevole a fondare il convincimento del giudice, nonché a integrare elemento di suffragio d’una testimonianza de relato.

Bocciate, infine, le valutazioni di merito in ordine alla contestata genericità del contenuto della deposizione de relato, la Corte ha rigettato il ricorso per cassazione ritenendo infondato l’unico motivo di ricorso proposto dal ricorrente, condannandolo conseguentemente alle spese del giudizio.

Documenti & materiali

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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