Scelte di vita e riflessi sull’assegno divorzile Cass. Civ., Sez. VI, 18/05/2021, n. 13459

By | 01/06/2021

CASS. CIV., SEZ. VI, 18/05/2021, N. 13459

«L’esigenza perequativa assolta dall’assegno divorzile ben può maturare rispetto ad un ménage familiare in cui i coniugi, per esigenze lavorative, si siano trovati a vivere in due distinte città» (Massima non ufficiale)

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. [Omissis] ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di [Omissis] – in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’ex coniuge [Omissis] ed in riforma della sentenza di primo grado del locale tribunale – lo ha condannato a corrispondere all’ex coniuge un assegno divorzile pari ad Euro 2.000,00 mensili ed ha posto a suo carico l’obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori, [Omissis], con un assegno di complessivi Euro 2.800,00 da corrispondersi alla madre (Euro 1.400,00 per ciascuna figlia), disciplinando altresì la misura del concorso alle spese mediche straordinarie, scolastiche, sportive, culturali, per vacanze estive ed invernali.

2. Resiste con controricorso [Omissis] che articola ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi ai quali controreplica il ricorrente principale. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

3. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La sentenza della Corte di merito era errata nella parte in cui aveva riconosciuto all’ex coniuge il diritto a percepire un assegno divorzile di importo elevato in difetto dei presupposti fissati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, nella interpretazione datane dalla Corte di Cassazione (SU n. 18287 del 2018).

I giudici di appello avevano omesso di accertare, incorrendo in un errore di sussunzione, se la rilevante disparità nella situazione economico-patrimoniale delle parti all’epoca dello scioglimento del vincolo matrimoniale fosse, o meno, dipesa da scelte nella conduzione della vita matrimoniale che, adottate e condivise in costanza di matrimonio, avevano portato al sacrificio delle aspettative patrimoniali e reddituali dell’ex coniuge, fermo il contributo dato alla formazione del patrimonio di famiglia e di ciascuno.

Poiché l’ex coniuge svolgeva un’attività lavorativa di un certo prestigio, quale era quella di segretario comunale a [Omissis], la Corte di merito, per ritenerne il sacrificio, avrebbe dovuto accertare la probabilità per la donna, perduta, di svolgere lavori più prestigiosi o redditizi.

La sentenza non dava conto che le scelte lavorative della ex moglie, che era tornata a [Omissis] portando con sé le figlie così scegliendo di non rimanere a [Omissis] ove il marito svolgeva la propria attività professionale ivi ricercando una occupazione, avesse rappresentato una ragione di crescita per il patrimonio dell’ex marito che anzi dal trasferimento della famiglia a [Omissis] avrebbe tratto ragioni di risparmio.

Il motivo è infondato perché l’esigenza perequativa assolta dall’assegno divorzile ben può maturare rispetto ad un ménage familiare in cui i coniugi, per esigenze lavorative, si siano trovati a vivere in due distinte città e comunque l’esigenza è stata positivamente accertata in fatto dalla Corte di appello, senza che le censure portate in ricorso valgano a scalfire le raggiunte conclusioni di merito.

4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione apparente, contraddittoria, illogica e comunque al di sotto del minimo costituzionale.

La scelta della moglie di tornare a [Omissis] per riprendere dopo la nascita delle figlie il suo lavoro di segretario comunale non rappresentava, come ritenuto dalla Corte di appello, una opzione fatta a favore dell’attività e la carriera dell’ex marito, cosa che avrebbe potuto dirsi ove la donna avesse lasciato il proprio lavoro per dedicarsi a tempo pieno alla famiglia a [Omissis] o là dove ella avesse accettato a [Omissis] un lavoro meno, rimanendo accanto al marito.

Era apodittica l’affermazione che la scelta fatta dall’ex moglie l’avrebbe privata di fare carriera nella pubblica amministrazione in difetto di allegazione e, ancora, incomprensibile l’affermazione, pure contenuta in sentenza, dell’esistenza di un sacrificio della sola ex moglie nella conduzione domestica senza che fosse stato valutato il sacrifico fatto dal padre che doveva vivere quotidianamente senza la famiglia ed i figli.

Non era stato spiegato come il marito avesse fatto carriera presso la società in cui era occupato per il fatto che moglie e figlie risiedessero a [Omissis]. La Corte di merito aveva omesso di indicare le prove su cui aveva fondato la decisione.

Il motivo è manifestamente infondato per avere la Corte raccordato gli esiti di prova alle valutazioni svolte, il tutto per un percorso argomentativo che consente di ricostruire le ragioni della decisione e che lascia non pregiudicato il cd. minimo costituzionale della motivazione ex art. 111 Cost., comma 6, (Cass. n. 13248 del 30/06/2020; Cass. n. 33360 del 17/12/2019; Cass. n. 23940 del 12/10/2017).

5. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione degli artt. 115 e 176 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e in via subordinata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con grave travisamento della prova.

La Corte aveva ritenuto “scelta ragionevolmente condivisa” quella dell’ex coniuge di far ritorno a [Omissis] per conservare il posto di segretario comunale trattandosi invece, come risultante in atti, di una scelta unilaterale dell’ex moglie – che non aveva voluto cercare altra occupazione come avvocato a [Omissis] – poi causa della crisi matrimoniale.

Il motivo è inammissibile perché di diretta rivalutazione del fatto e non corrispondente al paradigma del dedotto travisamento della prova, che si realizza solo dove l’informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l’ipotesi contenuta nella censura.

Il travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale (Cass. n. 3796 del 14/02/2020; Cass. n. 1163 del 21/01/2020).

La scelta di tornare a [Omissis] in quanto non condivisa dalla coppia, ma unilateralmente voluta dall’ex moglie, che aveva rifiutato di lavorare presso studi legali in [Omissis], non denuncia una informazione contraddetta da uno specifico atto processuale in mancanza proprio di quest’ultimo, il tutto poi a fronte di quella che è stata, complessivamente, una valutazione in fatto compiuta dalla Corte di appello.

6. Il ricorso principale va in via conclusiva rigettato.

7. Quello incidentale, autonomo rispetto al principale e quindi non condizionato essendo mezzo diretto a portare in contestazione distinti capi della sentenza impugnata (sull’assegno di contributo al mantenimento delle figlie minori e sulla partecipazione del genitore non collocatario alle spese sportive e culturali per le figlie, questioni non investite dal ricorso principale), è inammissibile in quanto tardivo (notifica del ricorso per cassazione il 30 ottobre 2019 e del controricorso 12 dicembre 2019) e come tale non può essere esaminato, anche ai fini del mero assorbimento.

Presupposto della dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato, conseguente al rigetto del ricorso principale, è l’ammissibilità del ricorso incidentale medesimo, in quanto la dichiarazione di assorbimento, che deriva dall’accertamento dell’infondatezza del ricorso principale, comporta un apprezzamento del merito dell’impugnazione condizionata, il quale, a sua volta, ne implica l’ammissibilità (Cass. n. 3223 del 07/02/2017).

7. Attesi gli esiti del presente giudizio le spese vanno compensate tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principale ed incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Si dispone che ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. n. 198 del 2003 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d’ufficio.

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