Riforma fiscale/2: il Governo presenta alle Camere tre schemi di decreti attuativi Terminato il secondo esame preliminare per tre schemi di decreti legislativi


Dopo il Consiglio dei Ministri del 26 giugno scorso, durante il quale erano stati approvati in esame preliminare cinque decreti legislativi attuativi della legge di riforma fiscale (legge 23/2014), durante il Consiglio dei Ministri del 17 luglio si è svolto il secondo esame preliminare di ulteriori tre schemi di decreti legislativi attuativi della predetta legge delega.

I suddetti schemi, dopo aver recepito i pareri delle Commissioni parlamentari torneranno ora alle Camere per l’acquisizione dei pareri definitivi.

Di seguito riportiamo la sintesi del contenuto degli stessi consultabile sul sito internet del governo:

1) Decreto legislativo sull’internazionalizzazione delle imprese
Accogliendo una indicazione del Parlamento, il Consiglio dei Ministri ha introdotto una norma volta ad incentivare fiscalmente il rientro in Italia di lavoratori con qualifiche elevate. La disposizione prevede che il reddito prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato italiano beneficiano per tre anni di una riduzione del reddito imponibile del 30%. Possono accedere all’incentivo i soggetti che nei cinque anni precedenti non siano stati residenti in Italia, che svolgano una attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano e che rivestano una qualifica per la quale sia richiesta una alta specializzazione e il titolo di laurea.

Il decreto legislativo, nel suo complesso, intende rafforzare il ruolo che il fisco deve svolgere a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese: ridurre i vincoli alle operazioni transfrontaliere e creare un quadro normativo quanto più certo e trasparente per gli investitori.

Il provvedimento che risulta dal secondo esame preliminare conferma le norme sul rafforzamento dei ruling internazionali, ossia accordi preventivi con il fisco per le imprese che detengono attività internazionali.

I principali ambiti di operatività degli accordi preventivi riguardano la disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo, l’attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni, la valutazione preventiva dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio italiano, l’individuazione, nel caso concreto specifico, delle norme sull’erogazione o la percezione di dividendi, royalties, interessi e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.

Gli accordi vincolano le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d’imposta successivi. Per il periodo intercorrente tra la data di presentazione dell’istanza e quella di conclusione dell’accordo il contribuente ha comunque la possibilità di presentare dichiarazione integrativa, senza applicazione di sanzioni a condizione che in tale periodo ricorrano le circostanze di fatto e di diritto a base dell’accordo. Tali circostanze, viene specificato accogliendo le osservazioni dei pareri parlamentari, devono sussistere congiuntamente per uno o più periodi di imposta precedenti alla stipula del contratto ma non anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza.

Il decreto introduce anche l’istituto dell’interpello per le società che effettuano nuovi investimenti, per dare certezza in merito ai profili fiscali del piano di sviluppo che si intende attuare. Fondamentale a tal fine è la presentazione da parte dell’investitore di un business plan con la descrizione dell’ammontare dell’intervento, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso, l’incremento occupazionale e i riflessi che esso ha sul sistema fiscale italiano.

Per l’accesso all’istituto è prevista una soglia minima di 30 milioni di euro per l’investimento, che può consistere anche nella ristrutturazione di imprese in crisi qualora ci siano effetti positivi sull’occupazione.

La risposta scritta e motivata dell’Agenzia delle entrate è resa entro centoventi giorni , prorogabili di ulteriori novanta, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni.

2) Decreto legislativo di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori elettronici (fatturazione elettronica)
Le principali novità introdotte, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni parlamentari, riguardano un maggior coinvolgimento delle associazioni di categoria nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica, nei processi per la definizione delle regole tecniche, delle modalità e dei termini per la trasmissione telematica delle fatture. Un’altra novità riguarda i gestori di distributori automatici per i quali la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi è obbligatoria. Si prevede che nella stesura del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sulla definizione dei tracciati informativi, degli standard di sicurezza e delle tecniche di hardware saranno adottate soluzioni che consentiranno di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori e di garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli apparecchi automatici, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi.

Confermate le altre misure del decreto legislativo che si rivolge a tutti i soggetti passivi Iva e introduce incentivi, in termini di riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili, a vantaggio delle imprese che la utilizzano la fatturazione elettronica, In particolare, il decreto legislativo:

prevede in via opzionale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’invio telematico all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture (e relative variazioni), emesse e ricevute, anche mediante Sistema di Interscambio;
rende disponibile gratuitamente, a decorrere dal 1° luglio 2016, da parte dell’Agenzia delle entrate, il servizio base il servizio base per la predisposizione del file contenente i dati della fattura, il suo invio e la conservazione delle fatture elettroniche;
rende disponibile, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA (da individuare con apposito DM, sentite le associazioni di categoria anche nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica) il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche già utilizzato per gli scambi con la P.A;
si introducono modalità nuove e semplificate per i controlli fiscali che potranno essere effettuati, anche ‘da remoto’, riducendo così gli adempimenti dei contribuenti ed evitando di ostacolare il normale svolgimento delle attività. Viene poi esclusa la duplicazione nella richiesta di dati.
Per i soggetti che scelgono di avvalersi della fatturazione elettronica vengono meno gli obblighi di comunicazione relativi al cosiddetto ‘spesometro’ e alle ‘black lists’ e i contratti di leasing. Inoltre, beneficiano di rimborsi Iva più veloci.

3) Decreto legislativo riguardante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente
Il decreto legislativo ha la finalità di rafforzare la certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente in materia di abuso del diritto ed elusione fiscale, raddoppio dei termini per l’accertamento e tax compliance.

Nel secondo esame preliminare il Consiglio dei Ministri ha introdotto alcune novità per tenere conto delle osservazioni contenute nei pareri parlamentari. In particolare, per quanto riguarda i termini di accertamento, il dlg contiene una disposizione a tutela dei contribuenti secondo cui il loro raddoppio, in presenza di un reato penale, è possibile a condizione che la denuncia all’autorità giudiziaria da parte dell’Amministrazione finanziaria sia inviata entro i termini ordinari dell’accertamento. Il raddoppio non opera se la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.

Accogliendo una condizione contenuta nei pareri parlamentari è stata inserita una disposizione che salva gli effetti degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Sono fatti salvi anche gli effetti degli inviti a comparire e dei processi verbali di contestazione a condizione che i relativi atti con la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015.

Un’altra novità introdotta con il secondo esame preliminare del decreto riguarda una specifica disposizione sulla cosiddetta ‘Voluntary Disclosure’. Si prevede che possano accedere alla collaborazione volontaria e quindi beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative tributarie e della non punibilità penale le attività e le imposte riferite ad annualità per le quali siano scaduti i termini per l’accertamento fiscale.

Confermato le disposizioni sull’abuso del diritto e l’elusione fiscale che si unificano in un unico concetto (inserendo un nuovo articolo nella legge sullo statuto del contribuente) con una valenza generale, con riguardo a tutti i tributi (imposte sui redditi e imposte indirette, fatta comunque salva la speciale disciplina vigente in materia doganale).

I presupposti per l’esistenza dell’abuso sono:

l’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate (ossia operazioni che non perseguono obiettivi quali, ad esempio, sviluppo dell’attività o creazione di posti di lavoro, ma solo vantaggi fiscali;
la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;
la circostanza che il vantaggio fiscale costituisca l’effetto essenziale dell’operazione.
Quando Agenzia delle Entrate accerta la condotta abusiva, le operazioni elusive effettuate dal contribuente diventano inefficaci ai fini tributari e, quindi, non sono ottenibili i relativi vantaggi fiscali.
Non si considerano invece abusive le operazioni giustificate da “valide ragioni extrafiscali non marginali” anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale del contribuente.

Nel procedimento di accertamento dell’abuso del diritto l’onere della prova della condotta abusiva grava sull’amministrazione finanziaria, mentre il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza delle “valide ragioni extrafiscali” che stanno alla base delle operazioni effettuate.

Confermata anche l’istituzione di un nuovo schema di relazioni tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti denominato “Regime di adempimento collaborativo”, valevole in via di prima applicazione per le imprese di maggiori dimensioni.

L’accesso al regime, su base volontaria, è subordinato al possesso da parte del contribuente di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, che consenta l’autovalutazione preventiva e il monitoraggio dei rischi. Attraverso l’instaurazione di un regime di scambio continuo di informazioni improntato alla trasparenza, con imposizione di doveri a carico dell’Agenzia delle entrate e del contribuente si realizza anticipatamente un sistema di controllo per prevenire potenziali controversie fiscali.

Documenti & materiali

Scarica il testo della legge 23/2014

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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