Questione rifiuti della Regione Lazio: la Corte Costituzionale dichiara l’incostituzionalità della delega di funzioni ai Comuni Corte Cost., 07/10/2021, n. 189

By | 11/10/2021

Si segnala la sentenza n. 07/10/2021, n. 189 della Corte Costituzionale con cui viene dichiarata l’illegittimità costituzionale della normativa con cui la Regione Lazio (legge  n.  27/1998) delega le proprie funzioni in materia di rifiuti, ai Comuni.

La motivazione della sentenza ancora non si conosce perchè non depositata, ma vi alleghiamo il comunicato stampa pubblicato il 07/10/2021, piuttosto chiaro sul punto, e che testualmente così dichiara:

«nell’attuale assetto costituzionale delle competenze  sulla  gestione  dei  rifiuti  –  che rientra nella materia della tutela dell’ambiente – le Regioni non possono delegare ai Comuni le funzioni amministrative ad esse attribuite dallo Stato in base a una scelta allocativa  compiuta  con  il  Codice  dell’ambiente.
Pertanto,  la  Regione  Lazio  non poteva  delegare  ai  Comuni  –  come  ha  fatto  con  la  legge  n.  27/1998  –    né l’approvazione  dei  progetti  degli  impianti  di  smaltimento  e recupero  dei  rifiuti provenienti  dalla  demolizione  di  automobili  e  rimorchi  e  dalla  rottamazione  di macchinari  e  apparecchiature  deteriorati  ed  obsoleti  e  la  relativa  autorizzazione  a realizzare gli impianti né  l’approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e relativa autorizzazione alla realizzazione né, infine, l’autorizzazione ad esercitare l’attività di smaltimento e recupero di questi rifiuti.
Lo  ha  stabilito  la  Corte  costituzionale  con  la  sentenza  n.  189,  depositata  oggi (redattrice  Maria  Rosaria  San  Giorgio),  dichiarando  incostituzionale  l’articolo  6, secondo  comma,  lettere  b)  e  c)  –  quest’ultima limitatamente al riferimento alla lettera b) – della legge  regionale del Lazio sulla gestione dei rifiuti, per contrasto con l’articolo con 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Nella fattispecie, due società di autodemolizione di autoveicoli si erano viste rigettare da Roma Capitale la richiesta di autorizzazione ad esercitare l’attività di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e contro questa decisione avevano proposto ricorso al TAR Lazio.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale – ha precisato la Corte – decorre dal 29  aprile  2006,  data  di  entrata  in  vigore  del  Codice  dell’ambiente, con il quale i  principi  della  riforma  del  titolo  V  della  Costituzione  –  successiva  alla  normativa censurata  –  si  sono  tradotti  in  una  specifica  disciplina  del  riparto  delle  funzioni amministrative,  rendendo  attuale  la  discrasia  della  distribuzione  delle  competenze disposta dalla legge regionale censurata».

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