L’art. 1, comma 284, L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), volto a promuovere l’“invecchiamento attivo” ovvero l’uscita graduale dall’attività lavorativa, ha introdotto, per i lavoratori del settore privato assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e che maturano, entro la fine dell’anno 2018, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (sia per requisito anagrafico che per requisiti minimi di contribuzione), la possibilità di accedere al c.d. part-time agevolato.
Lo stesso comma sopra citato demandava poi ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro il 01/03/2016, la determinazione delle modalità della fruizione di tale beneficio, decreto che è stato firmato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociale, di concerto con il Ministero dell’economia, proprio in questi giorni (13/04/2016).
I dipendenti prossimi alla pensione potranno stipulare con il proprio datore di lavoro un “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”, fruendo di un orario ridotto in misura compresa tra il 40% e il 60% per un lasso di tempo non superiore al periodo intercorrente tra la data di concessione del beneficio e la data di maturazione del diritto alla pensione.
Il beneficio cesserà, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ovvero in caso di modifica dell’accordo medesimo.
La norma in questione specifica inoltre che l’importo erogato, in aggiunta alla retribuzione prevista per il part-time agevolato,
«[…] non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non e’ assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa e’ riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata».
Si tratta, dunque, di una somma “omnicomprensiva” ed esentasse – conferma il decreto – che non soggetta a contribuzione previdenziale (ivi inclusa quella relativa all’assicuzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e per la quale è riconosciuta la contribuzione figurativa.
La procedura per l’ammissione al beneficio prevede la preventiva certificazione INPS del possesso, in capo al lavoratore, dei requisiti minimi di contribuzione per il conseguimento al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’art. 24, 6° co., D.L. n. 201/2011 e della maturazione entro il 31/12/2018 del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico.
L’ammissione al beneficio deve, invece, essere richiesta alla DTL (Direzione territoriale del lavoro) territorialmente competente, la quale, accertata la sussistenza delle condizioni sopra citate, rilascerà il relativo provvedimento autorizzativo entro cinque giorni. Il decreto prevede poi una forma di “silenzio-assenso” nell’ipotesi in cui l’ente in questione ometta di provvedere.
La richiesta dovrà poi passare al vaglio dell’INPS, previa trasmissione della relativa istanza telematica, che avrà sempre cinque giorni di tempo per comunicare l’accoglimento o il rigetto della stessa.
Documenti & materiali
Scarica il testo del D.M. Lavoro 07/04/2016 (in attesa della pubblicazione in gazzetta)
Scarica il testo della Legge di Stabilità 2016