Con un comunicato stampa del 20/02/2019 la Corte Costituzionale informa circa l’esito dell’udienza tenutasi il 19/02/2019 per decidere sulle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai GUP del Tribunale di Roma e dal Tribunale di Torino, in relazione all’art. 590-quater c.p. (nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza e di equivalenza dell’attenuante speciale prevista dall’articolo 589-bis, settimo comma, del codice penale) e dell’art. 222, commi 2 e 3-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nella parte in cui prevedono, rispettivamente, la revoca della patente di guida e l’impossibilità di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca).
Analoga questione era stata sollevata anche dal Tribunale di Forlì, che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 222 decreto legislativo n. 285/92 nella parte in cui prevede l’applicazione della medesima sanzione accessoria della revoca quinquennale della patente di guida a fronte di condanne per diversi reati.
Nel comunicato in questione si legge che
«La legge n. 41 del 2016 che ha introdotto il delitto di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime inasprendone le sanzioni ha superato il vaglio di costituzionalità con riferimento al divieto, per il giudice, di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della “responsabilità non esclusiva” dell’imputato (che comporta la diminuzione della pena fino alla metà) rispetto alle concorrenti aggravanti speciali previste per questi reati, tra cui la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti».
Tuttavia – prosegue il comunicato stampa –
«la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 del Codice della strada là dove prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente».
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