Cittadinanza italiana richiesta dallo straniero: rileva la residenza continuativa “effettiva” Cass. Civ., I, 17/05/2017, n. 12380


«La Prima Sezione civile ha affermato che l’art. 4, comma 2, della l. n. 91 del 1992, che consente allo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età di chiedere la cittadinanza italiana, va interpretato nel senso che occorre una residenza in Italia, da un lato, effettiva e non formale, e, dall’altro, non in violazione delle norme che regolano l’ingresso, la circolazione ed il soggiorno degli stranieri».

La Cassazione, con la pronuncia che si segnala, ha accolto il ricorso di una donna appena maggiorenne che per ben due gradi di giudizio si era vista respingere la domanda di cittadinanza presentata dalla stessa per essere nata e residente in Italia dalla nascita e fino al compimento della maggiore età in modo continuativo.

I precedenti giudici avevano ritenuto prevalente, rispetto alla documentazione prodotta dalla ricorrente (libretto del lavoro del padre, certificazione progressiva dei vaccini, et simila), le risultanze dell’atto di nascita  da cui si evinceva all’epoca la residenza dei genitori in Yugoslavia e nonostante la circostanza fosse smentita dal padre.

La ricorrente fa leva sull’unico motivo di ricorso – ritenuto fondato dalla Cassazione – in base al quale viene dedotta la violazione dell’art. 3 L. 91/1992

«per non avere la Corte d’appello provveduto ad accertare la residenza effettiva della ricorrente dalla nascita secondo i criteri indicati secondo la definizione codicistica generale di residenza e nella giurisprudenza».

La Cassazione precisa, infatti, che la condizione dettata dalla norma in questione e relativa alla residenza in Italia fino al raggiungimento della maggiore età deve essere intepretata, con specifico riferimento all’avverbio ininterrottamente, come permanenza in Italia non clandestina ovvero violazione delle norme che regolano l’ingresso, la circolazione e il soggiorno dei cittadini stranieri.

E’ chiaro allora che l’esame svolto dalla Corte d’appello avrebbe dovuto riguardare la verifica della continuità in concreto, ovverosia della residenza “effettiva” della ricorrente in Italia senza ignorare, come ha fatto nella specie, il contenuto della documentazione allegata dalla istante.

Documenti & Materiali

Scarica il testo della sentenza Cass. Civ., I, 17/05/2017, n. 12380

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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