Convalida dimissioni lavoratrici madri: pubblicate le nuove modalità di dichiarazione Circolare n. 22350/2105 e Decreto 15/12/2015, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione generale per l’Attività Ispettiva) ha diramato una circolare (n. 22350 del 18/12/2015) al fine di realizzare una più puntuale rilevazione dei dati concernenti il fenomeno delle dimissioni delle lavoratrici/lavoratori madri e padri e della relativa convalida delle stesse.

In particolare, la circolare reca alcune modifiche alla modulistica per la dichiarazione della lavoratrice madre/lavoratore padre di dimissioni volontarie ovvero per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, nonché un nuovo report per la rilevazione statistica.

Si tratta, come si ricorderà, dell’attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 26 D.LGS. 151/2015 (c.d. decreto attuativo del Jobs act, Legge delega n. 183/2014) per contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco: la compilazione per via telematica delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro quale condizione di efficacia delle ridette e unica via per recedere unilteralmente o risolvere consensualmente il rapporto di lavoro.

Le regole tecniche per la compilazione e la trasmissione del modulo in questione sono poi contenute del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15/12/2015, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 7 dell’11/01/2016, in vigore dal giorno seguente, 12/01/2016.

Tra le modifiche, si segnala l’introduzione, nella dichiarazione recante l’informativa sui diritti spettanti a tali soggetti, di due riferimenti:
– la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria previsto dall’art. 32, D.LGS. n. 151/2001;
– il diritto di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in luogo del congedo parentale, ex art. 8, co. 7, D.LGS. n. 81/2015.

Viene, inoltre, precisato che l’estensione all’ipotesi di dimissioni dell’indennità prevista per il licenziamento è riferita solo alle dimissioni presentate fino al compimento del primo anno di vita del figlio – salva l’ipotesi di licenziamento per giusta causa.

Infine, per verificare la genuinità del consenso, sono aggiunte due voci concernenti l’avvenuta richiesta di fruizione degli istituti normativi e contrattuali a sostegno della genitorialità ed il conseguente effettivo godimento degli stessi.

Documenti & materiali

Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 22350 del 18/12/2015
D.LGS. n. 81/2015
D.LGS. 151/2015

 

Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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