Con l’introduzione della notifica all’indirizzo PEC non opera più la domiciliazione presso la cancelleria

«In tema di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del domicilio digitale, ciascun avvocato deve aver comunicato l’indirizzo PEC al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ai sensi dell’art. 16-sexies d.l. n. 179/2012; pertanto, non è più possibile procedere alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorre altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario».

E’ quanto precisato dalla Cassazione nei giorni scorsi.

Nel ritenere fondato il motivo di ricorso della ricorrente, la Cassazione osserva che il D.L. 18/10/2012, n. 179, art. 16-sexies, conv. dalla L. 17/12/2012, n. 221, articolo rubricato “Domicilio digitale”, prevede testualmente:

«Salvo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 bis, nonchè dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia».

La sopra richiamata norma, dunque, nell’ambito della giurisdizione civile (e fatto salvo quanto disposto dall’art. 366 CPC per il giudizio di cassazione), impone alle parti la notificazione dei propri atti presso l’indirizzo Pec risultante dagli elenchi INI-PEC ovvero presso il ReGIndE.

Ciò esclude che tale notificazione possa avvenire presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, salvo nei casi di impossibilità a procedersi a mezzo Pec per causa da addebitarsi al destinatario della notificazione.

In tal senso la prescrizione dell’art. 16-sexies D.L. n. 179/2012 prescinde dalla stessa indicazione dell’indirizzo Pec ad opera del difensore,

«trovando applicazione direttamente in forza dell’indicazione normativa degli elenchi/registri da cui è dato attingere l’indirizzo Pec del difensore, stante l’obbligo in capo ad esso di comunicarlo al proprio ordine».

e, conseguentemente, l’obbligo di quest’ultimo di inserirlo sia nel registro INI PEC, che nel ReGIndE.

Documenti&Materiali

Scarica il testo di Cass. Civ., Sez. III, 08/06/2018, n. 14914

Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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