Vi avevamo già anticipato in un precedente post le novità introdotte dalla legge di stabilità (L. 28/12/2015, n. 208, in G.U, serie generale, n. 302 del 30/12/2015), in vigore dal 01/01/2016, così come previsto dall’art. 1, comma 999, del provvedimento stesso.
Tra le tante importanti novità troviamo anche diverse disposizioni in materia di Giustizia, tra cui – quella oggetto dell’analisi odierna – la possibilità di compensare in sede tributaria i crediti derivanti dal patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio).
Cioè a dire, gli avvocati che vantino crediti derivanti da gratuito patrocinio, potranno compensarli
con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA)
nonché procedere, sempre in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 778, L. 208/2015,
al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).
Il successivo comma 779 dell’art. 1 L. 208/2015, stabilisce poi il limite di spesa massimo annuo, pari ad 10 milioni di euro, stanziato per tale finalità.
Ora, non resta che attendere sessanta (60) giorni, decorrenti dall’entrata in vigore della legge di stabilità (01/01/2016), per l’emanazione del decreto ministeriale (del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Giustizia) con cui verranno stabiliti criteri e modalità per l’attuazione di tali misure.
Documenti & materiali
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