REPLAY. Professionisti e IRAP: quando va pagata l’imposta secondo le Sezioni Unite Cassazione Civile, SS.UU. n. 9451 del 10/05/2016

Il professionista che si avvale solo di una segretaria nell’esercizio della sua attività non è assoggettabile ad IRAP. Così hanno deciso le Sezioni Unite della Suprema Corte con la recente sentenza n. 9451, depositata ieri, 10/05/2016, giungendo alla definizione, si auspica, della questione, ampiamente dibattuta, relativa al rapporto tra professionisti e IRAP: quando va pagata l’imposta?

Il caso

L’avvocato Tizio chiedeva il rimborso delle somme pagate a titolo di IRAP poiché, in alcune annualità interessate dal ricorso si era avvalso «solo di un lavoratore dipendente con mansioni di segretario e di beni strumentali minimi», ovverosia di una struttura che non costituiva «autonoma organizzazione» ai sensi dell’art. 2 del D.LGS. 446/1997.

Risultato vittorioso il ricorrente anche in grado di appello, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado e, a fronte di un rilevato contrasto giurisprudenziale su questione di massima e particolare importanza, il ricorso veniva infine rimesso alla Sezioni Unite.

La decisione delle Sezioni Unite

Chiamate, dunque, a pronunciarsi sul tema del presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP – in relazione al concetto di autonoma organizzazione a tal fine rilevante, le SS.UU. ripercorrono gli orientamenti espressi in materia dalla Sezione Tributaria, per indi trarre delle conclusioni parzialmente difformi rispetto ad essi.

Ed, infatti, pur apparendo condividere, in linea di massima, i principi espressi dalla pregressa giurisprudenza della  Sezione Tributaria in materia, le Sezioni Unite ritengono di dover fornire, per quanto riguarda, in particolare, il requisito dell’autonoma organizzazione, alcune precisazioni concernenti il fattore lavoro.

Secondo la decisione in rassegna, infatti, diversamente rispetto a quanto sino ad oggi opinato in tema di presupposti imponibili IRAP per i lavoratori autonomi, l’impiego di collaboratori/dipendenti assume rilevanza ai fini IRAP, esclusivamente allorquando «le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica professionalità» del lavoratore autonomo.

Tale requisito non può dirsi soddisfatto qualora il professionista/lavoratore autonomo si avvalga di un collaboratore che svolge mere mansioni esecutive, generiche e di segreteria, che rechi «all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico».

E per quanto riguarda la dimensione quantitativa del fattore lavoro la decisione in esame fa riferimento ad un solo collaboratore, «ritenuto il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione».

Ciò posto, la Corte di Cassazione riunita a Sezioni Unite, con la sentenza in commento, ha enunciato il seguente principio di diritto:

«con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive».

Tale accertamento, precisano le SS.UU., è di mero fatto e, dunque, sarà demandato alla valutazione del giudice di merito, la cui decisione non potrà essere oggetto di sindacato della Suprema Corte se congruamente motivata.

Documenti & Materiali

Leggi il testo di Cass. Civ., SS. UU., n. 9451 del 10/05/2016
Scarica il testo del D.LGS. 446/1997

Avviso “Replay”

Questo articolo è stato pubblicato in data 11/05/2016 ed è stato uno dei più letti del nostro blog. Non costituisce un aggiornamento e viene nuovamente pubblicato nella sua stesura originaria per la serie “Replay” 2016.

Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.