Avviso di accertamento a società di persone e singoli soci: vi è litisconsorzio necessario Nota a Comm. Trib. Reg. per la Sicilia, 02/09/2019, n. 5127


Con la sentenza n. 5127 del 02/09/2019, la Commissione Tributaria regionale per la Sicilia ha stabilito che all’interno del contenzioso tributario instauratosi a seguito alla rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei singoli soci, si determina un litisconsorzio necessario in virtù del principio dell’unitarietà dell’accertamento.

In particolare, con la pronuncia in questione, la Commissione ha escluso che la mera notifica dell’avviso di accertamento ai contribuenti interessati fosse idonea a ritenere correttamente instaurato il contraddittorio nel successivo giudizio promosso da uno solo dei soggetti coinvolti, parimenti escludendo rilevanza sul punto alla volontà o meno del singolo soggetto di  impugnare l’atto.

La decisione

La società Alfa snc di Tizio e Caio impugnava avanti la Commissione tributaria provinciale  l’avviso di accertamento notificatole dall’Agenzia delle Entrate con il quale, quest’ultima, rideterminava in via induttiva il maggior reddito a carico della predetta società e irrogava, di conseguenza, le relative sanzioni.

Contestualmente, Tizio, socio di Afla snc, impugnava avanti la medesima Commissione il distinto avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per maggiore irpef non dichiarata dovuta sul reddito di partecipazione nella società Alfa snc.

La Commissione tributaria rigettava entrambi i ricorsi con separate sentenze e i contribuenti impugnavano avanti la Commissione tributaria regionale per la Sicilia le relative sentenze con separati appelli poi riuniti.

Nel corso del giudizio di secondo grado la CTR rilevava che il processo si era svolto senza la partecipazione dell’atro socio di Alfa snc, Caio, al quale, secondo quanto dichiarato dall’Agenzia delle Entrate, era stato a suo tempo notificato il relativo avviso di accertamento, cui, però, non aveva fatto seguito alcuna impugnazione da parte del predetto Caio.

Richiamandosi alla costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale

«in tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile — anche d’ufficio — in ogni stato e grado del processo»,

il giudice di secondo grado ha ritenuto che la mera notifica dell’avviso di accertamento al socio Caio da parte dell’Agenzia delle Entrate non fosse idonea a ritenere corretta l’instaurazione del contraddittorio tra tutte le parti, a nulla rilevando la volontà o meno del socio pretermesso di impugnare l’avviso.

Ciò in quanto, secondo la medesima Commissione tributaria regionale,

«ove la rettifica alla dichiarazione dei redditi effettuata dall’Agenzia delle Entrate con l’avviso di accertamento a carico di una società di persone ha diretta refluenza sulle dichiarazioni dei redditi di partecipazione nella predetta società dei singoli predetti soci (…), ne deriva che questi ultimi sono litisconsorti necessari nel relativo giudizio, a prescindere dalla loro volontà di impugnare, autonomamente o in adesione, gli avvisi di accertamento de quibus».

In conclusione, considerato che nel corso del giudizio di primo grado non è stato integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i soci, il giudice dell’appello ha rilevato la nullità delle relative sentenze disponendo la rimessione degli atti al giudice di prime cure.

Documenti & materiali

Scarica Com. Trib. Reg. per la Sicilia, sentenza 02/09/2019 n.5127

 

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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