Rapporto di agenzia: l’indennità sostitutiva di preavviso va corrisposta anche in assenza di un danno Cass. Civ., Lav., 29/11/2017, n. 28524

«In tema di rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso intimato da una delle parti attribuisce alla parte che subisce il recesso il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso indipendentemente dall’effettiva sussistenza del pregiudizio che l’indennità in questione è destinata a ristorare, posto che tale indennità è prevista quale conseguenza automatica e predeterminata del recesso con effetto immediato, intimato dalla controparte, non assistito da giusta causa».

La Sezione Lavoro della Cassazione – con la sentenza n. 28524/2017 in commento – delinea lo scenario delle conseguenze nel caso in cui venga accertata l’insussistenza della giusta causa di recesso (addotta, in specie, da parte di un promotore finanziario) dal contratto di agenzia.

Nella fattispecie, un agente aveva comunicato di recedere dal contratto di agenzia intercorso con un istituto di credito, recesso che sarebbe stato assistito da giusta causa determinata dal fatto che, in conseguenza di un’operazione di fusione societaria che aveva interessato l’istituto preponente, i prodotti finanziari oggetto dell’attività di promozione da parte dell’agente erano divenuti meno competitivi e comunque di minor interesse per il parco clienti.

In primo grado, il tribunale aveva accertato l’insussistenza della giusta causa di recesso in capo all’agente, con la conseguenza che il predetto recesso doveva ritenersi convertito in un recesso senza preavviso, con conseguente attribuzione alla controparte del diritto a percepire l’indennità sostitutiva del preavviso, proprio come prevista dall’Accordo collettivo e dal contratto di agenzia.

La Corte territoriale, però, dopo aver accertato che anche la società mandante aveva, a sua volta, inviato una comunicazione di recesso all’agente, aveva ritenuto che nessun pregiudizio fosse di fatto conseguito alla predetta società, e conseguentemente la domanda di condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva da parte del lavoratore era stata rigettata.

Nel decidere i ricorsi, principale ed incidentale, sottoposti all’esame della Cassazione, quest’ultima ha precisato che, ove si accerti l’insussistenza della giusta causa di recesso, quest’ultimo si converte ipso iure in un recesso senza preavviso, con le correlative conseguente giuridiche del caso (condanna dell’agente al pagamento delle previste indennità ed all’eventuale risarcimento del danno arrecato).

La Corte ha inoltre chiarito che l’indennità sostitutiva di preavviso discende dal semplice fatto che lo scioglimento del rapporto è dipeso della volontà  di una parte (in specie, il promotore finanziario); in ciò sta, secondo la Cassazione, la funzione risarcitoria preventiva ed automatica del danno che può derivare dal recesso senza preavviso, a prescindere tuttavia dal fatto che tale danno si sia o meno concretamente verificato.

Secondo gli Ermellini, alla luce della disciplina convenzionale, collettiva ed individuale, nonché in coerenza con la funzione propria dell’istituto in esame, deve

«escludersi che il diritto all’indennità in oggetto possa venire meno sulla base di considerazioni attinenti all’effettiva sussistenza del pregiudizio che l’indennità in questione è destinata a ristorare, data la natura di conseguenza automatica e predeterminata del recesso con effetto immediato, intimato dalla controparte, non assistito da giusta causa».

Documenti&Materiali

Scarica il testo di Cass. Civ., Lav., 29/11/2017, n. 28524

Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.