«La Prima Sezione civile ha affermato che, in caso di nascita mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita, l’art. 8 della L. n. 40/2004 sullo status del nato con PMA si applica, a prescindere dalla presunzione ex art. 234 CC., anche all’ipotesi di fecondazione omologa post mortem avvenuta utilizzando il seme crioconservato del padre, deceduto prima della formazione dell’embrione, che in vita abbia prestato, congiuntamente alla moglie o alla convivente, il consenso, non successivamente revocato, all’accesso a tali tecniche ed autorizzato la moglie o la convivente al detto utilizzo dopo la propria morte»
L’inciso sopra richiamato, estrapolato dal sito istituzionale della Cassazione, è contenuto in quella che diverrà una storica sentenza della Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 15/05/219, n. 13000), poichè si occupa di parificare i figli legittimi ai nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, anche nell’ipotesi in cui la nascita avvenga dopo la morte del padre, mediante utilizzo del seme crioconservato di quest’ultimo.
La sentenza in commento ha, dunque, ammesso la legittimità di un figlio che, a seguito di tecniche di procreazione assistita, era nato dopo il decesso del genitore.
L’art. 8 della L. n. 40/2004, recante lo status giuridico del nato a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, è, dunque, riferibile anche all’ipotesi di fecondazione omologa post mortem, ovvero avvenuta mediante utilizzo del seme crioconservato di colui che, dopo aver prestato, congiuntamente alla moglie o alla convivente, il consenso all’accesso a dette tecniche, sia poi deceduto prima della formazione dell’embrione, avendo altresì autorizzato, per dopo la propria morte, la moglie o la convivente all’utilizzo suddetto.
E ciò è valevole anche quando la nascita avvenga oltre i 300 giorni dalla morte del padre.
Gli Ermellini, in particolare, hanno ritenuto illegittimo il rifiuto che l’Ufficiale di stato civile aveva opposto rispetto alla registrazione del cognome paterno nella formazione dell’atto di nascita del minore, atto che dovrà ora essere rettificato con l’aggiunta del cognome paterno.
Documenti&Materiali
Scarica il testo integrale della sentenza Cass. Civ., Sez. I, 15/05/219, n. 13000