Distrazione di somme da società ammessa al concordato preventivo e bancarotta postfallimentare Cass. Pen., Sez. V, 09/12/2019-03/04/2020, n. 11297

By | 15/06/2020

CASS. PEN., SEZ. V, 09/12/2019-03/04/2020, N. 11297

«Il decreto di ammissione di una società al concordato preventivo alla sentenza dichiarativa di fallimento è assimilabile alla sentenza dichiarativa di fallimento in quanto provvedimento che presuppone anch’esso l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza della società, con la conseguenza che l’uscita non autorizzata di somme dalle disponibilità di una società ammessa al concordato preventivo, quale nella specie la fallita, è sostanzialmente assimilabile alle condotte che oggettivamente integrano la fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale postfallimentare.

Il rientro della somma distratta determina l’insussistenza della materialità del reato di bancarotta fraudolenta solo in quanto intervenuto precedentemente alla soglia cronologica identificata dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, allorché il reintegro del patrimonio della fallita avviene prima che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza.

Si afferma, pertanto, che la distrazione di somme da una società ammessa al concordato preventivo configura un’ipotesi di bancarotta fraudolenta postfallimentare in relazione alla quale la restituzione della somma distratta non realizza una forma di cosiddetta bancarotta “riparata”, poiché, per determinare l’insussistenza della materialità del reato, l’attività di segno contrario che annulla la sottrazione deve reintegrare il patrimonio dell’impresa prima della dichiarazione di fallimento o del decreto che ammette il concordato preventivo, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza» (Massima non ufficiale)

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di [Omissis] riformava parzialmente la decisione del G.U.P. del Tribunale di [Omissis] – riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante di cui alla L.Fall., art. 219, con conseguente rideterminazione della pena inflitta in primo grado – e confermava, per il resto, la condanna di [Omissis] per più fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi nella qualità di amministratore unico della [Omissis] s.r.l., dichiarata fallita il 26 luglio 2014.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [Omissis] con il ministero del difensore, che svolge cinque motivi.

2.1. Nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p., per erronea applicazione degli artt. 516 e 521 c.p.p. Deduce che, nell’imputazione, si fa riferimento alla distrazione di cassa per il complessivo importo di Euro 17.256,81 oltre a generiche rimanenze della società, mentre la Corte di Appello ha affermato la responsabilità del ricorrente anche per rimanenze di magazzino, indicate nella richiesta di concordato in Euro 60.000, di cui non v’è traccia in imputazione; da tanto, la dedotta violazione del diritto di difesa e la mancata contestazione nelle forme di rito del fatto nuovo e diverso, avente connotazioni di maggiore gravità.

2.2. Erronea applicazione della L.Fall., artt. 186 e 216 e correlato vizio della motivazione. Espone che, dopo l’ammissione al concordato preventivo con continuazione dell’attività e prima dell’omologa, il ricorrente, gestendo la società, ha incassato somme, nella specie, pari a Euro 17.259,00, con le quali ha poi provveduto al pagamento dei costi di gestione, (spese ordinarie e spettanze del lavoratore dipendente). Tuttavia, i giudici di merito non ne hanno tenuto conto, pur in presenza di specifico motivo di appello, ravvisando, invece, una condotta distrattiva, in carenza dell’accertato vulnus alla garanzia creditoria. Allo stesso modo, manca l’accertamento del dolo, ovvero della volontà dell’imprenditore di dare al patrimonio sociale – nella specie alla somma di Euro 17.256,81 che si assume incassata nell’arco temporale dall’ammissione alla revoca del concordato – una destinazione diversa dalle finalità dell’impresa, così da cagionare danno ai creditori. Né la Corte territoriale ha tenuto conto che il liquidatore del concordato ha ricevuto dal ricorrente Euro 40.000 quale posta attiva realizzata nel medesimo arco temporale tra domanda e omologa, nel quale si è ravvisata la distrazione. Quanto, poi, alla vendita dell’auto mod. Doblò, non si è tenuto conto che, come documentalmente dimostrato, essa fu alienata, non a Euro 2000, bensì, alla minore somma di Euro 600, essendo stata rimessa la rimanente somma all’agente della riscossione che l’aveva sottoposta a fermo amministrativo. In realtà, la vendita ha costituito un risparmio per la massa creditoria, perché si è evitato il pagamento dei tributi (bollo auto), a fronte di un veicolo obsoleto.

2.3. Analoghi vizi vengono denunciati con riferimento alla valutazione dell’elemento intenzionale della bancarotta documentale, contestata nella forma della sottrazione delle scritture. In realtà, è pacifico in atti e anche in sentenza, che le scritture contabili erano esistenti e che furono consegnate in occasione della procedura concorsuale, sicché del tutto illogicamente la Corte di merito ha affermato la responsabilità dell’imputato anziché del liquidatore concordatario.

2.4. Violazione della L.Fall., art. 217 bis, come configurato a seguito del decreto sviluppo del 22 giugno 2012, per avere erroneamente omesso, la Corte di Merito, di applicare la esenzione da reato per le operazioni e i pagamenti effettuati in esecuzione di un concordato preventivo. In realtà, anche un pagamento effettuato fuori dalle previsioni del piano, se giustificato dalle esigenze di una migliore gestione dell’attivo e da una più ampia soddisfazione dei creditori, rientra nell’esenzione di cui alla L.Fall., art. 217 bis.

2.5. Vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di lieve entità di cui alla L.Fall., art. 219, u.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. Tuttavia, il Collegio deve rilevare ex officio la illegalità della determinazione delle pene accessorie. Con riferimento a tale punto della decisione la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.

2. É manifestamente infondato il primo motivo, con il quale ci si duole della mancata correlazione tra accusa e sentenza, nella parte in cui la Corte di appello sarebbe pervenuta alla condanna anche per il fatto distrattivo relativo alle rimanenze di magazzino, indicate, nella richiesta di concordato preventivo, nell’importo di Euro 60.000, sull’assunto che trattasi di condotta mai contestata – poiché di tale contestazione non vi sarebbe alcun riferimento nella imputazione. Secondo la difesa si tratterebbe di un fatto nuovo rispetto alla distrazione dell’importo di cassa (per Euro 17.256,81) e a quella avente a oggetto la ” rimanenza della società”. In realtà – a prescindere dalla considerazione che l’imputazione fa riferimento alla distrazione dell'”intera consistenza della rimanenza della società”, per cui non si vede, sulla base di quale argomento fattuale o logico, per la verità neppure addotto dalla difesa nella generica contestazione racchiusa nel primo motivo di ricorso, come possa sostenersi che, in tale omnicomprensiva dizione, non debba essere ricompresa anche la rimanenza di magazzino in questione – deve darsi, altresì, atto che, già nella sentenza di primo grado, vi è una chiara affermazione di responsabilità per la distrazione della predetta consistenza, in pagina 3, laddove si legge che, ai fini della contestata bancarotta patrimoniale, “rileva innanzitutto la mancata consegna delle rimanenze di magazzino, indicate nella richiesta di concordato in Euro 60.000, né degli eventuali corrispettivi ricevuti”.

2.1. Rilevato che, nell’appello, l’imputato non ha sollevato alcuna doglianza specifica sul punto – cosicché il motivo qui prospettato si profila del tutto nuovo e, pertanto, inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, – giova, ad abundantiam, ricordare che l’insegnamento di questa Corte è costante nell’affermare che, per “fatto nuovo”, regolato dall’art. 518 c.p.p., si intende un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello contestato, ossia, un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che, eventualmente, vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo thema decidendum, trattandosi di un accadimento naturalisticamente e giuridicamente autonomo. Invece, per “fatto diverso”, considerato dall’art. 521, comma 2, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una correlativa puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Tonietti, Rv. 256861; Sez. 5, n. 2295 del 03/07/2015 – dep. 2016, p.c. in proc. Marafioti, Rv. 266019; Sez. 5, n. 10310 del 25/08/1998, Capano, Rv. 211477). Conseguentemente, si afferma che sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell’ipotesi accusatoria, capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell’imputato (Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012,2013, Domizi e altri, Rv. 254888); vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619). Le Sezioni unite di questa Corte, hanno, infatti, affermato che, non si determina automaticamente la violazione dell’art. 521 c.p.p., qualora la nuova definizione del reato, da parte della Corte di appello, fosse prevedibile per l’imputato e comunque non abbia determinato in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, 31617 del 26/06/2015, Lucci). La violazione, dunque, deve aver comportato un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell’addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti. (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 26443801; conf. sez. 5 n. 19380 del 12/02/2018). Prevedibilità che, nel caso di specie, è ancorata alla circostanza che, come premesso, già il primo giudice aveva chiaramente fatto riferimento, nel pronunciare condanna, al fatto qui avversato. Alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio si è, dunque, verificata, anche alla luce della regola di sistema espressa dalla Corte EDU con la sentenza resa nel proc. Drassich c. Italia, in ragione della facoltà dell’imputato di contestarla con l’appello, prima, e con il ricorso per cassazione, poi (Sez. 2, n. 17782 del 11/04/2014, Salsi, Rv. 259564).

3. Del pari infondato il terzo motivo di appello, che attinge la sentenza impugnata nella parte relativa all’affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta patrimoniale; con esso, ci si duole, in primo luogo, che la Corte di appello non abbia replicato alle doglianze con le quali si tendeva ad escludere la distrazione della somma di Euro 17.259,81, corrispondente a crediti dichiaratamente incassati dall’imputato, e, secondo quest’ultimo, destinati al pagamento di debiti sociali. Contrariamente alle deduzioni difensive sul punto, i giudici di merito – nella doppia conforme pronuncia di condanna – hanno spiegato che fu lo stesso imputato a dichiarare alla procedura fallimentare di avere riscosso, prima della revoca del concordato, detta somma, impegnandosi ripetutamente a consegnarla al commissario liquidatore sempre venendo meno a tale impegno (sentenza di primo grado). D’altro canto, la Corte d’appello ha, altresì, osservato che della suddetta somma si è persa ogni traccia, e che la deduzione che essa fosse stata utilizzata per fronteggiare ordinari costi di gestione è rimasta del tutto sfornita di riscontro.

3.1. Vi è, altresì, specifica replica della Corte territoriale anche in ordine alla vendita dell’auto Doblò – che risulta pacificamente ceduta al prezzo di Euro 2.000 essendo state spiegate le ragioni per le quali detta cessione non possa ricondursi al liquidatore, in considerazione dei tempi in cui essa avvenne, ovvero in prossimità della dichiarazione di fallimento, e, cioè, quando la gestione della società era riconducibili al ricorrente; invero, di tale veicolo e della relativa somma di cessione non si è rinvenuta alcuna traccia.

3.2. Quanto alla somma di Euro 40.000, che sarebbe stata restituita dal ricorrente al liquidatore del concordato nel periodo intercorrente tra la domanda e l’omologa del concordato, in ordine alla quale la difesa adombra una c.d. bancarotta riparata, la deduzione difensiva non tiene conto dell’equiparabilità del decreto di ammissione di una società al concordato preventivo alla sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto provvedimento che presuppone anch’esso l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza della società (Sez. 5, n. 3330 del 05/02/1993, Borsini, Rv. 193843); con la conseguenza che l’uscita non autorizzata di somme dalle disponibilità di una società ammessa al concordato preventivo, quale nella specie la fallita, è sostanzialmente assimilabile alle condotte che oggettivamente integrano la fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale postfallimentare. Il rientro della somma distratta determina l’insussistenza della materialità del reato di bancarotta fraudolenta solo in quanto intervenuto precedentemente alla soglia cronologica identificata dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, allorché il reintegro del patrimonio della fallita avviene prima che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza. Si afferma, pertanto, che la distrazione di somme da una società ammessa al concordato preventivo configura un’ipotesi di bancarotta fraudolenta postfallimentare in relazione alla quale la restituzione della somma distratta non realizza una forma di cosiddetta bancarotta “riparata”, poiché, per determinare l’insussistenza della materialità del reato, l’attività di segno contrario che annulla la sottrazione deve reintegrare il patrimonio dell’impresa prima della dichiarazione di fallimento o del decreto che ammette il concordato preventivo, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza. (Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015, Rv. 265903; (Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Rv. 261347; Sez. 5, n. 8402 del 03/02/2011, Rv. 249721).

Correttamente, dunque, la Corte di appello ha ravvisato sia l’elemento oggettivo che il dolo generico richiesto per la integrazione della fattispecie distrattiva, risolvendosi le censure difensive in un vano tentativo di conseguire una non ammissibile diversa ricostruzione dei fatti.

4. In ordine alla bancarotta documentale per sottrazione delle scritture contabili, la Corte territoriale ha spiegato che le scritture contabili – in ragione della omologazione della proposta di concordato preventivo – certamente erano state istituite e tenute, e che, per quanto ammesso dallo stesso ricorrente, esse erano rimaste nella disponibilità del prevenuto durante il concordato preventivo in continuità, proprio per avere l’imprenditore mantenuto la gestione dell’azienda. D’altro canto, nelle more del fallimento, intervenuto quasi un anno dopo la revoca del concordato, la società era tornata in bonis e il ricorrente aveva continuato a gestire l’attività, dando luogo alle rilevate distrazioni, e avendo riacquisito la disponibilità delle scritture. Queste, dunque, pur esistenti e tenute, non sono state consegnate agli organi della procedura fallimentare; da qui la Corte territoriale, sulla base di un incontestabile criterio di logicità, ha desunto che le scritture contabili furono fatte scomparire dal prevenuto, al solo plausibile scopo di impedire o rendere più difficoltoso l’accertamento delle condotte distrattive. Dal che discende anche la ravvisata sussistenza dell’elemento soggettivo che la descrizione della norma incriminatrice individua nel dolo specifico – qui ravvisato nello scopo di impossessarsi del profitto delle condotte distrattive – in conformità ai consolidati principi di diritto secondo cui, in tema di irregolare tenuta dei libri contabili nei reati fallimentari, a differenza del reato di bancarotta semplice, in cui l’illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, l’elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori; in quest’ultima ipotesi, si richiede, inoltre, il requisito dell’impedimento della ricostruzione del volume d’affari elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nella L. Fall., art. 217, comma 2, (ex plurimis Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Rv. 268867). Come è noto, nell’art. 216, comma 1, n. 2, è configurata la bancarotta fraudolenta documentale, integrata da due condotte alternative che, rispettivamente, delineano la bancarotta documentale “specifica” (“ha sottratto, distrutto o falsificato in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le scritture contabili)”, e “generale” (“li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”). Anche sotto tale versante l’ordinamento fa carico all’imprenditore insolvente di tenere un comportamento attivo volto a dimostrare non solo la situazione economica nella sua attualità, ma anche la consistenza della pregressa gestione, con lo scopo di consentire la migliore ricostituzione possibile dell’asse attivo sul quale la procedura potrà effettuare la liquidazione, poiché i libri e le scritture contabili non costituiscono solo un fatto interno all’impresa ma sono anche destinati a tutelare i terzi che con l’impresa vengono a contatto. Nella giurisprudenza di questa Corte si è da tempo evidenziato che, per la ipotesi c.d. “generale”, la legge prevede solo il dolo generico, consistente nell’intenzione dell’agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, mentre il dolo specifico, configurato dalla locuzione ” con lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori” è richiesto esclusivamente per le ipotesi di c.d. bancarotta documentale “specifica”. L’utilizzo della disgiuntiva tra le ipotesi che integrano il dolo specifico richiesto per la configurabilità della fattispecie di bancarotta documentale specifica ha fatto ritenere che, accanto allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (animus nocendi) sia contemplato, alternativamente, lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto (animus lucrandi), sicché la prova di uno dei due diversi intenti è sufficiente all’affermazione di responsabilità (Sez. 5 n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611; Sez. 5 n. 18634 del 01/12/2017, Rv. 269904; Sez. 5 n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, rv. 263242): pertanto, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dalla L.Fall., art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Nella sentenza impugnata la Corte di Appello, come si è già osservato, ha svolto puntualmente l’indagine finalizzata alla ricostruzione dell’elemento soggettivo (dolo specifico) che ha sorretto l’azione fraudolenta del ricorrente, qualificata come detto, nei termini della sottrazione, che, nel caso in scrutinio, è stato rinvenuto dai giudici di merito alla luce della complessa condotta tenuta dall’imputato in prossimità del fallimento, come emersa dagli accertamenti di fatto, espressivi di una condotta volontaria e finalizzata a rendere impossibile, da parte degli organi della procedura fallimentare, la ricostruzione della ita economica della società fallita, con l’intenzione di conseguire un’ ingiusta locupletazione a danno dei creditori, di cui danno conto entrambe le sentenze di merito, costituenti, anche sul punto specifico della responsabilità per bancarotta documentale, una doppia conforme di condanna. La motivazione esposta dalla Corte territoriale per giustificare il proprio convincimento non è, pertanto, validamente censurabile, in quanto sviluppata con intrinseca coerenza e senza fratture logiche, in linea con gli indirizzi di questo consesso.

5. La affermata strumentalizzazione della procedura concordataria, da parte dell’imputato, attraverso la quale egli ha perseguito la totale spoliazione delle attività sociali, senza prestare alcuna collaborazione con gli organi della procedura, tale da escludere radicalmente la prospettata ipotesi bancarotta documentale semplice, ha, altresì, impedito il riconoscimento della causa di non punibilità di cui alla L.Fall., art. 217 bis, per le operazioni compiute in esecuzione del concordato preventivo, non avendo riguardo, detta esenzione, alle fattispecie di bancarotta fraudolenta.

6. L’ultimo motivo con il quale si tenta di porre in collegamento la affermazione della Corte territoriale in ordine alla scarsa gravità dei fatti, tali da giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con la tenuità del danno, è manifestamente generico e infondato. Si tratta infatti di piani valutativi del tutto autonomi e non sovrapponibili, dal momento che la particolare tenuità del fatto di cui alla L.Fall., art. 219, comma 3, deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 12099 del 06/06/1978 Rv. 140096). Correttamente peraltro la Corte di merito ha fatto riferimento all’orientamento giurisprudenziale secondo cui proprio l’occultamento delle scritture contabili rende impossibile la dimostrazione del danno, dal momento che, in mancanza di esse, non è possibile ricostruire i fatti di gestione e comprendere se vi siano state distrazioni, ovvero se siano esperibili, con qualche fondamento, azioni a tutela della massa. Pertanto, la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all’imputato, atteso che queste ultime soggiacciono alla regola della dimostrazione in giudizio, a meno che le dimensioni dell’impresa, particolarmente ridotte, non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto (Sez. 5 -, n. 7888 del 03/12/2018 Rv. 275345). Tanto è da escludere nel caso concreto, in considerazione degli importi oggetto di distrazione peraltro, secondo quanto osservato dalla Corte di appello, stimati per difetto – sicché non può essere presunta una circostanza favorevole relativa all’entità del danno, specie laddove, come nella specie, nessuna attività sia pervenuta al curatore e l’occultamento delle scritture sia stato operato con pervicacia.

7. Consegue a tanto che il ricorso, proposto per motivi in parte infondati e in parte inammissibili, va rigettato per le ragioni sin qui esposte.

8. Il Collegio deve, tuttavia, rilevare, anche di ufficio, la illegalità delle pene accessorie L.Fall., ex art. 216, u.c., applicate ex lege come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata (art. 20 c.p.). Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, infatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della L.Fall., art. 216, u.c., nella parte in cui dispone: “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni la inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”, anziché: ” la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa la inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.” La sostituzione della cornice edittale operata dalla citata pronuncia, determina la illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel “nuovo” parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. In aderenza all’insegnamento contenuto nella sentenza Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207, “deve escludersi che possa essere conservata, in quanto legittima, sotto il profilo del principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena, la pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine”. L’illegalità sopravvenuta della previsione della durata delle pene accessorie impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle pene accessorie; giudizio che implicando valutazioni discrezionali, è sottratto al giudice di legittimità. Nella necessità di dovere individuare un criterio al quale il giudice del rinvio dovrà attenersi nella rideterminazione della durata della pena accessoria, non più fissa (dieci), ma indicata solo nel massimo, le Sezioni Unite, successive alla predetta declaratoria di incostituzionalità, hanno affermato che le pene accessorie previste dalla L.Fall., art. 216, nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di sui all’art. 133 c.p. ” (Sez. U -, n. 28910 del 28/02/2019, (dep. 03/07/2019) Rv. 276286).

9. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con riferimento alle sole pene accessorie, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di [Omissis].

10. Ai sensi dell’art. 624 c.p., dall’annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l’autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato, e quindi, nella specie, con riferimento all’accertamento della responsabilità dell’imputato e alla pena principale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie di cui alla L.Fall., art. 216, u.c., con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di [Omissis]. Rigetta nel resto il ricorso.

Documenti & materiali

Scarica Cass. Pen., Sez. V, 09/12/2019-03/04/2020, n. 11297

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.