La responsabilità civile della madre per omessa informazione della gravidanza nei confronti dell’altro genitore In nota a sentenza Cass. Civ., Sez. III, 05/05/2020, n. 8459


Il tema

Può una donna decidere di non informare l’uomo del proprio stato di gravidanza?

Con la sentenza 05/05/2020, n. 8459, la Sez. III, della Corte di legittimità, non solo nega che vi sia un tale diritto in capo alla donna, ma anzi afferma, in difetto di questa informazione, la sua responsabilità civile al risarcimento del danno in favore dell’altro genitore tenuto all’oscuro della circostanza.

Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione

Con la cit. sentenza 8459/2020, precisamente, la Corte di Cassazione, esprime il seguente principio di diritto:

«l’omessa comunicazione all’altro genitore, da parte della madre, consapevole della paternità, dell’avvenuto concepimento di un figlio si traduce, ove non giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro e nonostante tale comunicazione non sia imposta da alcuna norma, in una condotta “non iure” che, se posta in essere con dolo o colpa, può integrare gli estremi di una responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 c.c. poiché suscettibile di arrecare un pregiudizio, qualificabile come danno ingiusto, al diritto del padre naturale di affermare la propria identità genitoriale, ossia di ristabilire la verità inerente il rapporto di filiazione».

Il padre naturale, dunque, ha un vero e proprio diritto a conoscere l’eventuale sua paternità, per poter esercitare i diritti (e doveri) relativi al rapporto di filiazione ed affermare la propria identità genitoriale.

La questione particolare della tutela della privacy

Il caso sottoposto all’attenzione della Corte di legittimità, è particolarmente interessante anche sotto altro profilo e cioè quello del rispetto della privacy dei dati, al momento dello svolgimento dell’indagine di ricerca ed accertamento del genitore.

In particolare in quel caso era accaduto che il CTU avesse avuto accesso a campioni biologici del padre naturale, peraltro nelle more deceduto, custoditi dall’Azienda ospedaliera.

Sotto questo profilo la sentenza 8459/2020 qui segnalata si apprezza, quindi, anche per l’analisi approfondita dell’impatto del diritto alla conoscenza sulla tutela della privacy.

E secondo la Corte di legittimità, nel caso specifico, la corte territoriale ha ben operato perchè si è conformata al principio enunciato dalla stessa Corte, Sezioni Unite, del 08/02/2011, n. 3034 secondo cui, in tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale, giacchè detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi del D.Lgs. n. 193 del 2003, artt. 7, 24, 46 e 47 (cd. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell’ambito di un processo; in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all’autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa e dunque, con le sue forme, a prevalere in quanto contenente disposizioni speciali e, benchè anteriori, non suscettibili di alcuna integrazione su quelle del predetto codice della privacy.

Secondo la Corte, l’assunto difensivo secondo cui il CTU non avrebbe potuto acquisire presso le Aziende ospedaliere i vetrini con i campioni biologici (relativi a “washing bronchiale” ed a “agoaspirato polmonare”) in quanto i “dati personali”, alla data di cessazione del trattamento, avrebbero dovuto essere distrutti, e non potevano essere “ceduti” dalle strutture sanitarie è destituito totalmente di fondamento.

La Corte ricorda che l’ipotesi di una “distruzione” automatica dei dati personali al momento della dimissione del paziente o al decesso di questo, trova quindi espresso limite nella stessa legge di protezione dei dati personali, laddove la “conservazione” del dato risulti funzionale all’accesso alla giustizia, come emerge chiaramente anche dalla disciplina introdotta dal regolamento UE n. 679/2016 che limita “il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo” (art. 17 reg. UE), “nella misura in cui il trattamento sia necessario…..e) per l’accertamento, l’esercizio la difesa di un diritto in sede giudiziaria“, e che reciprocamente limita l’obbligo del titolare del trattamento di procedere immediatamente, ove non più necessari, alla eliminazione dei dati personali, rimettendo all’interessato il potere di richiedere la prosecuzione del trattamento, nella forma della conservazione, quando i dati risultino indispensabili allo stesso interessato “per l’accertamento, l’esercizio la difesa di un diritto in sede giudiziaria” (art. 18, paragr. 1, lett. c), reg. UE cit.).

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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