Anche se vi è mandato congiunto è sufficiente che la cancelleria comunichi ad un solo difensore Nota a Cass, Sez. VI Civile, ordinanza 21/09/2016, n. 18622


Con l’ordinanza che si segnala, la sesta sezione della Cassazione, si è pronunciata in merito al quesito relativo all’onere di cancelleria di comunicare la sentenza a entrambi i difensori o solo a uno di essi in caso di mandato conferito ad una pluralità di avvocati (sia esso congiunto o disgiunto).

Nel richiamare il principio di diritto già enunciato nel precedente delle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 12924/2014) che si riporta di seguito,

«La nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l’eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell’obbligo di informare l’altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex art. 377 cod. proc. civ. ad uno solo dei procuratori costituiti»,

la Cassazione risolve il quesito sottopostole stabilendo che la comunicazione di cancelleria eseguita nei confronti di un solo difensore può considerarsi sufficiente ai fini dell’utile decorso dei termini per proporre impugnativa, e quindi, nel caso di specie, per escludere la tempestività del ricorso per cassazione.

Il ricorrente, infatti, denunciava che la comunicazione di Cancelleria effettuata dal Tribunale in funzione di Giudice dell’appello, era avvenuta nei confronti ad un solo avvocato,  mentre in quel grado del giudizio, l’attore risultava essere rappresentato oltre che dal difensore destinatario della comunicazione anche da un secondo difensore.

L’assunto in questione è stato ritenuto privo di pregio dai Consiglieri, dal momento che, oltre al fatto che i due difensori risultavano essere domiciliati nello stesso luogo dell’intervenuta comunicazione, non sussiste alcuna disposizione di legge che stabilisca l’obbligo da parte della cancelleria di effettuare le notificazioni a entrambi i difensori nel caso di mandato (sia congiunto, come nel caso di specie, che disgiunto).

Ciò per il fatto che, fermo il carattere unitario della difesa, detta rappresentanza tecnica congiunta esplica i suoi effetti solo nei rapporti tra la parte ed il singolo difensore, nel senso che quest’ultimo sarà onerato verso la prima dell’obbligo di informare l’ulteriore o gli ulteriori difensori aventi mandato congiunto.

Con tale motivazione, la Cassazione ha, dunque, dichiarato il ricorso inammissibile avendo la ricorrente esercitato il diritto di impugnazione tardivamente.

Documenti & materiali

Scarica l’ordinanza Cass, Sez. VI Civile, 21/09/2016, n. 18622 

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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