Riforma Fornero e pubblici dipendenti: non si applicano le modifiche apportate all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori Cass. civ., sez. lav., 27/08/2018, n. 21192


«Le modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 all’art. 18 della legge n. 300 del 1970 non si applicano ai rapporti di pubblico impiego privatizzato, sicché la tutela del dipendente pubblico, in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore della richiamata legge n. 92, resta quella prevista dall’art. 18 st. lav. nel testo antecedente la riforma».

La massima sopra riportata è stata estrapolata da una sentenza della sezione Lavoro della Cassazione di recente pubblicazione: Cass. civ., sez. lav., 27/08/2018, n. 21192.

Tale pronuncia ribadisce un orientamento già espresso dalla Cassazione, da ultimo, in un proprio precedente piuttosto recente (Cass. Civ., sez. lav., 25/10/2017, n. 25376) secondo il quale, in assenza di un intervento normativo di armonizzazione del Ministero della Funzione pubblica, non si estendono ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni le modifiche apportate all’art. 18 L. n. 300/1970 dalla legge Fornero, con la conseguenza che

«la tutela da riconoscere a detti dipendenti in caso di licenziamento illegittimo resta quella assicurata dalla previgente formulazione della norma».La vicenda giudiziale si riferisce ad una dipendente provinciale che aveva richiesto dichiararsi l’illegittimità del licenziamento intimato alla medesima per superamento del periodo di comporto a causa di una prolungata malattia che l’aveva afflitta.

Rigettata in primo grado, la domanda era poi stata accolta in secondo grado dalla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Olbia Tempio, con cui era stato dichiarato invalido il licenziamento con reintegra nel posto di lavoro.

Il licenziamento de quo è risultato inficiato dalla violazione della disciplina contrattuale che prevede che, dopo il superamento del il periodo di comporto di diciotto mesi, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi particolarmente gravi con correlativo obbligo dell’Amministrazione di sottoporre a visita l’interessato.

L’istruttoria aveva, infatti, evidenziato che la lavoratrice ebbe a presentare una istanza di prosecuzione della malattia che era pervenuta all’Ente in modo da consentire l’avvio del procedimento di verifica delle condizioni di salute. L’istanza in questione non aveva avuto seguito ed era intervenuto il licenziamento.

E’ risultata applicabile, dunque, la tutela reale di reintegra nel posto di lavoro ante legge Fornero, che ha comportato anche la condanna della parte datoriale al risarcimento del danno corrispondente alla retribuzione maturata dal licenziamento alla data di effettiva reintegra.

L’ultrattività della norma di cui all’art. 18 Statuto dei Lavoratori, nel testo previgente, si impone in ragione della sussistenza di un’essenziale diversità dei vizi del licenziamento nel lavoro privato e nel pubblico impiego ed, in particolare, la differenza che connota il fondamento dell’annullabilità del licenziamento nel pubblico impiego rispetto al difetto di giusta causa e di giustificato motivo soggettivo del lavoro privato, nonché la diversificazione anche afferente agli aspetti procedurali ed alla forma di cui all’art. 55-bis D.LGS. n. 165/2001 rispetto alla procedura prevista per il licenziamento disciplinare nel settore privato.

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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