Il diritto del mediatore immobiliare alla provvigione sorge se la conclusione dell’affare è in rapporto causale con l’attività di intermediazione Cass. Civ., II, ordinanza 03/09/2018, n. 21559


Quando sorge il diritto del mediatore alla provvigione?

«Il diritto del mediatore immobiliare alla provvigione sorge laddove la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività di intermediazione, a prescindere dal nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare».

La Seconda Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza n. 21559/2018 è intervenuta sul tema del diritto del mediatore alla provvigione.

La vicenda

Un agente immobiliare conveniva in giudizio promissario venditore e promissario acquirente per vederli condannati al pagamento di una somma a titolo di provvigione (pari al 3% del prezzo di vendita) in ragione dell’incarico a suo tempo affidatogli per la vendita di un immobile.
Nella specie, infatti, era stata presentata una proposta di acquisto, proposta che era stata accettata per iscritto dal proponente la vendita, il quale, tuttavia, si era in seguito sottratto alla stipula del preliminare di vendita.
In primo grado il Tribunale accoglieva la domanda del mediatore immobiliare nei confronti del promissario venditore, condannando quest’ultimo al pagamento della detta provvigione, ma con esclusione della provvigione a carico del proponente l’acquisito.
In appello la sentenza veniva ribaltata, ritenendo la Corte che, mancando la conclusione dell’affare, il diritto alla provvigione non fosse sussistente.

La decisione della Cassazione

Pervenuta sino al terzo grado di giudizio in ragione del ricorso presentato dal mediatore,  la vicenda processuale veniva così decisa con l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Con tale motivo veniva denunciata la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1754,1755,1757,11751375 c.c. – 116 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3“,nel passaggio in cui la Corte di merito aveva escluso il diritto del mediatore al compenso facendo riferimento al suddetto art. 7 delle condizioni generali del contratto specifico di mediazione immobiliare.
A dire della ricorrente la sentenza impugnata è in contrasto con le risultanze probatorie emerse nel corso dei giudizi di merito dalle quali era emerso che la convenuta si era rifiutata di sottoscrivere il preliminare perché la proposta di acquisto risultava difforme rispetto alle condizioni indicate all’atto del conferimento dell’incarico all’agente immobiliare, deducendo che il prezzo fosse inferiore a quello indicato.
La Corte d’Appello aveva dunque escluso il diritto alla provvigione in virtù delle condizioni generali del contratto specifico nella specie concluso con la cliente.
La Cassazione ricorda come, secondo giurisprudenza costante, si è ripetutamente affermato che
«il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice»,
e ciò accadrebbe – prosegue la Cassazione
«senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, essendo sufficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa»
con la conseguenza che occorre che emerga comprovata la volontà delle parti e che
«il mediatore abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto. (Cass. n. 25851 del 2014, conforme a Cass. n. 28321 del 2005; cfr. pure Cass. n. 9984 del 2008 e n. 3438 del 2002)».
E’ dalla conclusione dell’affare che  sorge, poi, il diritto del mediatore alla provvigione (Cass. n. 24399/2015); con riferimenti al quale per “conclusione dell’affare” deve intendersi il compimento di un’operazione economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti (Cass. n. 8676/2009), come quella posta in essere nella fattispecie in esame con l’accettazione della proposta.

Documenti&Materiali

Scarica il testo dell’ordinanza Cass. Civ., II, ordinanza 03/09/2018, n. 21559

 

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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