«È illegittimo il sei in condotta applicato a tutta la classe a fronte del comportamento consistente in un tentato furto di singole studentesse, atteso che una punizione indiscriminata dell’intera classe, ottenuta per la via surrettizia di un severo voto in condotta attribuito a ciascuno degli studenti, è una misura oggettivamente sproporzionata e priva di giustificazione razionale, in particolare nei confronti di quegli studenti rimasti del tutto ignari dell’andamento dei fatti».
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Bari (T.A.R. Bari, 12/09/2018, n. 1123) ha stabilito che la scuola non può ricorrere a punizioni collettive, nella specie, si trattava di un 6 in condotta assegnato a tutto il gruppo che aveva partecipato a un viaggio a Parigi a fronte di un furto tentato di cui si erano rese autrici solo due alunne.
Secondo il TAR la sanzione risulta esagerata e immotivata, poiché estesa indiscriminatamente a tutta la classe, non emergendo, peraltro, alcuna conferma di un comportamento omertoso del gruppo, dovendo invero
«procedersi ad una valutazione individualizzata di responsabilità da parte di ciascuno dei componenti della classe medesima, al fine di discernere chi fosse stato effettivamente colpevole di qualche specifica ed oggettiva mancanza e chi, viceversa, fosse rimasto del tutto estraneo agli eventi».
Documenti&Materiali
T.A.R. Bari (Puglia), 12/09/2018, n. 1123